Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 251/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Cremona, in accoglimento della domanda proposta da D.P. K. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 22-11-2002 al 31-12-2002, con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e condannava la società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni dalla data di offerta delle prestazioni.
La società proponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La D.P. resisteva e proponeva appello incidentale lamentando la mancata applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e la omessa motivazione della compensazione delle spese.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 22-9-2006, rigettava entrambi gli appelli.
Per la cassazione della detta sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.
La D.P. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata contraddittoriamente ha "dapprima affermato che la pacifica sussistenza di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di lungo periodo (inevitabilmente riferita a tutto i contesto nazionale e non ad un gruppo di uffici) costituisce una legittima causale per la stipulazione di contratti a termine, stante la delega in bianco conferita dal legislatore alle parti collettive" e poi, nel contempo, "ha affermato che tale previsione sarebbe invalida qualora non imponesse che ogni assunzione a termine fosse giustificata dalla situazione particolare del singolo ufficio di assegnazione".
Secondo la ricorrente inoltre evidente sarebbe "l’error in procedendo sul punto".
Con il secondo motivo la società, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in sostanza deduce che la "sentenza impugnata – richiedendo la prova della ristrutturazione del singolo ufficio di assegnazione in cui ha operato la lavoratrice – ha integrato la fattispecie pattizia con un elemento aggiuntivo, non concordato dalle parti sociali, negando la libertà di determinazione delle ipotesi che, invece, è stata riconosciuta dalla L. n. 56 del 1987, art. 23".
Peraltro, secondo la ricorrente "alla medesima conclusione si giungerebbe anche nel caso di denegata applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001", in quanto il citato nesso eziologico tra le esigenze generali indicate nella causale e a specifica assunzione della lavoratrice con riguardo all’ufficio di adibizione non è un requisito richiesto" dal detto D.Lgs..
La società al riguardo formula quindi il seguente quesito di diritto:
"Se, ai fini della legittimità delle assunzioni a termine effettuate ai sensi dell’art. 25 del CCNL 11 gennaio 2001 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 è sufficiente la prova – da parte della società – della sussistenza delle esigenze di carattere generale dedotte nella causale dei contratti individuali, senza che sia necessario fornire la dimostrazione del nesso causale tra dette esigenze generali ed ogni singola assunzione".
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 1418, 1419 e 1457 c.c., in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sanzione della nullità del termine non si estende all’intero contratto, ma rimane circoscritta alla clausola di apposizione del termine, in quanto, nel silenzio della norma di L. del 2001 (a differenza della precedente norma di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1), dovrebbe essere applicato il principio generale della nullità del contratto contrario a norma imperativa.
La ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:
"Se, nel silenzio del D.Lgs. n. 368 del 2001 che non prevede espressamente le conseguenze della nullità della clausola appositiva del termine, detta nullità si estende ex art. 1419 c.c. all’intero contratto a tempo determinato, allorchè risulti che le parti non lo avrebbero concluso se avessero conosciuto la nullità della clausola relativa a termine".
Osserva il Collegio che i detti motivi risultano inammissibili per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza pubblicata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (v. Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16- 12-2009 n. 26364).
Tale norma infatti, "nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).
In particolare il quesito di diritto "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339). Peraltro "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).
Pertanto è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente in relazione alla illustrazione del motivo stesso, o rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 21-6-2007 n. 14385, Cass. S.U. 29- 10-2007 n. 22640), "ovvero sia formulato in modo implicito, si da dovere essere ricavato per via di interpretazione da giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (v. Cass. S.U. 28-9-2007 n. 20360 cfr. Cass. S.U. 5-2-2008 n. 2658).
Nell’ipotesi, poi, prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, "l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione" e "la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" (v. Cass. S.U. 1- 10-2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309). Tale sintesi deve essere "evidente ed autonoma" – v. Cass. 30-12-2009 n. 27680, Cass. 7-4-2008 n. 8897, Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 18-7-2007 n. 16002 – e non può essere ricavata implicitamente dall’esposizione complessiva del motivo stesso.
Orbene nella fattispecie occorre innanzitutto evidenziare il decisum della Corte di merito, prima di esaminare la osservanza in concreto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..
