Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 3 maggio 2010, il Tribunale di Termini Imerese confermava la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese, in data 27/10/2009, che aveva condannato A.G. e G. C. alla pena di legge per il reato di invasione di terreni, loro concorsualmente ascritto, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deducono:
1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 633 c.p., nonchè all’art. 51 e 59 c.p.;
3) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione al mancato accertamento del diritto di querela in testa alla querelante;
4) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità eccependo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste V.B..
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Ai ricorrenti è stato contestato il reato di cui all’art. 110 c.p., e art. 633 c.p., comma 1, perchè, "al fine di occuparlo o di trame altrimenti profitto, invadevano arbitrariamente il terreno di P.C., al fine di raccogliere asparagi".
Dalle risultanze istruttorie emerge che effettivamente gli imputati si sono introdotti in un terreno di P.C., al fine di raccogliere degli asparagi selvatici, che effettivamente raccoglievano.
Così inquadrato il fatto materiale, tale condotta non integra gli estremi dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 633 c.p..
Secondo i dizionari della lingua italiana il termine "invasione" significa "occupazione di un territorio" ed infatti la norma di cui all’art. 633 c.p., collega strettamente il concetto di "invasione" a quello di "occupazione" del territorio invaso. Quindi perchè si realizzi un’invasione occorre che il territorio sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente. Differente è l’ipotesi del semplice ingresso non autorizzato di singoli nel fondo privato altrui. Infatti il codice distingue la condotta dell’invasione di terreni ed edifici da quella di ingresso abusivo nel fondo altrui, definendo due differenti fattispecie di reato, ancorate a presupposti differenti della condotta.
Nel caso in esame la condotta degli imputati, che si sono introdotti sul fondo altrui con l’intento di raccogliere asparagi selvatici, non comporta, sotto alcuna forma, l’invasione/occupazione del fondo, nè sarebbe configurabile il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui, poichè risulta dall’imputazione di cui al capo B), dalla quale gli imputati sono stata assolti, che parte delle recinzione del terreno risultava abbattuta.
Di conseguenza può essere affermato il seguente principio di diritto:
"Perchè si realizzi il reato di invasione arbitraria di terreni, di cui all’art. 633 c.p., occorre che il territorio sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente.
Pertanto non integra il reato di invasione, la condotta di colui che si introduca precariamente nel fondo altrui, salva la configurabilità di altri reati.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto-reato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
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