T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-05-2011, n. 1376 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, consigliere comunale di minoranza del Comune di Bregnano, espone:

che il messo comunale in data 24 aprile 2010 successivamente alle ore 12.00 immetteva nella cassetta della posta del suo domicilio in Via Capiaghi 23/A, un avviso di deposito ai sensi dell’art 140 c.p.c. con la seguente indicazione "non avendo trovato all’indirizzo indicato nell’atto da notificare né alcuno della sua famiglia o addetto alla sua casa, né portiere o vicino di casa cui consegnarlo, in relazione al combinato disposto degli art 13 e 140 cpc è stato depositato oggi nella casa comunale di Bregnano, l’atto n. 4907 in data 24.4.2010 Convocazione del Consiglio Comunale del 30.4.2010";

di essere ritornata al proprio domicilio alle ore 18.00 e non potendo recarsi presso gli uffici comunali, chiusi alle ore 12.00, di aver atteso la seconda raccomandata, secondo la procedura prevista dall’art 140 cpc;

che oggetto della raccomandata era la convocazione del Consiglio Comunale, secondo l’art 2 del regolamento, che statuisce che "L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare, per le sessioni ordinarie deve essere notificato dal Messo Comunale al domicilio del Consigliere almeno cinque giorni prima";

di non aver partecipato alla seduta del Consiglio Comunale del 30.4.2010, in assenza del termine minimo regolamentare;

che i consiglieri di minoranza dopo aver fatto presente la violazione del procedimento di convocazione, non hanno partecipato alla seduta;

che nonostante la richiesta di rinvio, il Consiglio Comunale ha proceduto ad approvare le delibere relative alla determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, il piano generale di sviluppo 20102014, il bilancio di previsione esercizio 2010 e la relativa relazione revisionale e programmatica, dichiarandole immediatamente esecutive.

Con l’inscritto ricorso viene contestata la legittimità delle delibere assunte nella seduta del Consiglio Comunale del 30.4.2010, per i seguenti motivi:

1) violazione di legge per mancata o falsa applicazione dell’art 38 comma 2 D. lvo 267/2000, art 18 comma 7 Statuto comunale e art 2 Reg, per il funzionamento del Consiglio Comunale, in combinato disposto con l’art 140 c.p.c., non essendo stato rispettato il procedimento per la convocazione del consiglio comunale.

2) violazione di legge per mancata o falsa applicazione dell’art 38 comma 2 D. lvo 267/2000, art 18 comma 7 Statuto comunale e art 2 e 3 Reg. per il funzionamento del Consiglio Comunale, mancanza di termine minimo, in quanto non è stato rispettato il termine di cinque giorni per la convocazione prima del consiglio comunale.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti depositata in data 8 giugno 2010, a fronte del deposito documentale, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

A) violazione di legge per mancata o falsa applicazione dell’art 38 comma 2 D. lvo 267/2000, art 18 comma 7 Statuto comunale e art 2 Reg, per il funzionamento del Consiglio Comunale, in combinato disposto con l’art 140 c.p.c.: al domicilio della ricorrente non è mai pervenuta la convocazione e quindi non è venuta a conoscenza dell’ordine del giorno;

B) Violazione di legge per omessa e falsa applicazione dell’art 140 c.p.c. come modificato dalla Corte Costituzionale 3/2010, nonché dall’art 48 D. lg 82/2005 in combinato disposto con gli artt. 1 e segg. DPR 68/2005: l’Amministrazione afferma di aver sostituito la raccomandata con una comunicazione mediante posta elettronica, comunicazione che non risulta essere pervenuta.

In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie a sostegno della propria posizione.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2010, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1) La ricorrente, consigliere comunale di minoranza del Comune di Bregnano ha chiesto l’annullamento delle delibere del C.C. approvate nella seduta del 30.4.2010, in quanto la convocazione non è stata effettuata nei termini di legge.

