Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Vincenzo Antonio Borea – Presidente
Claudio Rovis – Consigliere, relatore
Riccardo Savoia – Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 621/2009, proposto da Carraro Adriano, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Cazzagon e Ruggero Agostini, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, Piazza Ferretto n. 22;,
contro
– Veneto Strade S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini e Oliver Cristante, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia, Santa Croce n. 466/G;
– Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;
– Provincia di Padova, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Carbone e Paolo Voci, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R,
per l’accertamento
dell’illegittimità e dell’illiceità dell’occupazione sine titulo da parte di Veneto Strade spa di una porzione di terreno di proprietà del ricorrente in eccedenza rispetto a quella oggetto di cessione bonaria individuata nel decreto di esproprio della Provincia di Padova n. 3503/05 e per l’accertamento del conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la riacquisizione della suddetta porzione, previa se necessario declaratoria di nullità del frazionamento e del decreto di esproprio n. 3503/05.
Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Veneto Strade S.p.a.;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui il comportamento ablatorio dell’Amministrazione appaia riconducibile all’esercizio di un potere pubblicistico (approvazione definitiva di progetto, dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione del fondo): quando invece non sussista alcun collegamento di tale comportamento con una funzione amministrativa, in quanto manchino del tutto atti o provvedimenti che possano qualificarsi espressione di potestà amministrativa (ancorchè successivamente dichiarati invalidi e/o inefficaci), allora la domanda di rivendica del bene e di risarcimento del danno spetta alla cognizione del giudice ordinario (CdS, Ap, 22.10.2007 n. 12; Cass. SS.UU. 20.3.2008 n. 7442);
che, nel caso di specie – ove si controverte della condotta usurpativa di Veneto Strade spa in merito ad un’area di proprietà del ricorrente diversa ed ultronea rispetto a quella oggetto di esproprio e regolarmente individuata –, l’occupazione sine titulo attuata dall’Amministrazione non risulta qualificata dalla presenza di alcun profilo autoritativo, atteso che l’abuso perpetrato non è in alcun modo riferibile al provvedimento ablatorio del 2005 (lo stesso ricorrente afferma che “all’epoca della immissione in possesso del 13.1.2003 era stato effettuato un picchettamento che delimitava esattamente l’area di 470 mq, oggetto di espropriazione”: ric., pag. 14) o ad altro provvedimento, ancorchè annullato in s.g. o in autotutela;
che, dunque, trattandosi della contestazione di un comportamento materiale della PA non correlato all’esercizio di un pubblico potere, la contestazione stessa va portata davanti al giudice ordinario;
che, ciò stante, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione;
che le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 621/09
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it