Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con Del. G.R. n. 1689 del 6.10.2009 la Regione Basilicata indiceva un procedimento di evidenza pubblica, denominato "Cultura in formazione" e cofinanziato nell’ambito del Programma Operativo Basilicata Fondo Sociale Europeo 20072013, per l’erogazione di contributi, finalizzati all’attuazione di interventi, volti alla formazione ed all’acquisizione di competenze professionali spendibili nel settore culturale, allo sviluppo della produzione culturale ed alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale ed alla promozione dell’occupabilità dei formati, ed approvava il relativo avviso pubblico.
Con Determinazione Dirigente Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 17.5.2010) venivano approvate le graduatorie, attinenti al procedimento di evidenza pubblica in commento, e l’ATI ricorrente veniva inclusa nell’Elenco dei progetti Tipologia B non ammessi a valutazione di merito.
In seguito ad apposita istanza di accesso l’ATI ricorrente veniva a conoscenza del fatto che il suo progetto non era stato ammesso alla valutazione di merito, in quanto "dal piano finanziario risultavano non pagate come indennità allievi n. 5 ore corrispondenti alla valutazione finale (vedi pag. 112)" ed anche perché "il documento" di identità del legale rappresentante del soggetto mandante Parco delle Chiese Rupestri del Materano, Sig. C.R. (precisamente la Carta di Identità, rilasciata dal Comune di Matera il 7.9.2004), la cui fotocopia era stata allegata alla dichiarazione di impegno a costituire l’ATI, era "scaduto".
Pertanto, tale provvedimento di esclusione è stato impugnato con presente ricorso (notificato il 14/17.7.2010 alla Regione Basilicata, ed alle ditte R. S.r.l., F., D. S.r.l., Q.F., C.S. S.r.l. e P. S.r.l.), deducendo la violazione degli artt. 5, 6 e 11 dell’Avviso Pubblico, dell’art. 30 L.R. n. 33/2003, dei punti C1.9 e C4.1 della Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5.12.2003, delle disposizioni contenute a pagg. 70, 72 e 100 del Vademecum ad uso degli Enti gestori e degli Organi di controllo adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "per la gestione ed il controllo amministrativocontabile delle Azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo", dell’art. 97 Cost., dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica, l’eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, motivazione incongrua e perplessa, istruttoria omessa o carente, violazione del giusto procedimento, violazione della tutela dell’affidamento e manifesta ingiustizia.
Si costituiva in giudizio la Regione Basilicata, la quale sosteneva l’infondatezza del ricorso.
Con Ordinanza n. 281 del 22.9.2010 questo Tribunale ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare.
In data 30.3.2011 la ricorrente ha depositato la Determinazione Dirigente Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica n. 1365 dell’8.11.2010 (pubblicata nel BUR del 16.12.2010), con la quale, dopo aver specificato nelle premesse che l’istanza della ricorrente doveva essere accolta "in via di autotutela", venivano riapprovate le predette graduatorie, attinenti al procedimento di evidenza pubblica in commento, e l’ATI ricorrente veniva collocata al primo posto nell’Elenco dei progetti Tipologia B ammessi a valutazione di merito, con l’attribuzione di 72 punti e l’erogazione dell’intero importo richiesto di 316.880,00 Euro; tale elenco comprendeva: a) al secondo posto il progetto, presentato dalla R. S.r.l., che aveva riportato 71 punti e per il quale veniva prevista l’erogazione di 320.000,00 Euro; ed al terzo posto il progetto, presentato dal F., che aveva riportato 69 punti e per il quale veniva prevista l’erogazione di 320.000,00 Euro; b) mentre i progetti, presentati da D. S.r.l. (per un importo richiesto di 318.761,22 Euro), da Territorio S.p.A. (per un importo richiesto di 288.000,00 Euro), da C.M. (per un importo richiesto di 320.000,00 Euro), da I. S.a.s. (per un importo richiesto di 319.585,00 Euro) e da A.S. S.r.l. (per un importo richiesto di 240.000,00 Euro), poiché si erano classificati rispettivamente al 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° posto, venivano inclusi nell’Elenco dei progetti ammessi, ma non finanziabili per indisponibilità delle risorse.
Con memoria del 30.3.2011 l’ATI ricorrente chiedeva che fosse dato atto della cessazione della materia del contendere, ma con condanna della Regione Basilicata al pagamento delle spese di giudizio.
All’Udienza Pubblica del 12.5.2011 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, va precisato che il ricorso in epigrafe non era inammissibile, in quanto l’ATI ricorrente ai sensi dell’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 ha notificato il ricorso in esame ai controinteressati R. S.r.l., F. e D. S.r.l. (cioè a tutti i soggetti, che erano stati inclusi nella graduatoria dei progetti di tipologia B ammessi e finanziabili), anche se il ricorso in epigrafe non era stato notificato ai concorrenti C.M. ed I. S.a.s. (inclusi nell’Elenco dei progetti Tipologia B ammessi, ma non finanziabili per indisponibilità di risorse).
