Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona impugna la concessione edilizia n. 1546/1993, rilasciata dal Comune di Cupramontana per la costruzione di un capannone, in area artigianale, ad uso frantoio su progetto redatto dal Geom. L.P..
Secondo il ricorrente detta concessione sarebbe illegittima poiché l’opera, stante le sue rilevanti dimensioni (mc. 3631,28) e la struttura prefabbricata in cemento armato antisismico, esula dalle competenze professionali dei geometri.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati eccependo la sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stati impugnati i molteplici titoli edilizi rilasciati successivamente per opere di completamento e di variante alle opere di cui alla ridetta concessione edilizia n. 1546/1993. Evidenziano, inoltre, che per effetto della concessione edilizia n. 2568/2000 (rilasciata su progetto dell’Ing. Marco Barcaioni), il preteso vizio sarebbe stato comunque sanato.
All’udienza del 12.5.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di soprassedere dalla trattazione dell’eccezione preliminare dedotta dalla parte controinteressata, poiché il ricorso è comunque infondato nel merito.
Al riguardo va osservato che l’art. 16 del RD 11.2.1929 n. 274 attribuisce alla competenza del geometra la progettazione direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone.
Nel caso in esame si tratta di un tradizionale capannone a pianta rettangolare (con dimensioni di ml. 20×25 circa), con struttura prefabbricata (articolata in pilastri con interasse ml. 6,33 su un lato e ml. 9,45 massimi sull’altro, che reggono la struttura di copertura), e che non presenta alcun elemento architettonico di rilievo o comunque complesso.
Va inoltre osservato che i progetti versati in atti (sulla base dei quali venivano poi rilasciate le varie concessioni edilizie per l’opera in esame) non rappresentano la versione esecutiva (che include la risoluzione dei problemi tecnici di dettaglio e i calcoli strutturali), ma la versione di massima (che riguarda essenzialmente il profilo architettonico dell’immobile), per cui il Collegio non intravede (perlomeno nell’odierna fase amministrativoconcessoria) particolari difficoltà tecniche implicanti complesse operazioni di calcolo, fuori dalla professionalità del geometra, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità (che attengono, invece, alla fase di cantierabilità ed esecuzione dei lavori).
Dagli atti risulta, inoltre, che il progettista e il direttore dei lavori strutturali è stato l’Ing. Marco Barcaionie e che l’opera è stata regolarmente collaudata (sotto il profilo statico) dall’Ing. Ermanno Frontaloni; circostanze che rafforzano la conclusione che il Geom. L.P. abbia operato entro i limiti della propria competenza professionale.
Trova pertanto applicazione anche l’orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questo Tribunale (cfr. TAR Marche 13.3.2008 n. 194; 23.11.2001 n. 1220), secondo cui la presenza dell’ingegnere progettista delle opere strutturali assorbe per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale del geometra. Di conseguenza la contestazione circa l’inidoneità del geometra a sottoscrivere il progetto esaminato dal comune viene a cadere e, quindi, tale aspetto della vicenda non è suscettibile di incidere negativamente sulla legittimità dell’impugnata concessione edilizia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4.6.2003 n. 3068; v. anche Cons. Stato, Sez. V 3.10.2002 n. 5208 riguardante edifici analoghi).
Al riguardo il Collegio non ignora che esistono anche indirizzi giurisprudenziali di contrario avviso (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 28.4.2011 n. 253), adottati sul rilievo che non sarebbe possibile enucleare e distinguere un’autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto, il che (prosegue la citata giurisprudenza) apparirebbe senz’altro esatto, in quanto chi non è abilitato a delineare l’ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto.
A giudizio del Collegio appare invece possibile, sulla base di comuni esperienze di fatto, scindere dette attività progettuali, poiché definita l’ossatura (o, meglio, la struttura portante di un edificio, dimensionata per reggere tutte le sollecitazioni, statiche e dinamiche, verticali e orizzontali, cui esso è o potrebbe essere sottoposto) da parte del tecnico a ciò abilitato, l’ulteriore attività progettuale si risolve nella definizione di elementi di chiusura della stessa, mediante opere di tamponamento interno ed esterno di natura essenzialmente architettonica; opere volte a delimitare gli spazi in cui si svolge l’attività umana e che non richiedono il possesso di specifiche competenze strutturali (attività che, spesso, viene svolta dai tecnici specializzati nei soli componenti d’arredo).
Il ricorso va quindi respinto.
L’incertezza del quadro giurisprudenziale di riferimento costituisce, tuttavia, giusta ragione per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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