ECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2010 Autorizzazione ad assumere unita’ di personale per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 11-11-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita’ economica;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, aggiunto dall’art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191
del 2009 e successivamente modificato dall’art. 9, comma 7, del
richiamato decreto- legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere
dall’anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono procedere, con le modalita’ di cui al comma 10, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso
dell’anno precedente e per un numero di unita’ non superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;
Visto il comma 12 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10 dell’art. 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le
modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti
economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’
di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto-legge n.
112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli
assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto-legge n. 112
del 2008 che esclude dall’applicazione dell’art. 74 medesimo le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione;
Visto l’art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in
cui e’ previsto che le amministrazioni indicate nell’art. 74, comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all’esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono,
anche con le modalita’ indicate nell’art. 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare,
entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni
organiche, nonche’ delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;
Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che
prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all’emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure
concorsuali e di mobilita’ avviate alla predetta data;
Visto il comma 8-quinquies del ripetuto articolo art. 2, del
decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l’esclusione
dall’applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo
per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse
ai sensi dell’art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo
operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della
protezione civile, le Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il
Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l’Agenzia
italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche’ per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale
indicato nell’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001;
Viste le note del Ministero dell’interno – Dipartimento della
pubblica sicurezza in data 7 luglio 2010, n. 5019 e del Ministero
della Difesa – Ufficio legislativo in data 6 settembre 2010, n.
8/39864, in merito alle assunzioni rispettivamente del personale
della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con le quali
ciascuna amministrazione specifica per le relative assunzioni gli
oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono
disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto l’art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui
le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in
rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle
percentuali previste dall’art. 16, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall’ art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Considerato che l’onere previsto per le assunzioni richieste non
supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa
citata, tenuto anche conto dell’asseverazione da parte dei competenti
organi di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono
procedere per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del
decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e
integrazioni, all’assunzione a tempo indeterminato delle unita’ di
personale per ciascuna indicate e per un onere a regime
corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna
amministrazione e’, altresi’, indicato il limite massimo delle unita’
di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni relative all’anno 2010.
2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’
fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno e
del Ministero della Difesa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 settembre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro dell’Economia
e delle Finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,registro n. 16, foglio n. 329

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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