Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Riformando la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Foggia, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza 3 agosto 2005, ha ammesso al passivo del Fallimento della s.n.c. Casillo Grani, in via chirografaria, gli interessi sul credito insinuato da SANPAOLO I.M.I. s.p.a., maturati sino alla dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Foggia. La corte territoriale ha negato che la precedente sentenza di fallimento della medesima società, pronunciata dal Tribunale di Livorno, e poi cassata in sede di conflitto di competenza dalla corte di legittimità, che ha dichiarato la competenza del Tribunale di Foggia, avesse efficacia di sospensione del decorso degli interessi a norma della L. Fall., art. 55. 2. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il fallimento con atto affidato a due motivi, notificato il 4 novembre 2006. 3. La banca resiste con controricorso notificato il 7 dicembre 2006. 4. Con il ricorso, il fallimento censura per violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 55, e art. 50 c.p.c. e per vizi di motivazione (primo motivo) e per violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 21, e per vizi di motivazione (secondo motivo), la decisione della corte territoriale, secondo la quale, qualora la sentenza dichiarativa di fallimento sia annullata per incompetenza, la sospensione degli interessi si verificherebbe solo dalla data della successiva dichiarazione di fallimento per opera del giudice competente.
5. Sulla questione così posta, questa corte s’è pronunciata a sezioni unite con la sentenza 18 dicembre 2007 n. 26616, affermando il principio che, con riferimento alla decorrenza della sospensione degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo, ai sensi della L. Fall., art. 55, nell’ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, poi riconosciuto incompetente dalla S.C. in sede di conflitto di competenza, segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte del tribunale designato (dalla S.C.) competente, il blocco degli interessi si verifica con la prima sentenza, anche se emessa da giudice incompetente, non essendo tale sentenza nulla e non essendo i suoi effetti sostanziali travolti dalla cassazione, come avviene per quelli processuali. Tali conclusioni non trovano ostacolo n nel principio di inderogabilità della competenza territoriale in materia fallimentare e nella natura costitutiva della dichiarazione di fallimento, atteso che la seconda pronuncia ha effetto confermativo del precedente accertamento dello stato di insolvenza; nell’assenza di una norma espressa, stante la enucleabilità di tale previsione (ora emersa con l’art. 9 "bis" introdotto dal legislatore del 2006) dal sistema della L. Fall., in ragione della sua ratio ispiratrice e dei correlati principi informatori, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa del principio della ragionevole durata del processo e della garanzia del processo giusto (art. 111 Cost.), idonea ad escludere esiti contraddittori rispetto ai suddetti principi.
6. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente all’individuazione della data di sospensione degli interessi sui crediti ammessi al passivo. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di fatto, con la determinazione della sospensione degli interessi alla data della prima dichiarazione di fallimento.
In considerazione del fatto che sulla questione le sezioni unite della corte sono intervenute con una sentenza posteriore all’introduzione del ricorso, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, determina la sospensione degli interessi alla data della prima dichiarazione di fallimento. Compensa le spese tra le parti.
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