Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione
Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
nonche’ istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della legge 28
luglio 1999, n. 266»;
Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante «Delega al Governo
per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale
penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni concernente «Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, come
integrato con il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 51,
concernente «Regolamento recante norme per l’espletamento dei
concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto d’esame, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita’ di attuazione
ed i programmi del corso»;
Ritenuta la necessita’ di modificare gli articoli 2 e 7 del decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, recanti la disciplina della
composizione delle commissioni esaminatrici;
Esperite le procedure previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e 16 aprile 2009, n. 51;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 marzo 2013;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 27 marzo 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il comma 1 dell’art. 2 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e’ sostituito dal seguente :
«1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
preliminare nonche’ delle prove di esame di cui all’art. 3 del
presente decreto e’ composta da un presidente scelto tra i dirigenti
penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria e da quattro
componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i
funzionari dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area
funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario
capo».
2. Il comma 2 dell’art. 2 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e’ sostituito dal seguente:
«2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell’Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi
del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell’area funzionale III».
Art. 2
1. Il comma 1 dell’art. 7 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e’ sostituito dal seguente:
«1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
preliminare nonche’ delle prove di esame di cui all’art. 3 del
presente decreto e’ composta da un presidente scelto tra i dirigenti
penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria e da quattro
componenti scelti tra i dirigenti penitenziari ovvero tra i
funzionari dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area
funzionale III ovvero appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario
capo».
2. Il comma 2 dell’art. 7 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, e’ sostituito dal seguente:
«2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell’Amministrazione penitenziaria appartenente ai ruoli direttivi
del Corpo di polizia penitenziaria ovvero dell’area funzionale III».
Art. 3
1. All’art. 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21
luglio 1998, n. 297, dopo le parole «e successive modifiche ed
integrazioni», e’ aggiunto il seguente periodo «Sono da ritenere
comunque applicabili le previsioni dell’art. 9, comma 4, del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 giugno 2013
Il Ministro: Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2013, registro n. 6,
foglio n. 289
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.