T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 31-05-2011, n. 155 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, Vice Brigadiere dei Carabinieri in servizio al Comando Legione Carabinieri dell’Umbria, ha impugnato il provvedimento adottato dal Comando Generale dell’Arma in data 7 giugno 2010, di reiezione del ricorso gerarchico dal medesimo esperito nei confronti di precedenti provvedimenti, che ne hanno disposto il trasferimento per motivi ambientali alla Stazione di Cerreto di Spoleto.

Espone come detto trasferimento sia intervenuto a seguito della comunicazione in data 24 marzo 2010, da parte della Guardia di Finanza di Sondrio, dei fatti accaduti a Livigno il precedente 23 marzo, e che lo hanno visto coinvolto, al di fuori dell’attività di servizio, in un episodio di contrabbando di sigarette.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto:

1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per manifesta ingiustizia del provvedimento impugnato, nella considerazione che lo stesso è stato disposto senza prima effettuare accertamenti sull’esatto e concreto svolgersi degli eventi. Ove tale approfondimento fosse stato svolto, sarebbe emersa l’inesistenza dell’incompatibilità ambientale alla base del provvedimento di trasferimento; la vicenda di Livigno, conclusasi con l’applicazione di una sanzione amministrativa, non ha in alcun modo compromesso i rapporti tra il ricorrente ed i colleghi, i quali sono stati con lui solidali. E" inoltre eccessivo disporre un trasferimento con effetto dallo stesso giorno della comunicazione, senza consentire all’interessato di organizzarsi. Tale situazione gli ha causato un profondo turbamento psicologico, tanto da costringerlo a chiedere l’aspettativa per infermità ed il transito nella forza potenziale; il reintegro nella precedente sede di servizio potrebbe aiutarlo a ridurre il suo stato depressivo ed a riacquistare l’autostima.

2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, risultando la motivazione dei provvedimenti gravati insufficiente, contraddittoria ed illogica; basti al proposito considerare che la notorietà del fatto non si sarebbe creata se la notizia non fosse stata divulgata da chi ha ricevuto la comunicazione.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (in particolare per carenza di autonoma lesività) limitatamente all’impugnativa del provvedimento del 5 luglio 2010, di trasferimento a forza potenziale per motivi di salute, peraltro non specificamente censurato, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. – Le due censure nelle quali si articola il ricorso possono essere trattate congiuntamente in quanto tra loro complementari, deducendosi, in sintesi, il difetto di istruttoria ed il vizio motivazionale che affliggerebbero il provvedimento del 7 giugno 2010, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rigettando il ricorso gerarchico esperito dal Vice Brigadiere C., ne ha confermato il trasferimento "per servizio" alla Stazione Carabinieri di Cerreto di Spoleto.

Le censure non appaiono meritevoli di positiva valutazione, e devono pertanto essere disattese.

Sotto il primo profilo, non appare condivisibile l’assunto secondo cui una più approfondita ricostruzione, specialmente dal punto di vista spaziale, della vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente avrebbe portato ad escludere la situazione di incompatibilità ambientale, erroneamente ritenuta dunque acclarata dal provvedimento.

Ed invero, secondo costante giurisprudenza, il procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale è diverso dal procedimento disciplinare, in quanto non mira a sanzionare un contegno lesivo del prestigio dell’Amministrazione, avente carattere di illecito, e prescinde dall’accertamento di profili soggettivi di responsabilità, tendendo, piuttosto, a rimuovere sopravvenuti impedimenti al regolare funzionamento dell’ufficio nel caso in cui, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla sua volontà, il militare non possa attendere ai propri compiti, nella sede che occupa, nelle condizioni richieste dalle funzioni che è chiamato a svolgere; può dunque prescindersi da un’indagine sulla colpa, ma occorre pur sempre che la situazione di incompatibilità sia casualmente ricollegabile a comportamenti dell’interessato (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2904).

Nel caso di specie il provvedimento afferma chiaramente che i fatti in cui il ricorrente è stato coinvolto hanno irrimediabilmente "compromesso il rapporto di fiducia tra il predetto e la scala gerarchica", senza che rilevi la circostanza che il fatto sia avvenuto al di fuori dell’attività di servizio, "considerato che ciascun carabiniere, di ogni ordine e grado, deve, in ogni circostanza, mantenere un comportamento consono al proprio status".

La conoscenza dei fatti ascritti al ricorrente ha, in altri termini, come ancora meglio esplicitato nel provvedimento del Comando Legione Carabinieri Umbria in data 28 marzo 2010, compromesso il rapporto di fiducia con i colleghi; ciò descrive una situazione lesiva del prestigio dell’Amministrazione, riferibile alla di lui presenza nella sede di appartenenza, e suscettibile di rimozione attraverso la sua assegnazione ad altra sede.

Non può del resto tacersi che per il personale militare, appartenente ad Amministrazioni attributarie di ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile, si impone un rafforzamento dell’esigenza di tutela del prestigio dell’Amministrazione, in relazione ai peculiari compiti ad essa propri, anche dunque in presenza di ombre che possano offuscare l’immagine offerta all’esterno.

Per quanto riguarda poi l’asserito vizio motivazionale, ravvisato nel non avere tenuto conto, tra l’altro, della condizione di sofferenza psichica del ricorrente, anche a prescindere dall’eccepito profilo di inammissibilità per non essere la censura stata dedotta in sede di ricorso gerarchico, occorre osservare che il provvedimento di riesame, come pure quello di primo grado, sono adeguatamente motivati, avendo rappresentato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla decisione del trasferimento.

Occorre in ogni modo considerare che il provvedimento di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale, in quanto strettamente connesso alle esigenze di organizzazione e coesione interna, appartiene al genus dei trasferimenti d’autorità, e dunque ha la natura giuridica dell’ordine del superiore gerarchico, in quanto tale sottratto alla disciplina generale degli atti amministrativi (e quindi anche della legge n. 241 del 1990), e va considerato come un precetto imperativo, rientrante nella peculiarità dell’ordinamento militare; conseguentemente, la disposizione di trasferimento non è soggetta ad un obbligo di specifica motivazione, né ad adempimenti intesi ad assicurare la partecipazione del destinatario (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2641; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 11 novembre 2008, n. 19461; 22 dicembre 2009, n. 9218).

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recentemente conferma anche nel codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il quale, all’art. 1349, comma 3, apertis verbis afferma che "agli ordini militari non si applicano i capi I, II e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241"; basta al riguardo aggiungere come nel capo sub I sia inserito l’art. 3 che impone la motivazione del provvedimento amministrativo.

2. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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