Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Vincenzo Antonio Borea – Presidente Fulvio Rocco – Consigliere, relatore
Alessandra Farina – Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1508/05, proposto da LIMOUSINE & COACH COMPANY S.r.l., da ITALIAN GLOBAL SYSTEM S.r.l. e da INTERNATIONAL RENT A CAR S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Veronese e Matteo Munarin, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Venezia, Parco Scientifico e Tecnologico, Palazzo Lybra, via delle Industrie n. 19/C,;
contro
il Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Guidoni, M.Maddalena Morino e Antonio Iannotta, con elezione di domicilio nella sede municipale, presso la Civica Avvocatura,
con l’intervento ad opponendum
di C.S.S.A. Cooperativa Servizi Associati Soc. coop a.r.l, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto G. Marra, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia-Marghera via Zimbelli, 24 c/o la sede della ditta Tundo Vincenzo S.r.l.,
per l’annullamento
della clausola sub. III.2.1) lett.. d, del bando di gara n. 17/205, relativo all’affidamento, per la durata di tre anni, del servizio di trasporto su gomma per persone disabili, disabili non deambulanti e anziane in perdita di autonomia e in situazione di fragilità.
Visto il ricorso, notificato e depositato presso la Segreteria, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio;
visto l’atto di intervento ad opponendum;
visti gli atti tutti della causa;
uditi all’udienza pubblica del 15 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Rocco) l’avvocato Veronese, per le ricorrenti e l’avvocato Iannotta, per il Comune;
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in rubrica specificato
Con nota pervenuta in data 10 gennaio 2009 i difensori della parte ricorrente hanno anticipato che il Comune di Venezia con la determinazione12 dicembre 2005 n. 3069 ha annullato in autotutela la determinazione n. 829/1321 del giorno 8 aprile 2005 e gli atti conseguenti, compresa la clausola sub III.2.1, lett. d., del bando di gara n. 17/2005, gravata con il ricorso de quo, circostanza ribadita verbalmente all’udienza del 15 gennaio 2009;
Ciò premesso, il ricorso in epigrafe, trattenuto in decisione nella pubblica udienza del giorno 5 giugno 2008 dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P. Q. M
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, 15 gennaio 2009.
Il Presidente l’ estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g.n 1508-05
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it