Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– che, ai sensi dell’ art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e dell’ o.m. 30 dicembre 2004, i concorsi per l’accesso ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, sono indetti su base regionale dal rispettivo Ufficio scolastico per le distinte dotazioni organiche di ciascuna provincia, da indicarsi ad iniziativa del concorrente in base al possesso dei requisiti prescritti dall’ art. 2 della menzionata o.m. n. 91 del 2004;
– che – diversamente da quanto sostenuto dall’ appellante – trattandosi di procedimento ad iniziativa parte, l’accertamento da parte dell’ Ufficio scolastico regionale del mancato possesso dei requisiti per l’ inserimento nella graduatoria relativa alla provincia indicata nella domanda di partecipazione al concorso non comporta che, in via gradata, l’ Amministrazione debba procedere d’ufficio all’ individuazione di altra graduatoria, in diversa regione e provincia, per la quale il concorrente risulti eventualmente in possesso dei requisiti ammissione;
– che l’atto di depennamento del ricorrente dalla graduatoria del personale a.t.a. relativa alla provincia di Napoli è espressione del potere di controllo del’ Ufficio scolastico regionale sulla legittimità della redazione di detta graduatoria, che persiste nel tempo, onde porre termine ad accertate situazioni di invalidità, che pregiudicano con carattere di attualità la corretta graduazione dei partecipanti al concorso e l’accesso ai benefici che ne derivano;
– che, quanto all’annullamento della supplenza breve conferita nell’anno scolastico 2007/08 per chiamata diretta da parte del I Circolo didattico di Pompei, il vizio inerente alla mancata iscrizione del beneficiario dell’incarico nel Centro per l’ impiego operante nell’area in cui è disposta l’assunzione non forma oggetto di valida contestazione, stante il richiamo in sede di appello alle disposizioni che consentono il transito del lavoratore da una lista di impiego ad un’altra, presupposto, tuttavia, non perfezionatosi prima del conferimento dell’incarico oggetto di annullamento;
– che nessuna determinazione va adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituita l’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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