Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma N. 2793/2009

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Reg. Sent.

N. 2793/2009 Reg. Ric.

composto dai Magistrati:

– ELIA ORCIUOLO Presidente

– ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.

– ROBERTO PROIETTI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 2793/2009 R.G. proposto da Giancarlo CIANCHETTA, rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio Riccio ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Alessandro Valletta sito in Roma, Viale XXI aprile n. 38/b;

CONTRO

– il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER L’ANNULLAMENTO

– previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^ Divisione, del 2 marzo 2009, prot. MD GMIL I 1 2 00110930, recante l’esclusione del ricorrente dalle procedure speciali di stabilizzazione di 45 + 50 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009;

– del decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009 nella parte in cui esclude, all’art. 2, comma 6, lett. a), ai fini del raggiungimento dei 36 mesi di servizio utile nel quinquennio di riferimento, “eventuali servizi prestati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di leva, nonchè quello da allievo ufficiale e da ufficiale di complemento di 1^ nomina, da VFA, da VFP1, da VFP4, da VFB delle FF.AA., da carabiniere ausiliario, in ferma biennale, richiamato, o in ferma quadriennale”;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 24 aprile 2009 l’Avv. Riccio per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Agnese Soldani per l’Amministrazione resistente, cui è stata fatta presente la possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata – Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

FATTO E DIRITTO

Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che consente al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza;

Considerato che viene impugnato il provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dalle procedure speciali di stabilizzazione di 45 + 50 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009, per non avere egli prestato servizio per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2006 e nel quinquennio 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2007, non potendosi ritenere utile il servizio prestato quale ufficiale di complemento, in quanto non configura un rapporto di lavoro a tempo determinato;

Considerato che il gravato provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione costituisce corretta e puntuale applicazione dell’art. 2, comma 6, lett. a) – anch’esso gravato da impugnazione – il quale esclude ai fini del raggiungimento dei 36 mesi di servizio utile nel quinquennio di riferimento, “eventuali servizi prestati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di leva, nonchè quello da allievo ufficiale e da ufficiale di complemento di 1^ nomina, da VFA, da VFP1, da VFP4, da VFB delle FF.AA., da carabiniere ausiliario, in ferma biennale, richiamato, o in ferma quadriennale”;

Considerato che la procedura di stabilizzazione in questione è stata avviata ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che destina il 20% del fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004 alla stabilizzazione del personale precario, come ivi indicato “…in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge…”;

Considerato che il requisito dei tre anni di servizio va computato con esclusivo riferimento ai servizi prestati a titolo di rapporto di lavoro a tempo determinato, con esclusione di quelli che, non configurabili tali, integrano un mero rapporto dio servizio;

Ritenuta, pertanto, la legittimità della previsione di cui alla gravata disposizione recata dal decreto dirigenziale n. 14/09 che correttamente individua le tipologie di servizio non computabili ai fini del possesso del requisito dei tre anni di servizio nel quinquennio;

Rilevato che il servizio prestato in qualità di ufficiale di complemento è configurabile quale mero rapporto di servizio, e non di impiego, come tale dunque non utile ai fini del computo dei tre anni di servizio nel quinquennio;

Considerato, infatti, che il servizio prestato antecedentemente alla sospensione delle chiamate di leva (dal 1° gennaio 2005) in sostituzione del servizio di leva è da considerarsi sostitutivo del servizio di leva e dunque, non dando luogo ad un rapporto di impiego, lo stesso non può utilmente computarsi quale periodo di servizio utile ai fini del possesso del prescritto requisito inerente la durata di almeno tre anni del servizio prestato, anche in via non continuativa, alla data prevista, posto che laddove la norma in esame fa riferimento al ‘servizio a tempo determinato’, non può certamente riferirsi al servizio di leva, e quindi al servizio sostitutivo dello stesso, in quanto in alcun modo assimilabile ad un rapporto di impiego;

Considerato, pertanto, che – non essendo equiparabile il servizio svolto quale ufficiale di complemento in sostituzione del servizio obbligatorio di leva al servizio a tempo determinato, ai fini della applicazione del citato comma 519 della legge finanziaria per il 2007 – il ricorrente non risulta aver maturato, alla data di entrata in vigore della norma, il prescritto requisito del triennio di servizio nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, per cui lo stesso non può beneficiare della invocata procedura di stabilizzazione, dovendosi per l’effetto riscontrare la legittimità dei gravati provvedimenti;

Considerato, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve ritenersi infondato;

Ritenuto, pertanto – previa verifica della completezza del contraddittorio e sentite le parti sul punto – di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata stante l’infondatezza del ricorso, che va pertanto rigettato;

Ritenuto, in ordine alle spese, che queste debbano essere liquidate secondo le regole della soccombenza, e poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis –

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 2793/2009 R.G., come in epigrafe proposto – immediatamente trattenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205) – lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida forfettariamente in euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2009.

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

(Elia ORCIUOLO) (Elena STANIZZI)

N. 2793/2009 R.G.

TAR –Lazio- Roma – Sez. I bis- sentenza su ric. n. .2793/2009 r.g.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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