Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20103 Dipendenti del pubblico trasporto Fondi e casse di previdenza Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.G., premesso di essere stato dipendente ATM fino al 31.3.95 e di essere stato autorizzato dall’INPS al versamento di contributi volontari per il periodo fino al 30.9.1999, ha chiesto che venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità assumendo come base di calcolo della c.d. quota A (e cioè della parte del trattamento pensionistico calcolata sull’anzianità contributiva maturata presso il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fino al 31.12.1992) la retribuzione relativa agli ultimi 12 mesi di contribuzione volontaria, anzichè quella relativa agli ultimi 12 mesi di servizio prestato presso la ATM. Il Tribunale di Monza ha respinto la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, che ha ritenuto che la domanda del ricorrente trovasse fondamento nel disposto della L. n. 830 del 1961, art. 29, richiamato dal l’art. 27 della stessa legge, secondo cui la pensione di anzianità è liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall’anno in cui l’iscritto ha cessato i versamenti.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso M. G..
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 830 del 1961, art. 29 e D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, chiedendo a questa Corte di stabilire se "nell’ipotesi di assicurato al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che, cessato dal rapporto di lavoro il 31 marzo 1995, sia stato ammesso alla contribuzione volontaria per il periodo 1 ottobre 1998 – 30 settembre 1999, e abbia così conseguito la pensione con decorrenza ottobre 1999, la quota A del trattamento, vale a dire la parte calcolata sulla anzianità contributiva maturata presso il Fondo al 31 dicembre 1992, deve essere commisurata alla retribuzione degli ultimi 12 mesi di servizio prestato o a quella corrispondente agli ultimi 12 mesi di contribuzione versata volontariamente". 2.- Il ricorso è fondato. La questione che viene posta all’esame di questa Corte riguarda la corretta determinazione della pensione di anzianità spettante all’iscritto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che sia cessato dal servizio in data antecedente al primo gennaio 1996, ovvero alla data in cui il Fondo è stato soppresso per effetto del disposto del D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 1, e che sia stato autorizzato dall’INPS alla prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo a norma della n. 830 del 1961, art. 25, e segg..

Giova premettere che con il D.Lgs. n. 414 del 1996 – che ha soppresso il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a decorrere dal primo gennaio 1996 – i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo, ancorchè sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile, sono stati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti con contabilità separata (art. 1, commi 2 e 4, D.Lgs. cit.). L’art. 5 del citato D.Lgs. ha stabilito, al comma 4, la validità delle domande di versamenti volontari che abbiano ad oggetto anzianità assicurative da far valere nel predetto Fondo, pervenute all’INPS fino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Secondo il comma 5 del cit. articolo, inoltre, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto legislativo, trovano applicazione le norme in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria.

Ai sensi del D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, il trattamento pensionistico viene liquidato: a) quanto alla quota corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva maturata anteriormente al primo gennaio 1996, secondo le norme del soppresso Fondo; b) quanto alla quota corrispondente all’importo maturato presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal primo gennaio 1996, secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria. A sua volta, la parte liquidata secondo le norme del soppresso Fondo è ripartita in tre quote: quota A, fino al 31 dicembre 1992 (D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13); quota B. fino al 31 dicembre 1994; quota C, fino al 31 dicembre 1995.

Nel caso in esame si discute delle modalità di liquidazione della c.d. quota A, ed in particolare della determinazione della base retributiva sulla quale deve essere liquidato il trattamento pensionistico.

In base alle regole del Fondo, la retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo della suddetta quota è quella "sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili" (L. n. 830 del 1961, art. 29).

Secondo la tesi dell’Istituto, ai fini della individuazione degli "ultimi 12 contributi mensili", si dovrebbe avere riguardo alla retribuzione dei dodici mesi precedenti la effettiva cessazione dal servizio, e non a quella dei dodici mesi antecedenti la cessazione del periodo di contribuzione volontaria.

La Corte territoriale, aderendo alla prospettazione del pensionato, ha ritenuto, invece, che la retribuzione da assumere a base del calcolo debba essere quella corrispondente ai dodici mesi antecedenti la cessazione del periodo di contribuzione volontaria, argomentando il proprio convincimento sulla base del disposto della L. n. 830 del 1961, art. 29, comma 4, secondo cui "la pensione di anzianità … è liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall’anno in cui l’iscritto ha cessato i versamenti". Tale disposizione, richiamata dall’art. 27, u.c., L. cit., che regola l’ipotesi degli "iscritti volontari" i quali alla data di entrata in vigore della stessa legge potevano far valere almeno 15 anni di contribuzione, dovrebbe dunque interpretarsi nel senso che, per questi ultimi, gli "ultimi 12 contributi mensili" sono quelli corrispondenti agli ultimi dodici mesi del periodo di contribuzione volontaria.

