Cass. pen., sez. II 14-10-2008 (01-10-2008), n. 38810 Appello principale del coimputato – Notificazione agli altri imputati – Obbligo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 maggio 2005, la Corte d’Appello di Potenza, sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da R.G. e P.F., con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli di concorso in tentata rapina aggravata (artt. 110, 56 e 629 c.p.) anche dalla recidiva, in danno C.C., gestore della discoteca "(OMISSIS)", e condannati, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, il primo alla pena di due anni due mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa e il secondo alla pena di un anno otto mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di nullità per genericità delle deduzioni afferenti pretesi mancati avvisi delle rinnovazioni dei dibattimenti, nel merito riteneva infondato l’appello del R. perchè la prova della responsabilità si fondava sulla scorta della testimonianza della persona offesa, che aveva trovato significative conferme che ne confortavano l’attendibilità.
Il significato intimidatorio delle frasi pronunciate, che sollecitavano la necessità di protezione per evitare danni al locale, era indiscutibile, donde l’idoneità delle stesse a coartare la volontà della vittima ed indugia a corrispondere la somma richiesta. L’appello del P. era inammissibile perchè allo stesso non spettava alcun avviso a norma dell’art. 584 c.p.p. sicchè la sua impugnazione non poteva essere qualificata come incidentale in quanto coimputato e non parte avversa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato P.F., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – nullità del giudizio di primo grado ovvero inutilizzabilità degli atti acquisiti per mancato avviso delle varie rinnovazioni del dibattimento; – illogicità e contraddittorietà della motivazione che ha ritenuto credibile il denunciante senza tenere conto di quanto dallo stesso riferito e risultante alla pag. 49-50 del verbale di udienza sul suo equilibrio mentale. Inoltre nessuna moinaccia era stata formulata dal ricorrente, R. si era limitato a chiedere di essere assunti quali "buttafuori". Nessuna minaccia era stata formulata e la richiesta di danaro costituiva al proposta di corrispettivo per l’attività da svolgere. Mancava comunque la prova del dolo; – effetto estensivo dell’appello a norma dell’art. 587 c.p.p. perchè P. aveva diritto a proporre appello incidentale nonchè ad invocare l’effetto estensivo dell’appello principale proposto dal R..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, L’appello incidentale svolge l’esclusiva funzione di contrastare la pretesa principale avanzata nei confronti del destinatario della relativa facoltà. In conseguenza non esiste alcun obbligo di notificare l’appello principale proposto da uno dei coimputati ad altro imputato, che non si sia avvalso autonomamente del suo potere di impugnazione. Invero, in capo a quest’ultimo, non sussiste interesse alla proposizione del gravame incidentale, il quale è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quello della parte processualmente avversa (Cass. Sez. 5, 24.9-23.10. 1999 n. 4255).
Come rilevato dalla Corte territoriale, la notifica al P. dell’impugnazione proposta da R., a norma dell’art. 584 c.p.p., non era dovuta e non lo ha legittimato alla proposizione di appello incidentale, per le ragioni sopra specificate. L’appello proposto da P. era quindi inammissibile per mancato rispetto dei termini, previsti a pena di decadenza dall’art. 505 c.p.p., inammissibilità rilevabile anche in questa sede.
Nè il ricorrente può invocare l’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dal coimputato R., posto che la sentenza di condanna è stata confermata anche nei suoi confronti e che R. non ha proposto ricorso. L’effetto estensivo dell’impugnazione non conferisce all’imputato non appellante autonoma legittimazione a proporre ricorso.
Tanto meno può conferire tale legittimazione all’imputato il cui appello sia inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa della ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle delineate cause di inammissibilità, va quantificata in mille/00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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