Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
con l’impugnato provvedimento dirigenziale, è stata disposta la cessazione dell’attività di laboratorio di pasticceria e gastronomia da asporto per essere stata l’attività posta in essere abusivamente in assenza del possesso del relativo titolo;
Considerato che, dall’esame della documentazione in atti, risulta che il modello della d.i.a., presentato da parte della società ricorrente in data 5.11.2009 e di cui al prot. n. 79890, è quello specifico per la panificazione e riporta nell’intestazione l’indicazione della relativa normativa specifica di settore di cui all’articolo 4 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223) e soltanto l’allegato alla predetta d.i.a., prodotta esclusivamente ai fini della registrazione (di cui all’articolo 6 del Reg. CE n. 852/04 e della D.G.R. n. 275 del 16.5.2006), contiene la indicazione anche del laboratorio di pasticceria e di gastronomia calda;
Considerato che, pertanto, deve ritenersi che la società ricorrente abbia attivato un laboratorio di pasticceria e gastronomia calda senza avere previamente regolarmente presentato la d.i.a. specificatamente per le suddette specifiche attività;
Considerato che, peraltro, nei rapporti amministrativi di accertamento delle violazioni richiamati nel testo della impugnata determinazione del 20.4.2010 e del 18.8.2010, è stato, altresì, dato atto delle pessime condizioni igienicosanitarie dei locali adibiti a laboratorio;
Considerato che, ai fini della motivazione del provvedimento per relationem, sulla base di un principio giurisprudenziale consolidato nella materia, è sufficiente il richiamo agli atti presupposti indicati nei loro esatti estremi senza la necessaria materiale allegazione degli stessi, potendo l’interessato acquisirli con l’esercizio di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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