composto dai signori magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Luigi Viola Consigliere relatore
Carlo Dibello Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 548/2007 proposto dal Comune di Palagianello, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Misserini, come da mandato a margine del ricorso e presupposta delibera di G.M., elettivamente domiciliato in Lecce, via Scarambone n. 56, presso lo studio dell’Avv. Agnese Caprioli
contro
la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta in carica pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di Giunta Regionale, dall’Avv. Marco Carletti, elettivamente domiciliata in Lecce, viale A. Moro n. 1, presso l’Ufficio regionale del contenzioso
per l’annullamento
-della determinazione del Dirigente Settore Foreste della Regione 1° febbraio 2007 n. 35, pubblicata sul B.U.R. n. 21 dell’8.2.2007, avente ad oggetto il <
– della determinazione del Dirigente Settore Foreste della Regione 1° febbraio 2007 n. 34, pubblicata sul B.U.R. n. 21 dell’8.2.2007, avente ad oggetto il <
-della nota 1° marzo 2007 prot. n. 1593, dell’Assessorato Risorse Agroalimentari – Settore Foreste della Regione Puglia, comunicata al ricorrente l’8 marzo 2007, avente ad oggetto la comunicazione all’Amministrazione ricorrente dei motivi del rigetto del ricorso presentato avverso l’esclusione dalla graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con riferimento alla misura 1.4- azione B) del POR Puglia 2000-2006;
-del bando di gara per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento Misura 1.4 – Annualità 2006 approvato con determinazione del Dirigente del Settore Ispettorato Regionale delle Foreste 13 aprile 2006 n. 452 e pubblicato sul B.U.R. n. 56 dell’11 maggio 2006, nella parte in cui non disciplina la possibile commistione tra interventi appartenenti a diverse Misure, senza dare attuazione al Complemento di programmazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Misserini per il ricorrente e l’Avv. Lazzari, in sostituzione di Carletti, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con determinazione 13 aprile 2006 n. 452 (pubblicata sul B.U.R. n. 56 dell’11 maggio 2006), il Dirigente del Settore Ispettorato Regionale delle Foreste della Regione Puglia approvava il bando di gara per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento Misura 1.4 – azione B- Annualità 2006 del POR Puglia 2000-2006; le tipologie di interventi ammessi riguardavano:
-imboschimenti protettivi per la difesa e la conservazione del suolo su superfici con pendenza non inferiore al 20% e non superiore al 60%;
-miglioramento dell’efficienza dei boschi esistenti a fini protettivi nelle aree a rischio idrogeologico ed erosivo, anche costiero, per la difesa e la conservazione del suolo in ambito rurale.
Il Comune di Palagianello presentava domanda per l’ammissione a finanziamento di un progetto di <
Con nota 29 novembre 2006 prot. n. 50147, l’Assessorato Risorse Agroalimentari-Settore Foreste della Regione Puglia comunicava la provvisoria esclusione del progetto presentato dal Comune ricorrente, con la motivazione: <
Con determinazioni del Dirigente Settore Foreste della Regione 1° febbraio 2007 n. 34 e 35 erano approvate la graduatorie generali dei soggetti ammessi e non ammessi a finanziamento nell’Annualità 2006 della misura 1.4 – azione B del POR Puglia; in particolare la determinazione n. 35 confermava l’esclusione dal finanziamento del progetto proposto dal Comune di Palagianello.
Con nota 1° marzo 2007 prot. n. 1593, l’Assessorato Risorse Agroalimentari – Settore Foreste della Regione Puglia, comunicava all’Amministrazione ricorrente i motivi del rigetto del ricorso presentato avverso l’esclusione dalla graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con riferimento alla misura 1.4- azione B) del POR Puglia 2000-2006; in particolare, la nota recava la seguente motivazione: <
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione e/o mancata applicazione del bando di gara e del complemento di programmazione del POR, violazione e/o mancata applicazione art. 27 l.r. n. 13/2000, eccesso di potere; 2) violazione e/o falsa applicazione art. 23 l.r. 13/2000, eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, eccesso di potere per errore nei presupposti; 3) violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, eccesso di potere per carenza di motivazione; 4) violazione e/o falsa applicazione art. 10 bis l. 241 del 1990, eccesso di potere per disparità di trattamento e per illogicità ed ingiustizia manifesta.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, controdeducendo sul merito del ricorso.
All’udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
La previsione dell’art. 21-octies della l. 7 agosto 1990 n. 241 (aggiunto dall’art. 14, 1° comma della l. 11 febbraio 2005, n. 15) ha introdotto nel nostro ordinamento una sostanziale limitazione all’annullabilità degli atti adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza, con riferimento a due ipotesi caratterizzate da una comune “radice”, costituita, in sostanza, dalla natura esclusivamente formale della violazione e dalla presenza di un contesto generale in cui sia palese l’impossibilità di pervenire, a seguito della rinnovazione del potere a seguito dell’annullamento, ad un provvedimento amministrativo satisfattivo degli interessi del ricorrente: <
Nella fattispecie concreta, gli atti impugnati evidenziavano già la ragione sostanziale del diniego, individuata nell’impossibilità di riportare il progetto di rimboschimento presentato dal Comune di Palagianello alla Misura 1.4 – azione B-Annualità 2006 del POR Puglia 2000-2006 e dalla necessità di riportare l’istanza del Comune ad altra misura del POR; la motivazione impeditiva, genericamente individuata negli atti di diniego impugnati, è stata successivamente specificata, al momento della costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale, mediante individuazione di una serie di circostanze ad applicazione vincolata (per l’applicazione della previsione dell’art. 21-octies della l. 241 del 1990 agli atti caratterizzati dalla natura vincolata, si vedano, tra le tante: Consiglio Stato, sez. VI, 11 marzo 2008, n. 1025; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 5 marzo 2008, n. 1102; per la giurisprudenza della Sezione: T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 4 luglio 2008, n. 2050) che rendevano (e rendono) impossibile riportare il progetto di rimboschimento presentato dal Comune di Palagianello alla Misura 1.4 – azione B – Annualità 2006 del POR Puglia 2000-2006.
