Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 25-05-2011, n. 20983 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 2/7/2010 la Corte di Appello di Torino, giudice dell’esecuzione, esaminando l’istanza di V.D.R. intesa all’applicazione del regime della continuazione tra alcuni reati definitivamente passati in giudicato nei suoi confronti, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato giudicato con sentenza 12/6/2000 del Tribunale di Torino, sez. di Moncalieri, per essere stato applicato l’indulto sulla relativa pena e rigettava nel resto (reati giudicati con sentenze della Corte di Appello di Torino e del Tribunale di Livorno, sez. di Cecina, trattandosi in entrambi i casi di ricettazione di assegni – il primo dei due di particolare gravita:

un assegno rubato che il V. metteva all’incasso dopo averne aumentato l’importo con l’aggiunta di alcuni zeri – ma commessi a distanza di circa due anni l’uno dall’altro).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge per avere il giudice eluso la domanda (riguardante il reato) relativamente ad uno dei reati proposti in continuazione in base all’esistenza di una causa estintiva incidente solo sulla pena (indulto), peraltro errando anche sui presupposti di fatto, posto che l’indulto in parola riguardava tutti i reati in questione, le cui pene erano riunite nel provvedimento di cumulo in esecuzione; 2) vizio di motivazione per avere il giudice negato il vincolo della continuazione tra gli altri due reati sulla base di una distanza temporale tra loro di soli due anni ed accentuando la diversa gravita dei fatti peraltro dichiarati entrambi sintomatici di un’adesione del soggetto a circuiti criminali specializzati.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevando come l’interesse del condannato alla concreta definizione del quantum di pena del reato proposto in continuazione fosse eluso dall’astratta dichiarazione di estinzione per indulto della pena medesima, chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al reato in questione; chiedeva invece dichiararsi l’inammissibilità della domanda nel rimanente, perchè manifestamente infondata.

Il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la mancata considerazione del reato (di ricettazione) giudicato il 12/6/2000 ai fini del vincolo continuativo sol perchè la pena corrispondente è stata elisa dall’indulto. Invero il condannato ha permanente interesse all’eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ed alla relativa quantificazione della pena, sia pur in presenza dell’operatività dell’indulto su di essa.

In tal senso la giurisprudenza di questa Corte è costante (per un’applicazione del principio v. da ultimo Cass., sez. 1^, sent. n. 49986 del 24/11/09, rv. 245967, Agnello). Infondato invece nel resto.

Corretta la motivazione del giudice di merito, che esclude, in assenza di specifici elementi contrari, il vincolo della continuazione (che vuole la previa ideazione comune) sulla base della rilevante distanza temporale (due anni) tra i due reati di ricettazione rimanenti (del 24/5/99 e del 6/4/01). Valuterà il giudice del rinvio se il reato di cui alla sentenza 12/6/2000 (commesso il 7/5/99) possa ritenersi in continuazione con uno od altro dei due detti, non in continuazione tra loro.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla pronuncia di non luogo a provvedere in ordine alla richiesta concernente il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, del 12/06/2000, e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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