Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sent.n.146/2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 902/2008 proposto dalla società Concessionaria Reti Gas srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Cossu e Maurizio Pavirani ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta n. 33, presso lo studio del primo,

contro

il Comune di Tempio Pausania, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Patta e Sergio Segneri e dall’avv. Giuseppina Demuro ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 84, presso lo studio dell’avv. Rosanna Patta;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dell’11 agosto 2008, avente per oggetto «Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 1.7.91 e convenzione per la progettazione impianto ed attuazione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale tra Comune di Tempio Pausania e CO.RE.GAS. del 8.2.1992, rep. 1178. Annullamento»; della proposta di deliberazione, avente il medesimo oggetto; del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 1.08.2008 ed allegata proposta di deliberazione di G.C. n. 212 del 24.07.2008;

nonché

per il risarcimento del danno conseguente alla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tempio.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2009, il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel separato verbale;

Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Sentite sul punto le parti costituite e presenti.

Ritenuto in fatto:

che con ricorso notificato l’11 novembre 2008 e depositato il successivo 21 novembre, la società CO.RE.GAS s.r.l. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento sulla base di sei motivi con i quali deduce svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere;

che si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso;

che nella camera di consiglio del 10 dicembre 2008, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio, ai sensi dell’art. 183, terzo comma, del codice di procedura civile, ha indicato alle parti la questione preliminare rilevabile d’ufficio relativa alla validità della procura speciale, rilasciata dal legale rappresentante della società ricorrente su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso introduttivo;

che nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009, cui è stato rinviato l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

che questa Sezione, ormai in diverse occasioni, ha avuto modo di affermare, in base all’articolo 83, 3° comma, del codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo, che la procura speciale può essere rilasciata anche su foglio separato, unito all’atto giudiziale cui si riferisce con apposita spilletta, ma ciò è, eccezionalmente, consentito solo laddove nelle pagine dell’atto giudiziale medesimo, non vi sia spazio sufficiente a contenerla (cfr., da ultimo, T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 dicembre 2008, n. 2166; in precedenza: id., 26 giugno 2007, n. 1351; 25 gennaio 2006, n° 44 e 30 giugno 2005 n°1541, nonché Cons. St. , sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6011 e 26 luglio 2004, n° 5266);

che tali statuizioni muovono dalla premessa che ciò che occorre verificare è che la procura speciale ad litem sia stata rilasciata dopo (o contestualmente a) la stesura del ricorso e prima della notificazione del medesimo, secondo un principio fondamentale che non può essere messo in discussione neanche a seguito dalla modifica introdotta nell’art. 83 del c.p.c. dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141; per cui, in presenza di elementi di fatto, ricavabili dalle modalità con le quali è stato formato (anche graficamente) il ricorso introduttivo, che dimostrino il mancato rispetto del principio su richiamato, il giudice anche d’ufficio deve dichiarare inammissibile il ricorso per l’invalidità della procura speciale;

che, nel caso di specie, tali elementi sono rappresentati:

– dalla numerazione discontinua delle pagine, poiché il ricorso termina con la pag. 31, il foglio contenente il mandato è numerato con la pag. 1 e quello della relata di notifica porta il n. 32;

– dalla assenza, nel mandato, della indicazione della data in cui è stato rilasciato;

– dal rilievo che l’ultima pagina del ricorso (la pag. 31) è in bianco per circa la metà dello spazio, che sarebbe stato utilizzabile per stilare quantomeno la parte iniziale del mandato speciale;

che, in tale contesto, non assume rilevanza la presenza del timbro di congiunzione posto tra il foglio contenente il mandato e il foglio della relata di notifica, che prova esclusivamente la circostanza dell’avvenuto rilascio del mandato prima della notificazione del ricorso ma non esclude che la procura speciale sia stata rilasciata addirittura prima della stesura del ricorso;

che, in definitiva, per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, considerata la peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Per Questi Motivi

Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico Presidente

Silvio Ignazio Silvestri Consigliere

Giorgio Manca Referendario – estensore

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Direttore di sezione
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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