La Corte territoriale, premesso che la D.P. "ha sottoscritto due contratti di lavoro a tempo determinato, per i periodi dal 22-11- 2002 al 31-12-2002 e dal 2-5-2003 al 30-6-2003" (il primo per "sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002" e il secondo per "ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto alla conservazione del posto ex D.Lgs. n. 368 del 2001"), ha affermato che "le normative di riferimento ai fini della valutazione della validità della clausola di apposizione del termine sono dunque diverse per i due contratti e il primo dei due, quello in data 21-11-2002, richiamando solo gli accordi collettivi, deve essere valutato esclusivamente in forza delle previsioni contenute in questi ultimi". Ciò in forza dell’art. 11 del citato D.Lgs. che ha previsto la conservazione della efficacia degli accordi collettivi stipulati L. n. 56 del 1987, ex art. 23 fino alla scadenza".
Sulla base di tale premessa la Corte ha rilevato che la società non aveva provato (e neppure aveva allegato) "che presso l’ufficio postale di (OMISSIS) esistevano quelle situazioni che legittimavano l’apposizione del termine".
A fronte di tale chiara decisione (che non risulta in alcun modo contraddetta dalla affermazione ad abundantiam, pure contenuta nella stessa sentenza, secondo cui "argomenti diversi non possono essere tratti dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001") in sostanza la società ricorrente, innanzitutto, non censura in alcun modo l’inquadramento del contratto in esame (il primo) operato dalla Corte di merito, secondo il regime di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 nel quadro generale della disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, in quanto prorogato D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 11.
Ciò posto, il Collegio osserva in particolare che il primo motivo è privo del necessario "evidente ed autonomo" momento di sintesi, come sopra richiesto. Peraltro la censura risulta anche generica e poco chiara (si parla nel contempo di contraddittorietà della motivazione e di error in procedendo e ci si riferisce alla ipotesi collettiva di cui all’art. 25 del ccnl 2001, senza considerare affatto la specifica causale del contratto de quo con gli accordi richiamati).
In relazione al secondo motivo, va, poi, osservato che il quesito risulta contraddittorio ed inconcludente, nonchè in parte non attinente al decisum.
Si invocano, infatti contemporaneamente l’art. 25 del ccnl del 2001 in virtù della L. n. 56 del 1987, art. 23 e il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 fra di loro incompatibili, in quanto, come è stato chiarito da questa Corte (v. Cass. 4-8-2008 n. 21092), la applicazione della normativa transitoria (che prevede la conservazione "salvo diverse intese", "fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro" della piena efficacia delle clausole "vigenti alla data di entrata in vigore del decreto") esclude chiaramente la applicabilità concorrente della nuova disciplina dettata dall’art. 1 del citato D.Lgs. Il quesito, poi, parla genericamente di "esigenze di carattere generale dedotte", richiamando il citato art. 25 del ccnl del 2001, ignorando, però, del tutto la particolare causale de contratto de quo e gli accordi ivi richiamati (in base ai quali "esclusivamente" la sentenza impugnata ha affermato che doveva essere valutato il contratto stesso).
Del resto, in mancanza di qualsiasi censura avverso l’inquadramento del contratto in esame operato dalla Corte di merito in base al vecchio regime, in virtù della norma transitoria del D.Lgs. n. 368 del 2001, neppure può risultare in qualche modo conferente con il decisum il richiamo all’art. 1 dello stesso D.Lgs. Parimente infine, del tutto inconferente rispetto al decisum risulta il quesito relativo al terzo motivo, riguardante la nullità parziale del contratto.
Considerato, infatti, che la sentenza impugnata ha inquadrato il contratto de quo nel vecchio regime applicando la normativa di cui alle L. n. 56 del 1987 e L. n. 230 del 1962 e preso atto che tale inquadramento non è stato in alcun modo contestato dalla ricorrente, appare evidente la estraneità del detto quesito (incentrato tutto sul "silenzio" al riguardo da parte del D.Lgs. n. 368 del 2001) rispetto a quanto deciso nell’impugnata sentenza.
Infine, non essendo stata avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, osserva il Collegio che neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.
Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sulle spese non si provvede non avendo la intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
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