Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20046 Promessa unilaterale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia ha per oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da D.E. nei confronti di Z.G., per la somma di L. 67.000.000, portata da assegno bancario tratto da Z. sulla Banca S. Paolo di Brescia a garanzia di obbligazioni assunte da parte della s.r.l. Piesse, di cui lo Z. era socio, nei confronti della figlia di D.E., D.F., contabile della società Piesse. Ha sostenuto l’opponente che l’assegno era stato consegnato a D.F. con l’accordo di trattenerlo in via fiduciaria. Stanti i buoni rapporti fra lo Z. e la D. l’assegno era rimasto nella disponibilità di quest’ultima nonostante non vi fosse più alcun titolo che legittimasse la sua detenzione. Alla morte della D. il padre aveva richiesto l’emissione del decreto ingiuntivo.

Nella sua opposizione al decreto Z.G. ha eccepito la prescrizione del titolo e la mancanza di prova circa la qualità di erede del ricorrente.

Costituendosi in giudizio D.E. affermava la propria legittimazione attiva quale erede della figlia F., deceduta nel (OMISSIS) e di cui aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Rilevava che l’assegno, senza data, non era soggetto alla prescrizione di cui all’art. 75 L.A., valeva come promessa unilaterale di pagamento e comportava l’onere del promittente di provare l’inesistenza di un valido rapporto sottostante o la sua estinzione.

Il Tribunale di Milano in accoglimento dell’opposizione dichiarava il difetto di legittimazione attiva in capo a D.E. dopo aver rilevato che questi non aveva fornito la prova di essere titolare di poteri gestori e rappresentativi nei confronti degli altri eredi e aver ritenuto che il difetto di legittimazione che ne derivava era preesistente al giudizio di opposizione, in quanto aveva interessato ab origine il procedimento monitorio, e non consentiva l’integrazione del contraddittorio.

La Corte di appello di Milano ha accolto l’appello proposto dal D. che ha ritenuto legittimato ad agire per effetto della sua qualità di co-erede, con beneficio di inventario, con la moglie M.C. della figlia D.F. e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto dallo Z..

Ricorre per cassazione Z.G. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso O.I..

Non svolge difese D.E..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 111 e 344 c.p.c. Il ricorrente rileva che l’assegno in base alle stesse deduzioni svolte in primo grado dall’opposto era stato consegnato non in pagamento ma in adempimento di un negozio fiduciario coinvolgente clienti della commercialista D.F. e quindi il padre D.E. avrebbe dovuto provare di essere succeduto in tale rapporto fiduciario e di aver titolo alla riscossione dell’assegno. Inoltre il difetto di legittimazione derivava dalla mancata prova della qualità di erede e dalla avvenuta cessione del credito alla O., a sua volta priva di legittimazione ad intervenire in via adesiva all’appello. Il ricorrente propone alla Corte, pur ritenendo la controversia all’applicazione dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: "se la legittimazione attiva dell’erede che agisce per un assegno – privo di vigore cartolare – che la propria dante causa ha ricevuto non a titolo di pagamento ma a titolo di garanzia e in adempimento di un negozio fiduciario sia subordinata alla prova del subentro dello stesso nel rapporto causale sottostante".

Il motivo è infondato. L’assegno ha il valore di ricognizione del debito e promessa di pagamento dell’odierno ricorrente nei confronti di D.F. e del suo avente causa, iure successionis, E. D.. Tanto è vero che risulta documentalmente che D.F. ne chiese il pagamento in proprio e a prescindere dalla esistenza o meno di un rapporto fiduciario riguardante terzi. La legittimazione del D. deriva dalla sua qualità di co-erede che gli attribuisce il potere di agire in giudizio anche senza il consenso che si presume della coerede e moglie M.C. (che peraltro ha sottoscritto una dichiarazione di consenso all’azione monitoria del marito) per la tutela del credito comune (cfr. Cass. civ. S.U. n. 24657 del 28 novembre 2007). Nessuna prova Z. ha dedotto circa la esistenza di un conflitto con l’interesse della coerede tale da investire negativamente la sua legittimazione. Quanto infine all’avvenuta cessione del credito alla O. la Corte di appello ha correttamente rilevato che in base al disposto dell’art. 111 c.p.c. il processo era destinato comunque a proseguire tra le parti originarie salvo accordo delle stesse circa la estromissione del cedente a favore del cessionario il cui intervento è comunque ammissibile perchè non precluso dall’art. 344 c.p.c..

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge con riferimento all’art. 1988 cod. civ. e L. n. 1736 del 1933, art. 1, art. 2697 cod. civ. Il ricorrente propone alla Corte il seguente quesito di diritto: se sia nullo ed improduttivo di effetti un assegno (privo di data) rilasciato a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione tra emittente e prenditore e se il vantaggio di cui all’art. 1988 c.c. (inversione dell’onere della prova) si applichi solo tra emittente e prenditore di un assegno che ha perduto il vigore cartolare o se si debba estendere a soggetto diverso dal prenditore quale è uno degli eredi dello stesso.

Il motivo è infondato. E’ costante la giurisprudenza di legittimità nell’affermare che l’assegno bancario privo di data, pur essendo nullo, è da considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come una promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1988 cod. civ. con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante (cfr. ad es.

Cass. civ. n. 4804 del 6 marzo 2006) Pertanto il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria. Il debitore che intende resistere all’azione di adempimento deve provare o l’inesistenza o l’invalidità del rapporto ovvero la sua estinzione. Tale principio vale anche nei confronti dell’erede che non subentra come possessore del titolo ma come successore universale nelle situazioni soggettive attive e passive che facevano capo al dante causa.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 184 e 345 c.p.c. Il ricorrente propone alla Corte il seguente quesito di diritto: se le istanze istruttorie formulate da Z.G. in primo e secondo grado fossero ammissibili e rilevanti. Il motivo appare inammissibile prima ancora che infondato in quanto ripropone la valutazione sulla prova orale dedotta nel giudizio di merito (e non ammessa dalla Corte di appello) senza alcuna deduzione sulla decisività dei capitoli di prova. La Corte di appello ha ritenuto che tali capitoli fossero dedotti su circostanze pacifiche o non rilevanti in presenza di documentazione che smentisce le affermazioni richieste ai testimoni. Si tratta di una valutazione riservata al giudice di merito che l’ha adeguatamente motivata. La dedotta censura di violazione di legge è del tutto inconsistente.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui 2.500,00 per onorari e 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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