Sostiene infatti la nullità della convocazione, in quanto in base al combinato disposto degli artt. 2 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, dell’art 38 comma 2 del D. lvo 267/2000 e dell’art 18 comma 7 dello Statuto Comunale, l’avviso di convocazione con l’elenco dell’ordine del giorno, per le sessioni ordinarie, deve essere notificato dal Messo comunale al domicilio del consigliere almeno cinque giorni prima.

Per la notifica devono essere applicati gli artt. 137 e segg. del c.p.c.: nel caso di specie il Messo Comunale avrebbe dovuto inviare la raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art 140 c.p.c. dopo il deposito nella cassetta postale dell’avviso di deposito.

Si difende l’Amministrazione comunale, sollevando una serie di eccezioni di inammissibilità del ricorso, e sostenendo nel merito che il termine "notifica" non possa essere interpretato in senso tecnico, cioè con un rinvio agli artt. 137 c.p.c. e segg.

Inoltre vengono rilevate una serie di circostanze di fatto, da cui si deduce la effettiva conoscenza della ricorrente sia della data di convocazione sia dell’ordine del giorno: la sua partecipazione alla riunione dei capigruppo, la presentazione di mozioni sul bilancio lo stesso 24 aprile, essendo la ricorrente presente in Comune e l’invio della convocazione per posta elettronica.

2) Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’Amministrazione Comunale intimata, in quanto il ricorso è infondato.

2.1 Secondo parte ricorrente il mancato invio della raccomandata avrebbe comportata la nullità dell’atto di convocazione.

Va preliminarmente escluso che si possa parlare di nullità dell’atto di convocazione, in quanto i vizi di nullità sono tipici e configurabili nelle sole tassative ipotesi di cui all’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, che costituiscono un numero chiuso (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 luglio 2010, n. 16661).

Si tratta eventualmente di un vizio di violazione di legge, in quanto il Messo Comunale non avrebbe seguito l’iter previsto dall’art 140 c.p.c. nel procedimento di convocazione.

2.2 Il fuoco del problema attiene al valore da conferire al termine "notifica" di cui all’art 2 del regolamento, che prevede testualmente che "l’avviso di convocazione deve essere notificato al domicilio del consigliere comunale almeno cinque giorni prima".La norma non prescrive che si sia raggiunta l’effettiva conoscenza del consigliere comunale, cioè che la convocazione sia stata ricevuta effettivamente, (risultato che mai potrebbe realizzarsi, dal momento che un consigliere potrebbe non ritirare l’avviso, anche se effettuato attraverso raccomandata), ma che sia perfezionato il procedimento con cui portare a conoscenza l’avviso di convocazione.

Si deve quindi verificare quale fosse l’esatto procedimento da seguire e se sia stato rispettato.

Ad avviso del Collegio il termine non può essere interpretato in senso tecnico, cioè rinviando al codice di procedura civile, così da richiedere, in caso di assenza, il deposito dell’avviso e la raccomandata con ricevuta, ma è sufficiente che la convocazione sia effettuata con ogni procedimento astrattamente idoneo a consegnare al consigliere l’atto di convocazione.

In base ad una interpretazione sistematica tra la fonte primaria e quella regolamentare: il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è stato approvato nel 1976 e quindi sotto il vigore dell’art. 125, t.u. 4 febbraio 1915, n. 148, in base al quale la convocazione dei consiglieri doveva essere fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

Il comma secondo dell’art 125 precisa poi che "la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale".

La norma di legge non utilizzava il termine notifica, ma solo consegna e quindi laddove nel regolamento veniva utilizzato il termine "notificare" non si intendeva nell’accezione tecnica di cui agli artt. 137 e ss., c.p.c. ma nel più ampio significato di portare a conoscenza o rendere edotti (in tal senso T.A.R. Basilicata, 28 ottobre 1993, n. 367).

