Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di riassunzione ai sensi dell’art. 31 della legge n. 1034/1971, notificato l’11 maggio 2010, depositato in segreteria il 18 maggio, il Sig. S.S. si è costituito davanti a questo Tribunale ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso originariamente proposto dinanzi al T.A.R. Sicilia – Sezione di Catania con il quale si chiedeva l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova motorio attitudinale "modulo 4" del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché della conseguente esclusione del ricorrente dalla selezione.
Il ricorrente fa presente che nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2010, con ordinanza n. 68/2010, il T.A.R. Sicilia – Sez. di Catania, accoglieva l’istanza cautelare, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente alle prove concorsuali. Una volta proposto dalla difesa erariale ricorso per regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente aderiva al suddetto regolamento riassumendo il ricorso dinanzi a questo Tribunale, Sezione Prima bis.
A sostegno del gravame vengono dedotte censure di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.
Come risulta dalla documentazione depositata in atti, il ricorrente, a seguito della ordinanza cautelare sopracitata, ha superato la prova dalla quale era stato escluso ed anche le successive fasi concorsuali, ed è stato collocato in graduatoria tra gli idonei non vincitori.
Alla luce di tali circostanze fattuali va considerato che il superamento del concorso da parte del ricorrente, sebbene originato da un riesame della sua posizione non spontaneo ma indotto da una ordinanza cautelare, scaturisce da nuove e non condizionate valutazioni dell’Amministrazione, ponendosi quale definitivo superamento di quelle poste alla base dell’impugnato provvedimento di esclusione, con la conseguenza che il ricorso proposto va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse non potendo conseguire la parte ricorrente alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dal ricorso stesso.
Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.