Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il ricorrente impugna il provvedimento n. 2509 del 07/10/10 con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;
Motivi della decisione
il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con la prima censura il ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di violazione dell’art. 4 d. lgs. n. 286/98 e di eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto non sussisterebbe la circostanza (contraffazione del passaporto) posta a fondamento del diniego di visto;
Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame;
Considerato, in particolare, che, secondo quanto risulta dall’esame del provvedimento impugnato, il Consolato ha respinto la richiesta di visto perché il passaporto n. A 2120169, presentato a fondamento della richiesta di nulla osta, è contraffatto e, quindi, sussistono fondati dubbi in ordine all’identità del richiedente;
Considerato che, come esplicitato nella nota del Consolato prot. n. 1277 del 02/05/11, la falsità del passaporto in esame è stata correttamente desunta dall’erroneità della stringa alfanumerica apposta sul documento, dalla difformità dei caratteri di stampa ivi presenti e dalla differenza tra le firme apposte sul vecchio e sul nuovo passaporto;
Ritenuta, poi, l’inaccoglibilità della seconda censura con cui è stata prospettata la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90;
Considerato, infatti, che il vizio dedotto, per la sua natura procedimentale, non comporta, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale di quest’ultimo, come in precedenza evidenziato;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore degli enti intimati, le spese del presente giudizio il cui importo, complessivamente per entrambi gli enti, si liquida in euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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