Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ord. dirigenziale n. 19/2010 n. 4279 del 23.12.2010 l’Ente parco di Veio Campagnano romano, ha ordinato la sospensione dei lavori in corso in esecuzione in Roma, via dell’Isola Farnese, 150.
In particolare, si tratta di "cambio di destinazione d’uso di un fabbricato ad uso non residenziale; ampliamento del fabbricato".
Il provvedimento impugnato è motivato in base a: "assenza di relativo nulla osta dell’Ente regionale Parco di Veio, previsto dall’art. 28 L. r. 29/97 e in contrasto con le misure di salvaguardia di cui all’art. 8 della medesima legge".
Con i motivi di ricorso gli interessati prospettano:
1). Carenza di potere dell’Ente Parco di Veio di adottare la determina impugnata; presentazione di una DIA corredata dai documenti;
2). Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto per l’adozione dell’atto; sviamento di potere; violazione e falsa applicazione art. 28, comma 3, L. 29/97; art. 28 DPR 380/01; art. 97 Cost.;
3). Eccesso di potere per intrinseca e manifesta illogicità dell’atto, contraddittorietà del provvedimento amministrativo; violazione e falsa applicazione art. 7, comma 4, art. 8, comma 3, lett. r), L. 29/97, artt. 49 e 51 NTA del PTP per la zottozona TPc/5;
4). Violazione di legge: artt. 7, 8 e 10 L. 241/90.
Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, il Collegio osserva che:
a). l’area interessata dall’attività ricade in Zona A del Parco di Veio ai sensi dell’art. 7, comma 4, L.r.29/97 e in zona di tutela paesaggistica TPc/5 del Piano territoriale paesistico n. 15/7 Veio Cesano, e nell’ambito del Piano territoriale paesistico regionale, adottato dalla GR con atti nn. 556/2007 e 1025/2007. Dunque, non è condivisibile il primo profilo di censura relativo ad una presenta carenza di potere dell’Ente Parco di Veio che è, invece, autorità preposta al rilascio del relativo Nulla osta;
b). dall’esame degli atti depositati in giudizio risulta l’adeguatezza e completezza della delicata e complessa istruttoria svolta dall’Amministrazione;
c). peraltro, poiché i ricorrenti non hanno chiesto all’Ente preposto il rilascio dell’apposito Nulla osta (che, invece, risultava dovuto) si configurano irrilevanti tutti i profili di censura prospettati;
d). in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non sussiste contrarietà tra la destinazione urbanistica dell’area e le norme del PTP in quanto la stessa area è compresa in zona N "Parchi pubblici e impianti sportivi", ai sensi del previgente PRG e in "Parchi istituiti" del vigente PRG del Comune di Roma ed è soggetta a vincolo paesaggistico (art. 142, lett, f), D.lvo 42/2004);
e). inoltre, è oggettivo il contrasto con le prescrizioni dell’art. 8, Misure di salvaguardia, della l.r. 29/97 e art. 49, lett. c), del Piano territoriale paesistico n. 15/7 Veio Cesano (in quanto è vietata qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C, D, F e – comunque – l’edificazione deve essere strettamente correlata all’utilizzazione agricola dei suoli);
f). in ultimo, risulta parimenti infondata la censura incentrata sull’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 12 aprile 2005, n. 3780; 13 gennaio 2006, n. 651), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.
In conclusione, stante la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, il ricorso deve essere respinto.
Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.
Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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