Tale interpretazione non appare condivisibile. Essa si pone anzitutto in contrasto con il tenore letterale dell’art. 29 cit., che riguarda (comma 1) gli iscritti che cessano dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a carico del Fondo e che "restano iscritti al Fondo stesso senza corrispondere i relativi contributi".

E’ evidente che, nell’ambito di tale disposizione, l’espressione "gli ultimi 12 contributi mensili", di cui al comma 4 del cit. articolo, non può che riferirsi ai contributi relativi agli ultimi dodici mesi di servizio.

Il rinvio operato dall’art. 27 a quest’ultima norma ("per gli iscritti volontari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 29"), stante il tenore letterale del rinvio stesso – e considerato che l’indagine per la corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve essere condotta in via primaria sul significato lessicale, che, se chiaro e univoco, non consente il ricorso ad altre vie di ricerca, specie se attraverso esse si tende a modificare la volontà di legge chiaramente espressa (cfr. ex plurimis Cass. n. 11369/93) – non può avere altra conseguenza che quella di estendere, senza alcuna variazione o modificazione, anche agli iscritti che hanno continuato a versare contributi volontari al Fondo lo stesso criterio con cui viene determinato il trattamento pensionistico spettante agli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione nell’ipotesi prevista dall’art. 29.

Non contrasta con tale interpretazione il disposto della stessa L. n. 830 del 1961, art. 33, secondo cui "gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge": si tratta, infatti, di una norma di carattere generale, che riguarda anzitutto i "requisiti" (che, per la pensione di anzianità, sono quello anagrafico e quello contributivo) e la complessiva "misura" del trattamento pensionistico che spetta agli iscritti volontari (nella sua determinazione aritmetica: vedi L. n. 4435 del 1952, art. 2, secondo cui "la misura delle pensioni … è pari a tanti quarantesimi della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivamente prestato per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione"), stabilendo che, con riguardo a detti elementi, vanno considerati anche i periodi di contribuzione volontaria, ma che non incide sullo specifico criterio di individuazione della base retributiva, sulla quale va liquidata la pensione, fissato dall’art. 29. 3.- Il disposto delle circolari dell’INPS alle quali si fa riferimento nel ricorso (pag. 5) non giova alla tesi dell’assicurato, posto che nelle predette circolari vengono riportate sostanzialmente le stesse espressioni adoperate dal legislatore nelle disposizioni di legge in esame.

4.- Non si ravvisa, infine, la lamentata disparità di trattamento tra gli "iscritti volontari" al Fondo e coloro i quali nei dodici mesi precedenti l’esonero siano stati assenti senza paga o con paga ridotta (L. n. 4435 del 1952, art. 2), o coloro che siano cessati dal servizio senza diritto a pensione e non abbiano chiesto di continuare volontariamente i versamenti (L. n. 830 del 1961, art. 29), giacchè si tratta, nel primo caso, di stabilire la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione di dipendenti che erano comunque in servizio, sia pure senza paga o con paga ridotta, fino al momento in cui hanno acquisito il diritto al trattamento pensionistico (problema che viene risolto dalla legge con il riferimento alla retribuzione "percepita per lo stesso periodo dall’agente di pari qualifica e anzianità di grado del pensionando in servizio presso la stessa azienda"); e perchè, nel secondo caso, in virtù del rinvio fatto dalla L. n. 830 del 1961, art. 27, all’art. 29 della stessa legge, anche per gli "iscritti volontari" la retribuzione assunta come base per il calcolo della pensione viene "adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall’anno in cui l’iscritto ha cessato i versamenti". 5.- Il ricorso va quindi accolto con l’enunciazione del seguente principio di diritto: "nell’ipotesi di assicurato iscritto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, cessato dal servizio in data antecedente al primo gennaio 1996, che sia stato ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi della L. n. 830 del 1961, art. 25, e segg., ed abbia acquisito il diritto al trattamento pensionistico alla cessazione del periodo di contribuzione volontaria, la quota A del trattamento pensionistico, ovvero quella calcolata sulla anzianità contributiva maturata presso il Fondo fino al 31 dicembre 1993, deve essere commisurata alla retribuzione degli ultimi dodici mesi di servizio e non a quella degli ultimi dodici mesi di contribuzione volontaria". 6.- La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2) con il rigetto della domanda proposta dal pensionato.

7.- Il difforme esito dei giudizi di merito e l’assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte inducono a compensare per giusti motivi le spese dei giudizi di merito e di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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