T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 879 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Comune di Melissano ha indetto una gara per l’appalto del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 20102011 e 20112012 per gli alunni delle scuole d’infanzia e primaria del territorio comunale.

La gara è stata aggiudicata alla ditta L.B..

Seconda e terza classificata sono risultate rispettivamente la Cooperativa R. e il Consorzio Stabile A.T. srl.

Quest’ultimo è insorto con il ricorso in epigrafe avverso l’aggiudicazione definitiva e gli atti indicati in epigrafe deducendo:

– Violazione del bando e del capitolato di gara. Violazione del giusto procedimento. Violazione del D.lgs. 163/2006. Errata presupposizione.

1.1 – Si è costituito il Comune chiedendo la reiezione del ricorso.

1.2 – All’udienza del 5 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. – Il ricorso merita accoglimento.

2.1 – Deve preliminarmente riconoscersi l’interesse del Consorzio Stabile A.T. all’impugnativa odierna, attesa l’illegittimità dell’ammissione alla gara della seconda classificata Cooperativa R..

Il bando di gara richiedeva ai partecipanti di indicare il centro cottura presso il quale il servizio sarebbe stato reso, in particolare se l’impresa intendeva utilizzare i locali messi a disposizione dal Comune o un centro cottura alternativo, ubicato entro 15 km dal Comune di Melissano.

La Cooperativa risveglio ha dichiarato nella propria offerta di avere la disponibilità di un centro cottura alternativo situato nel Comune di Collepasso (pag. 3 dell’elaborato tecnico allegato all’offerta); tale circostanza è stata espressamente oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice (cfr. verbale di gara n. 2 del 27 settembre 2010).

Tale disponibilità non risulta però piena ed effettiva per tutta la durata dell’appalto atteso che, come da documento versato in atti (nota del Dirigente del III Settore del Comune di Collepasso datata 30 settembre 2009) la disponibilità del centro cottura sussiste soltanto fino al 15 giugno 2011.

Ne consegue che la dichiarazione contenuta nell’offerta tecnica della Cooperativa R. risulta reticente e fuorviante, avendo indotto in errore la stessa Commissione di gara in sede di valutazione dell’offerta tecnica sulla disponibilità di un centro di cottura per tutta la durata dell’appalto.

Pertanto, attesa la non attendibilità e la parzialità della citata dichiarazione, che ha influito sulla giudizio della Commissione, la seconda classificata non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara, avendo violato i principi di collaborazione e fiducia che regolano la partecipazione alle gare pubbliche; dunque, anche in applicazione della norma del bando di gara che sanziona con l’esclusione la presentazione di dichiarazione non veritiere, la Cooperativa R. deve ritenersi estromessa dalla procedura.

2.2 – Ritenuto dunque l’interesse a ricorrere, possono esaminarsi le censure dedotte con il ricorso avverso l’aggiudicazione in favore della ditta L.B., che va ritenuta illegittima per le ragioni di seguito esposte.

In proposito, va infatti precisato che l’aggiudicataria non ha:

– presentato la dichiarazione, richiesta dal bando a pena di esclusione, che il prezzo di aggiudicazione non era soggetto a revisione con impegno della ditta a rinunciare alla revisione per tutta la durata contrattuale; l’impresa Bavone ha infatti presentato una dichiarazione non conforme, con correzione vergata a mano, che limita il suddetto impegno solo al primo anno;

– presentato le referenze bancarie, richieste a pena di esclusione, posto che quelle prodotte non contengono l’attestazione della capacità economica e finanziaria "per un importo pari al valore complessivo dell’appalto", che deve reputarsi precisazione necessaria, richiamata espressamente dal bando, e funzionale ad accertare la idoneità dell’impresa al servizio appaltato.

Ne risulta, a causa della mancanze ora descritte, l’illegittimità dell’ammissione alla gara della ditta L.B. e della conseguente aggiudicazione alla stessa ditta.

Pertanto, assorbite le ulteriori censure, l’impugnativa odierna deve essere accolta e annullata l’aggiudicazione in favore della ditta L.B..

3. – Quanto all’incidenza dell’illegittimità dell’aggiudicazione sul contratto stipulato, il Collegio ritiene che, considerati la natura biennale del servizio in affidamento, lo stato di esecuzione dell’appalto, l’interesse delle ricorrente al subentro nel contratto e quello dell’Amministrazione alla continuità del servizio, in applicazione dell’art. 122 cod. proc. amm., il contratto stipulato tra la ditta L.B. e il Comune di Melissano debba essere dichiarato inefficace a partire dall’anno scolastico 20112012.

Si dispone, pertanto, il subentro del Consorzio Stabile A.T. srl nell’appalto in oggetto a partire dall’anno scolastico 20112012.

3.1 – In merito alla domanda di risarcimento per equivalente dei danni per illegittimità dell’aggiudicazione, per la parte di appalto non espletato, il Collegio osserva che il ricorrente non ha fornito una prova specifica del danno subito per non aver potuto svolgere il servizio nel corso dell’anno scolastico 20102011; il risarcimento deve dunque essere liquidato secondo criteri equitativi.

Occorre richiamare al riguardo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui il mancato utile spetta, in caso di annullamento dell’aggiudicazione e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, nella misura integrale solo se il ricorrente dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista dell’aggiudicazione.

In difetto di tale dimostrazione, come nel caso di specie, è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi di conseguenza il risarcimento monetario debba essere decurtato dell’aliunde perceptum vel percipiendum, sicché la misura forfettaria del 10% del prezzo, ai fini del calcolo del lucro cessante dalla mancata aggiudicazione di una gara d’appalto deve essere ridotta al 5% dell’offerta economica effettiva, ossia determinata al prezzo offerto in gara, ottenendo in tal modo un lucro cessante equitativamente determinato.

Determinato dunque l’importo totale dell’offerta economica del consorzio ricorrente in 61.423 euro (25.700 pasti presunti moltiplicati per un prezzo unitario di 2,39 euro), decurtato in via equitativa della metà per le ragioni esposte in applicazione del principio dell’aliunde perceptum, il danno riconoscibile al ricorrente viene determinato equitativamente in euro 3.071 euro, pari al 5% dell’offerta economica annuale.

4. – In conclusione, attesa la fondatezza delle censure, il ricorso viene accolto nei termini esposti.

Peraltro, data la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:

– annulla gli atti impugnati e in particolare l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta L.B.;

– dichiara l’inefficacia del contratto stipulato dal Comune di Melissano con la ditta L.B. a partire dall’anno scolastico 20112012;

– dispone il subentro nell’appalto del ricorrente Consorzio Stabile A Tavola srl a partire dall’anno scolastico 20112012;

– condanna il Comune di Melissano al risarcimento del danno nei confronti del Consorzio Stabile A Tavola srl, quantificato in euro 3.071,00.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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