Non essendovi l’obbligo di notifica dell’avviso di convocazione delle sedute del consiglio comunale nelle forme degli atti giudiziari, l’onere di consegna può ritenersi adempiuto anche quando il messo comunale non abbia seguito il procedimento previsto dagli artt. 137 e segg., ma si sia limitato anche solo a consegnare l’avviso presso il recapito del consigliere.

2.3 Una seconda ragione porta a ritenere valida la convocazione nel caso in esame, da rinvenirsi nei principi generale di semplificazione e celerità: le modalità per comunicare la convocazione, quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, devono seguire il principio di libertà delle forme, purché vi sia idonea, astrattamente, al raggiungimento dello scopo (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 10020)

Escluso quindi che il regolamento del Comune di Bregnano utilizzi il termine notifica nel senso tecnico e che ogni altro mezzo di comunicazione/trasmissione può ritenersi valida, purchè astrattamente idonea a pervenire all’interessato, la convocazione non è affetta da alcun profilo di nullità, in quanto il messo ha correttamente eseguito il procedimento.

La disciplina come detto, non presuppone l’effettiva ricezione, ma a tutela della posizione del destinatario, impone solo che vi sia una consegna dell’avviso con mezzi idonei.

La stessa disciplina codicistica prevede, a tutela di esigenze di accelerazione dei procedimenti di notificazione e di salvaguardia delle ragioni del notificante, una presunzione di conoscenza in caso di consegna non a mani proprie del destinatario (essendo ritenuto il portiere con presunzione "iuris tantum" una persona di fiducia del notificatario), seppure con delle cautele in difesa della posizione di quest’ultimo, quali la sottoscrizione del plico da parte del terzo ricevente.

Non essendo richiesta l’effettiva conoscenza, il mezzo con cui dare la convocazione deve essere rapportato alla situazione di fatto, nonché alla funzione dell’atto da comunicare: il messo dopo il deposito nella cassetta postale, ha provveduto ad inviare una comunicazione via posta elettronica.

E’ fatto notorio che le modalità di comunicazione degli avvisi sono modernizzate e quindi, in un’ottica di semplificazione e di agevolazione delle comunicazioni, una volta escluso che vi sia l’obbligo della notifica di cui al c.p.c., anche la posta elettronica, congiuntamente alla tradizionale forma di deposito nella cassetta postale, può essere ritenuta una valida forma di completamento del procedimento, procedimento che avrebbe potuto arrestarsi, secondo una applicazione normativa tradizionale, al semplice deposito nella cassetta postale della convocazione.

3) Tali considerazioni sono sufficienti a respingere sia i motivi del ricorso sia il motivo rubricato con la lett. A) dei motivi aggiunti, fondati sulla tesi della necessità di rispettare il procedimento del c.p.c. e di conseguenza sulla nullità della convocazione (primo motivo del ricorso) e del mancato rispetto dei termini di cinque giorni per la conoscenza della convocazione dalla seduta del consiglio comunale (secondo motivo del ricorso).

Quanto alla seconda censura dei motivi aggiunti, relativa alla violazione delle norme in materia di posta certificata, è sufficiente aggiungere che, poiché come sopra detto, nessun obbligo incombeva al messo di inviare una ulteriore comunicazione, non si pone il problema di verificare se il procedimento della posta certificata rispetti il DPR 68/2005.

Oltre a quanto sopra dedotto, va solo aggiunto che pare condivisibile la linea difensiva "sostanzialista" dell’Amministrazione, tesa ad evidenziare una serie di circostanze di fatto che portano a ritenere che il lamentato mancato invio della raccomandata non può invalidare il procedimento di convocazione. La ricorrente ha partecipato alla riunione dei capigruppo (sede in cui vengono concordati gli argomenti da inserire all’ordine del giorno) ed era presente nella casa comunale, per depositare le mozioni riferite agli argomenti oggetto della seduta del consiglio comunale, lo stesso 24 aprile ed è quindi stata posta nelle condizioni di conoscere sia la data del consiglio sia l’ordine del giorno.

4) Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la particolarità della questione in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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