Cons. Stato Sez. IV, Sent., 31-05-2011, n. 3310 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 2674 del 2010, la parte ricorrente agiva per conseguire l’ottemperanza al giudicato favorevole. A sostegno della sua istanza, premetteva che con sentenza della Corte di cassazione, n. 8512 del giorno 8 febbraio 2007 e notificata il 14 giugno 2007, il Ministero della giustizia era stato condannato al pagamento delle somma spettanti a titolo di risarcimento del danno dalla non ragionevole durata del processo in favore della parte ricorrenti, con interessi legali nei termini specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, generali ed accessorie.

Trattandosi di sentenza non ulteriormente impugnabile, il ricorrente aveva notificato in data 22 ottobre 2009 all’amministrazione resistente un formale atto di diffida e messa in mora, preannunciando che, in difetto di esecuzione, avrebbe agito per l’ottemperanza della sentenza, ma a tale istanza non era stato dato seguito.

Non avendo ottemperato la pubblica amministrazione, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo a questo Consiglio di Stato che si provvedesse all’esecuzione della detta sentenza, eventualmente a mezzo di nomina di commissario ad acta, chiedendo altresì la condanna alle spese del giudizio.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – La fondatezza del ricorso emerge dalla mera osservazione delle scansioni processuali sopra evidenziate. A fronte della pronuncia non ulteriormente impugnabile, al momento della decisione del presente ricorso non appare data esecuzione al disposto della stessa sentenza, nonostante la formale diffida proposta dal ricorrente in data 22 ottobre 2009. Appare palesemente la violazione del giudicato, non avendo la pubblica amministrazione proceduto a dare esecuzione a quanto stabilito.

2. – A fronte dell’inadempienza della pubblica amministrazione, emerge con pienezza il potere del giudice dell’ottemperanza, che, nel caso in esame, può essere contenuto nella mera indicazione dell’obbligo di provvedere entro un termine perentorio, salva la possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

3. – Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano in dispositivo in via equitativa e tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 2674 del 2010 e per l’effetto dispone che il Ministero della giustizia dia integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di cassazione, n. 8512 del giorno 8 febbraio 2007 e notificata il 14 giugno 2007, adottando gli atti necessari nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza

2. Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale esecuzione adempia il commissario ad acta, qui nominato nella persona del Ragioniere generale dello Stato o di un dirigente da lui delegato, che provvederà, scaduto il termine di novanta giorni predetto e su istanza del ricorrente, entro il termine ulteriore di giorni novanta;

3. Condanna il Ministero della giustizia a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro. 200,00 (euro duecento, comprensive di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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