Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte di appello di Palermo ha qui rimesso gli atti relativi all’impugnazione proposta da P.M. avverso la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a): ciò sul rilievo che trattatasi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, per la quale non era proponibile l’appello.
Con l’impugnazione contesta la sussistenza oggettiva del reato e la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Nelle more, come è noto, a seguito del novum normativo introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, è intervenuta la depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a): tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro), qui in contestazione.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Non si devono, peraltro, trasmettere gli atti al prefetto: ciò in considerazione del principio di legalità-irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, richiamato dall’art. 194 C.d.S.) e tenuto conto che tale principio non è stato espressamente derogato dal legislatore come, invece, è avvenuto, nella stessa materia della circolazione stradale, in occasione della depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all’esame alcolimetrico introdotta con il D.L. n. 117 del 2007, convertito nella L. 160 del 2007, allorquando l’art. 7 della citata normativa ebbe appunto a prevedere un’esplicita deroga al principio di irretroattività (cfr.
Sezione 4, 17 settembre 2010, Proc. Gen. App. Firenze in proc. Piccinelli, non massimata).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.
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