In particolare, importanza decisiva deve essere attribuita, ai fini dell’esclusione della possibilità di riportare la fattispecie concreta alla Misura 1.4 – azione B – Annualità 2006 del POR Puglia 2000-2006, ad alcune circostanze, costituite:
1) dalla conformazione geologica dei luoghi che esclude che l’area in discorso sia caratterizzata dal requisito della pendenza minima del 20 % (solo una minima parte dell’area, in gran parte pianeggiante, raggiunge, infatti, la pendenza del 60%) che costituisce elemento caratterizzante della prima parte della descrizione analitica della Misura 1.4- azione B del POR (che è espressamente riferita agli <
2) sempre con riferimento alla prima parte della descrizione analitica della Misura 1.4, azione B del POR, dalla stessa conformazione naturalistica dell’area, in gran parte, boscata (la documentazione fotografica depositata in giudizio dall’Amministrazione evidenzia, infatti, come anche l’area in passato percorsa da incendi, si sia, in gran parte, spontaneamente ricostituita); manca quindi anche il requisito costituito dalla necessità di impiantare un nuovo bosco (la descrizione della misura parla, infatti, non a caso, di imboschimento e non di rimboschimento);
3) con riferimento alla seconda parte della descrizione analitica della Misura 1.4, azione B del POR (<
4) in termini generali, dall’impossibilità di riportare il progetto presentato dal Comune di Palagianello, all’interno dei vincoli economici propri dell’intervento in discorso ed in particolare, dal prezzario approvato dall’Amministrazione regionale con det. Dirig. 23.12.2003 n. 103 (a questo proposito, si veda il computo metrico estimativo allegato al progetto che prevede un costo unitario per buca di € 37,55, in luogo del prezzo di € 1,37 previsto dal prezzario regionale); con tutta evidenza, si trattava, quindi, di un progetto incompatibile con la complessiva strutturazione, anche economica, dell’intervento regionale in discorso.
Con riferimento alle sopra citate circostanze impeditive dedotte in giudizio dall’Amministrazione regionale, la difesa del Comune di Palagianello ha controdedotto rilevando, in termini generali, come si tratti di circostanze non accertate nel procedimento, e, sotto un diverso aspetto, contestando la stessa veridicità delle argomentazioni sviluppate dalla controparte.
Con riferimento al primo aspetto, la Sezione deve rilevare come la previsione dell’art. 21-octies, 2° comma della l. 241 del 1990 si limiti a richiamare la natura vincolata del potere (che importa l’esclusione della possibilità di disporre l’annullamento dell’atto viziato), senza prevedere che si tratti di circostanze preventivamente acquisite agli atti del procedimento; con tutta evidenza, si tratta, quindi, di valutazioni attinenti alla stessa strutturazione del potere esercitato dall’Amministrazione che prescindono dal preventivo contraddittorio procedimentale sulle problematiche impeditive.
Con riferimento al secondo aspetto, deve poi rilevarsi come l’Amministrazione resistente si sia limitata ad una generica contestazione delle allegazioni della Regione, senza proporre argomentazioni specifiche che possano portare a dubitare della veridicità della documentazione depositata dall’Amministrazione regionale; in mancanza di un principio di prova o anche solo di specifiche contestazioni da parte dell’Amministrazione resistente, la Sezione ritiene quindi di poter ritenere sufficiente la documentazione depositata in giudizio dalla resistente, anche senza il ricorso ad eventuali approfondimenti istruttori che appesantirebbero inutilmente lo svolgimento del giudizio.
Conclusivamente, deve poi rilevarsi come il riconoscimento dell’impossibilità di riportare il progetto presentato dall’Amministrazione regionale alla Misura 1.4 – azione B – Annualità 2006 del POR Puglia 2000-2006 ed in generale, di accogliere l’istanza dell’Amministrazione ricorrente, escluda anche ogni possibilità di disporre l’annullamento dell’atto, a seguito della rilevazione del mancato invio del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della l. 241 del 1990 (per l’applicabilità della previsione dell’art. 21-octies anche al mancato invio del preavviso di rigetto, si vedano: Consiglio Stato, sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 415; Tribunale sup.re acque, 30 gennaio 2008, n. 24; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 8 agosto 2008, n. 9932).
Il ricorso deve pertanto essere respinto; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo respinge, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 17 dicembre 2008.
Aldo Ravalli – Presidente
Luigi Viola – Consigliere Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 29 gennaio 2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it