Comunque, poiché l’ATI ricorrente aveva soltanto chiesto che il suo progetto fosse giudicato ammissibile, ma non aveva rivendicato l’attribuzione di un determinato punteggio e/o di una precisa posizione in graduatoria, non sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei predetti Cesa Med ed I. S.r.l., tenuto pure conto di quanto statuito dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 177 del 17.5.1995, che ha introdotto nel processo amministrativo il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria avverso le Sentenze dei TT. AA.RR. e del Consiglio di Stato, passate in giudicato (vedi ora l’art. 108 Cod. Proc. Amm.) da parte dei soggetti controinteressati pretermessi non facilmente identificabili (ma che vantano un interesse incompatibile con quello sancito nella Sentenza passata in giudicato) o, come nella specie, sopravvenuti, cioè che risultano identificabili dopo l’emanazione di provvedimenti successivi a quelli impugnati con il ricorso giurisdizionale.
Comunque, al Collegio non rimane null’altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe, tenuto conto che con la citata Determinazione Dirigente Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica n. 1365 dell’8.11.2010 ha annullato "in via di autotutela" la precedente esclusione dell’ATI ricorrente, collocandola al primo posto al primo posto nell’Elenco dei progetti Tipologia B ammessi a valutazione di merito, con l’attribuzione di 72 punti e l’erogazione dell’intero importo richiesto di 316.880,00 Euro.
In ogni caso, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale la Regione Basilicata va condannata al pagamento delle spese di giudizio, attesocchè:
1) sia l’art. 1 che l’art. 6, comma 4, dell’Avviso Pubblico in commento avevano richiamato espressamente la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5.12.2003, per l’ammissibilità delle spese e la determinazione dei costi;
2) il punto C1.9 di tale Circolare Ministeriale faceva rientrare il costo degli esami finali soltanto fra le spese del personale interno ed esterno, mentre il successivo punto C4.1 della medesima Circolare Ministeriale precisa l’indennità di frequenza allievi deve essere "commisurata alle ore di effettiva presenza degli allievi alle attività" corsuali.
Mentre, pur tenendo conto di una non chiara ininfluenza dell’annotazione della Commissione di valutazione, secondo cui "il documento" di identità del legale rappresentante del soggetto mandante Parco delle Chiese Rupestri del Materano, Sig. C.R. (precisamente la Carta di Identità, rilasciata dal Comune di Matera il 7.9.2004), la cui fotocopia era stata allegata alla dichiarazione di impegno a costituire l’ATI, era "scaduto", perché contraddetta dal giudizio di inammissibilità del progetto, presentato dall’ATI ricorrente, riportato nella scheda, dove nell’apposito riquadro, relativo al "Documento di Riconoscimento valido", veniva indicato "SI", si coglie l’occasione per segnalare che: a) ai sensi dell’art. 3, comma 2, R.D. n. 773/1931 (come sostituito dall’art. 31, comma 1, D.L. n. 112/2008 conv. nella L. n. 133/2008) "la carta di identità ha la durata di dieci anni" e l’art. 31, comma 2, D.L. n. 112/2008 conv. nella L. n. 133/2008 ha espressamente puntualizzato che "la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, R.D. n. 773/1931, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Decreto", per cui nella specie non avrebbe potuto ritenersi scaduta la carta di identità in questione.
Comunque, anche prescindendo dalla suddetta norma, avrebbe dovuto essere applicato il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Catanzaro Sez. II Sent. n. 837 del 28.7.2009; TAR Catania Sez. II Sent. n. 1760 del 19.10.2005; TAR Catania Sez. III Sent. n. 462 del 18.3.2005), secondo cui "deve considerarsi illegittima l’esclusione da una gara di appalto di un offerente, che abbia allegato all’istanza di partecipazione ed alle relative attestazioni e dichiarazioni sostitutive la fotocopia di un documento la cui validità sia scaduta, a nulla rilevando che in calce alla fotocopia del documento scaduto non sia stata apposta la dichiarazione attestante che i dati del documento di identità non avevano subito variazioni dalla data del rilascio" (come previsto dall’art. 45, comma 3, DPR n. 445/2000), poiché "in tal caso l’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 71, comma 3, DPR n. 445/2000 deve disporre eventuali verifiche e regolarizzazioni" (infatti, quest’ultima norma statuisce che "qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito"), in quanto il documento di identità, allegato alle dichiarazioni sostitutive, previste dagli artt. 38, 46 e 47 DPR n. 445/2000, "esplica soltanto la funzione di assicurare la paternità della dichiarazione" e pertanto tale finalità può essere garantita anche da un documento di identità scaduto o, comunque, tale irregolarità può essere sanata ai sensi del citato art. 71, comma 3, DPR n. 445/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA (tenuto conto della circostanza che con l’Ordinanza cautelare n. 281 del 22.9.2010 questo Tribunale ha già condannato l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della Cooperativa ricorrente della somma di 250,00 Euro oltre IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato); spese compensate nei confronti degli altri soggetti controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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