Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19947 Opere pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 20 dicembre 1994 il presidente del tribunale di Lagonegro ha ingiunto al Comune di S.Paolo Albanese di pagare a T.G. la somma di L.. 7.758.143 a titolo di interessi di mora ex art. 35 del capitolato generale dei lavori pubblici per il ritardato pagamento di una parte del compenso di lavori eseguiti sulla rete idrica comunale.

Con sentenza del 18 giugno 1997 il tribunale di Lagonegro ha respinto l’opposizione proposta dal Comune, ma la corte d’appello di Potenza, con sentenza del 20 dicembre 2004, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda proposta dal T. osservando, per quanto ancora rileva in questa sede, che il rapporto contrattuale esistente tra le parti conteneva la previsione di un termine per il pagamento coincidente con l’avvenuto accreditamento da parte della regione. Tale termine, contenuto nel bando di gara, era "trasmigrato" nel contratto tramite l’approvazione del verbale di aggiudicazione ed era stato confermato nel contratto stesso. Poichè il pagamento del compenso all’appaltatore era avvenuto lo stesso giorno in cui la Regione aveva accreditato i fondi al Comune, non si era verificato alcun ritardo.

Il T. ricorre sulla base di quattro motivi ai quali resiste il Comune con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si sostiene che la clausola contenuta nel bando di gara non conteneva la previsione di un termine, ma una condizione sospensiva, non essendo certo che la regione avrebbe effettuato l’accreditamento e che tale clausola era nulla in quanto alterava il sinallagma contrattuale.

Con il secondo motivo si sostiene che la clausola aveva natura vessatoria e doveva essere approvata specificamente.

Con il terzo il ricorrente afferma che il Comune doveva fornire la prova di avere tenuto un comportamento di buona fede e, quindi, di aver fatto tutto ciò che era necessario per ottenere il tempestivo accreditamento e con il quarto motivo che tale dimostrazione era mancata perchè sarebbe stato provato che al momento dell’emissione del s.a.l. vi era capienza nel capitolo di bilancio sul quale doveva gravare. Su tale punto la corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione.

2. I motivi sono inammissibili perchè prospettano questioni di fatto e di diritto che non hanno formato oggetto di deduzioni e quindi di esame nel giudizio di merito.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 1.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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