MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 luglio 2010, n. 172 Modifica al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, concernente la composizione e l’ordinamento del Consiglio Superiore di Sanita’

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 250 del 25-10-2010

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009
di nomina a Ministro della salute del Prof. Ferruccio Fazio;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, «Regolamento
recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e
l’ordinamento del Consiglio Superiore di Sanita’, adottato con
decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76» e, in particolare,
l’articolo 1, comma 5, che individua i componenti di diritto del
Consiglio Superiore di Sanita’;
Visti gli articoli 1, lettera m) e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento per il
riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della salute,
a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto l’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, con il quale si e’ provveduto ad istituire, con effetto dal
1° gennaio 2004, l’Agenzia Italiana del Farmaco, dotata di
personalita’ giuridica di diritto pubblico e di autonomia
organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, l’AIFA svolge i
compiti e le funzioni dell’attuale direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere
b), c), d), e), ed f) del comma 3, dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;
Considerato che il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342,
antecedente al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede,
all’articolo 1, comma 5 che, tra gli altri, sono componenti di
diritto del Consiglio Superiore di Sanita’ i dirigenti di prima
fascia preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del
Ministero;
Ritenuto, pertanto, di dover aggiornare il decreto ministeriale 6
agosto 2003, n. 342, con specifico riferimento al predetto articolo
1, comma 5, al fine di consentire la partecipazione alle riunioni del
Consiglio Superiore di Sanita’ del direttore generale dell’AIFA;
Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138, «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante
interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la
salute pubblica», con la quale e’ stato istituito, presso la
direzione generale della prevenzione sanitaria, il Centro nazionale
per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), organismo di
coordinamento tra il Ministero della salute e le regioni per le
attivita’ di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle
emergenze di salute pubblica;
Visti il decreto ministeriale 18 settembre 2008, recante
«Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Centro
Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie» e il
decreto ministeriale 11 novembre 2008, che, nel disciplinare la
composizione del Comitato scientifico permanente del CCM, prevede il
conferimento ad uno dei componenti delle funzioni di Presidente;
Ritenuto opportuno, in relazione alla rilevanza che ha assunto,
soprattutto negli ultimi anni, il profilo della prevenzione, con
speciale riferimento all’esigenza di contrastare le emergenze di
salute pubblica, inserire, tra i componenti di diritto del Consiglio
Superiore di Sanita’, il presidente del Comitato scientifico
permanente del CCM;
Ritenuto, altresi’, opportuno avvalersi della significativa
rappresentativita’ di talune categorie del sistema sanitario quali
medici, farmacisti, infermieri e ostetriche, attraverso la
partecipazione alle riunioni del Consiglio, in qualita’ di componenti
di diritto, dei presidenti delle federazioni dei rispettivi ordini
professionali;
Ritenuto, pertanto, di dover adeguare alle intervenute esigenze il
decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, con specifico riferimento
al predetto articolo 1, comma 5, al fine di consentire la
partecipazione alle riunioni del Consiglio Superiore di Sanita’ del
presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, del
presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e
odontoiatri (FNOM CeO), del presidente della Federazione ordini
farmacisti italiani (FOFI), del presidente della Federazione
nazionale collegi infermieri (IPASVI) e del presidente della
Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO);
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 14 giugno 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 16 luglio 2010, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Nelle more di una modifica integrale del decreto ministeriale 6
agosto 2003, n. 342,

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003,
n. 342, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il direttore
generale dell’Agenzia italiana del farmaco, il presidente del
Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della
Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM
CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani
(FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri
(IPASVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi
ostetriche (FNCO)».
2. Il presente decreto non comporta ulteriori oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi’ 22 luglio 2010

Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali
Registro n. 14, foglio n. 260

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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