Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
rente, avv. Pino Ernesto, che si è associato alla richiesta del PG.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 28.04.2010 la Corte d’appello di Catania confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a T.A. quale colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); artt. 93, 94, 61, 64 e 75 per avere eseguito, in zona sismica, in assenza del permesso di costruire, una struttura in cemento armato di circa 112 metri quadrati costituita da otto pilastri e travi, priva di copertura e con muri parzialmente tamponati in Giarre il (OMISSIS).
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione:
sulla ritenuta "destinazione funzionale del manufatto" che doveva considerasi ultimato, donde la concedibilità del condono edilizio;
sul diniego delle attenuanti generiche;
sull’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
L’ultimo motivo è fondato.
E’ stato accertato, in fatto, che l’imputato ha eseguito, in zona sismica e in assenza del permesso di costruire, una struttura in cemento armato di circa 112 metri quadrati costituita da 8 pilastri e travi, priva di copertura e con muri parzialmente tamponati.
L’edificio, perciò, non era completato al rustico in quanto privo di copertura e dell’integrale tompagnatura (cfr. Cassazione Sezione 3^ n. 6548/1999 RV. 213982: "In materia edilizia, al fine dell’applicazione del c.d. condono edilizio, la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31 stabilisce che si considerano ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
L’esecuzione del c.d. rustico è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria".
La mancata ultimazione alla data dell’accertamento 7.07.2003 rendeva il manufatto non condonabile ratione temporis.
Pertanto, la sospensione disposta erroneamente dal giudice deve essere considerata come inesistente, con le ovvie conseguenze in tema di computo dei termini prescrizionali (Cassazione Sezione 3^ n. 3350/2004; Lasi; RV. 227217; SU n. 22/1999, RV. 214792: "In tema di reati edilizi, le sospensioni dei procedimenti penali previste dalla L. n. 47 del 1985, artt. 44 e 38, facenti parte del capo 4^ di detta Legge, richiamato dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 1, non si applicano con riferimento ai reati che, dalla contestazione o dagli atti, risultino proseguiti dopo la data del 31 dicembre 1993").
Ne consegue che, nella specie, non può tenersi conto delle sospensioni ai fini del condono disposte dai giudici di merito, sicchè per tutte le contravvenzioni la prescrizione si è maturata dopo la pronuncia della sentenza d’appello, al 15/7/2010.
Va, quindi, emessa la consequenziale declaratoria.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all’Ufficio tecnico della Regione siciliana per quanto di competenza.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.