Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Claudio Rovis – Presidente f.f.
Fulvio Rocco – Consigliere
Alessandra Farina – Consigliere, relatore
SENTENZA
sul ricorso n. 1946/2008 proposto a’ sensi e per gli effetti dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. da Brischetti Mauro, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Miazzi e Francesco Rossi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Abram Rallo in Venezia-Mestre, Galleria Matteotti 9,
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,
per l’annullamento
della comunicazione dell’Aeronautica militare – Ispettorato per la sicurezza del volo, dd. 24.7.2008 prot. n. 56990 – ISV-32/G.47.01, recante diniego accesso alla relazione interna inerente infortunio sul lavoro occorso al ricorrente.
Visto il ricorso, notificato il 13.10.2008 e depositato presso la Segreteria il 29.10.2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 25 marzo 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;
FATTO E DIRITTO
Espone il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa come militare in servizio presso il 51^ Stormo – Istrana, di aver presentato in data 23.7.2008 istanza di accesso, ai sensi della Legge n. 241/90, agli atti relativi all’incidente occorsogli nell’agosto del 2007 durante un’operazione in missione di guerra a Kabul in Afganistan, nel quale ha riportato postumi permanenti.
Gli atti richiesti riguardavano l’istruttoria avviata dal Ministero sull’incidente ed affidata ad apposita Commissione di Inchiesta.
Con decisione del 24.7.2008 l’Aeronautica Militare denegava l’accesso alla documentazione richiesta, rilevando il carattere “riservato” della documentazione, così come previsto in base al D.M. 14 giugno 1995, n.519
Avverso il diniego opposto dall’amministrazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:
– Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della L. n. 241/90, nonché l’eccesso di potere per assenza e/o difetto di motivazione.
L’amministrazione non ha esplicitato le ragioni per le quali la documentazione richiesta non può essere acquisita dal ricorrente, non avendo individuato a quale ipotesi prevista dal Decreto Ministeriale sia riconducibile la documentazione di cui viene negato l’accesso.
– Violazione di legge ed eccesso di potere; Erroneo bilanciamento tra l’interesse alla segretezza e l’interesse alla difesa.
Anche nell’ipotesi in cui il provvedimento dovesse ritenersi motivato e la fattispecie considerata fosse riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 11 del Decreto Ministeriale (“attività di documentazione, sia Nazionale che NATO, alla quale è stata conferita classifica di segretezza o di riservatezza, derivante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle Installazioni”), il diniego opposto al ricorrente deve considerarsi illegittimo, non essendo stata valutata la posizione del richiedente e le esigenze di difesa degli interessi allo stesso facenti capo, così come rappresentati nell’istanza di accesso.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ribadendo la legittimità del diniego opposto, alla luce di quanto stabilito dalla direttiva ISV-002 ed 2007 “Norme di procedura per la trattazione delle pratiche relative ad incidenti di aeromobili” emanata dall’Ispettorato per la sicurezza del volo dell’Aeronautica Militare.
In particolare è stata ribadita la classificazione di “Riservato” della documentazione richiesta dal ricorrente, ai sensi del DM 519/1995.
Con memoria del 9.1.2009 parte istante ha controdedotto alle argomentazioni difensive dell’amministrazione, insistendo per l’accoglimento della richiesta di accesso, pur in presenza di documentazione riservata, entro i limiti dell’interesse di parte ricorrente.
Con ordinanza istruttoria n. 9/2009, il Ministero intimato è stato invitato a fornire ulteriori elementi di valutazione, in modo particolare in ordine al contenuto della documentazione oggetto della richiesta di accesso in rapporto al carattere riservato della stessa, così come dichiarato dall’amministrazione intimata.
Al contempo, il Ministero è stato invitato a valutare nuovamente la possibilità di accogliere la richiesta di accesso entro i limiti dell’interesse di parte ricorrente, chiarendo ed eventualmente confermando l’assoluta inaccessibilità della stessa, nella sua totalità, ovvero individuando le parti della stessa che possono essere acquisite dal ricorrente, ai fini ed entro i limiti di interesse, senza compromettere le esigenze di tutela degli interessi nazionali ed internazionali.
In ottemperanza alla disposta istruttoria, il Ministero ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha ribadito il carattere “Riservato” della relazione di inchiesta predisposta in merito all’incidente occorso in Kabul, durante le operazioni militari ivi svolte in ambito NATO, e la conseguente impossibilità (non sussistendo in merito margini di discrezionalità) di rendere accessibile la documentazione richiesta, anche se solo entro i limiti dell’interesse di parte ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 25 marzo 2009 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.
Il Collegio, valutata la documentazione agli atti, nonché le controdeduzioni dell’amministrazione, così come ribadite a seguito dell’istruttoria, ritiene di non poter accogliere il ricorso.
Invero, sebbene la motivazione sia piuttosto concisa, dalla stessa emerge chiaramente la sussistenza dell’impedimento all’esibizione della documentazione richiesta per effetto del carattere “riservato” della stessa .
Sulla base di tale classificazione – peraltro non contestata ex se dal ricorrente – l’amministrazione era tenuta ad opporre il diniego, non residuando in merito alcun potere di diversa valutazione al riguardo, così come confermato anche a seguito dell’istruttoria.
Peraltro, tenuto conto di quanto stabilito dalla Direttiva ISV-002 ed. 2007 “Norme di procedura per la trattazione delle pratiche relative ad incidenti di aeromobili” e del contenuto della relazione, investente, tra l’altro, la condotta delle attività operative e l’addestramento del personale; i dati tecnici degli armamenti; il grado di efficienza e preparazione dei militari, oltre ad altri dati sensibili, l’opposto diniego non appare privo di motivazione, proprio in considerazione della doverosità dello stesso in applicazione della normativa vigente in materia.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2009.
Il Presidente f.f. L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1946/08
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it