T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 943 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 14.7.2010 la sig.ra C. richiedeva al competente Ufficio di zona (Nardò) di accedere ai seguenti atti e documenti:

copia del referto sanitario (MOD. SSN) posto alla base del provvedimento di reiezione dell’istanza intesa ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84;

certificazione/dichiarazione attestante l’anzianità contributiva posseduta alla data di presentazione della domanda;

Su tale domanda l’Istituto previdenziale non assumeva alcuna determinazione lasciando infruttuosamente trascorrere il termine di giorni trenta.

Insorge, pertanto, con il ricorso in esame la sig.ra C. la quale chiede al giudice adito di voler accertare la illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e conseguentemente ordinare alla stessa di provvedere sulla propria domanda di accesso.

Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’INPS e alla Camera di Consiglio del 6.4.2011, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale "ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, il termine per impugnare il diniego (espresso o tacito) di accesso agli atti amministrativi è di trenta giorni; tale termine è posto a pena di decadenza, dovendosi considerare il giudizio avverso le determinazioni (o il silenzio significativo) della Pubblica Amministrazione in materia di accesso come giudizio impugnatorio" (Cons. St. V sez. 7/5/08 n. 2100).

Ciò stante appare evidente come il ricorso in esame debba ritenersi tardivamente proposto.

Il ricorso stesso infatti risulta notificato il 9.12.2010, oltre il termine di trenta giorni dal silenzio formatosi sull’istanza di accesso avanzata dall’interessata in data 14.7.2010.

Né a superare il rilevato profilo di tardività può valere il richiamo operato dalla ricorrente all’art. 54 della legge n. 88/89 secondo cui è fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica.

Occorre infatti osservare che essendo stata oramai superata – in dottrina e giurisprudenza – la tesi pluralistica (propensa ad intravedere tanti diritti di accesso ontologicamente differenti quante sono le fonti normative legittimanti), si deve invece concludere nel senso che la griglia dei principi generali fissati dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (costituenti principi generali dell’attività amministrativa attinenti a livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti gli amministrati sull’intero territorio nazionale), ivi compreso lo speciale rito creato in tema di "actio ad exhibendum", è destinata a regolare l’universo intero dell’accesso ai documenti amministrativi, inteso come istituto unitario (pur nelle specifiche connotazioni di dettaglio che possono riguardare talune materie), sicchè, sul versante processuale, soggiacciono (necessariamente) al rito speciale delineato dall’art. 25 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (rectius: dall’art. 116 c.p.a.) tutte le controversie in tema di accesso proposte nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei soggetti gestori di servizi pubblici.

Il ricorso in esame, pertanto, in quanto proposto oltre il termine di giorni trenta dalla formazione del silenzio deve essere dichiarato irricevibile, mentre ricorrono valide ragioni (interpretazione di norme concorrenti) per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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