Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Claudio Rovis – Presidente f.f., relatore
Fulvio Rocco – Consigliere
Alessandra Farina – Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 609/2009, proposto da Camping Laguna Village S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariateresa Borgato Pagotto con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054,
contro
il Comune Caorle (Ve) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Striuli, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054,
e nei confronti
di Ceschin S.r.l. – Società per il turismo e campeggi in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Pellegrini, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Emanuela Rizzi, in Venezia Santa Croce 312/a,
per l’annullamento
dell’ “avviso di assegnazione di area demaniale” del 14.3.2008, prot. n. 00009788 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico; della determinazione 15.12.2008 n. 285; nonché di ogni altro atto connesso e presupposto.
Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Carole e di Ceschin S.r.l. – Società per il turismo e campeggi;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 25 marzo 2009 (relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che non sussiste la rilevata tardività dell’impugnazione dell’avviso 14.3.2008 n. 978 di assegnazione di area demaniale: tale determinazione, infatti, ha pregiudicato l’interesse della ricorrente non già immediatamente, ma soltanto a seguito della conclusione del procedimento ad evidenza pubblica che ha visto assegnatario della concessione la società controinteressata;
che con provvedimento 29.4.2004 n. 17715 il Comune aveva comunicato che “l’amministrazione comunale ha disposto che l’area demaniale…sia rilasciata a codesta ditta quale proprietaria dell’area retrostante ad uso campeggio, previo esito positivo dell’iter previsto ai sensi della LR 33/02”;
che, come affermato dalla stessa difesa del Comune (cfr. il controricorso, pagg. 3 e 13), con nota dirigenziale 20.5.2004 n. 21597 l’Amministrazione ha provveduto a richiedere alla Regione e alle altre autorità titolari di interessi sul bene demaniale i pareri previsti dalla lett. a) dell’allegato S/3 alla LR n. 33/02: tuttavia, poichè gli stessi non sono intervenuti entro il prescritto termine di trenta giorni, l’Amministrazione era abilitata a procedere all’iter concessorio “senza ulteriori dilazioni”;
che con nota 11.6.2004 il Comune autorizzava la ricorrente “ad occupare anticipatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del codice della navigazione la porzione di area” in questione;
che è innegabile che i predetti atti abbiano ingenerato nella ricorrente un affidamento alla positiva conclusione della procedura: conclusione che, peraltro, essa non aveva particolare interesse di forzare, attesa l’autorizzata occupazione dell’area, ancorchè a titolo precario;
che, ciò stante, il radicale mutamento d’indirizzo dell’Amministrazione circa l’utilizzazione dell’area di cui è causa, manifestato ed attuato con gli impugnati provvedimenti, meritava senz’altro di essere preventivamente compartecipato all’odierna ricorrente, che vantava un interesse particolarmente qualificato – in relazione sia all’attività svolta dalla medesima che ai pregressi provvedimenti del Comune – alla conclusione positiva dell’iter concessorio: mutamento di indirizzo e compartecipazione che, fra l’altro, avrebbero dovuto trovare idonea fonte in un atto deliberativo giuntale, così come previsto dall’art. 42, II comma, lett. l) del DLgs n. 267/00, atteso che appartiene alla Giunta il potere di adottare determinazioni che, come quella di specie, implichino una valutazione di natura in qualche misura politico-amministrativa e, come tale, non spettante alla competenza della dirigenza;
che, conseguentemente, il ricorso è fondato sotto i profili della violazione delle regole del giusto provvedimento e dell’incompetenza del dirigente dedotti con il terzo ed il primo motivo di censura;
che le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 25 marzo gennaio 2009.
Il Presidente f.f., estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 609/09
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it