Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
2007.
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 27 settembre 2004, la Corte d’Appello di Potenza ha accolto l’opposizione alla stima proposta da C. L. nei confronti del Comune di Rapolla, determinando in Euro 6.776,58 l’indennità dovuta per l’espropriazione dì un suolo di proprietà dell’attrice della superficie di mq. 655, ed in Euro 371,32 l’indennità dovuta per l’occupazione legittima del medesimo suolo, nonchè in Euro 2.731.32 l’indennità dovuta per l’occupazione legittima di un altro suolo della superficie di mq. 660. e dichiarando improponibile la domanda di determinazione dell’indennità dovuta per l’espropriazione di quest’ultimo suolo.
Premesso che l’occupazione della seconda area, autorizzata con decreto del 1 febbraio 1982, non era stata seguita dall’espropriazione, mentre la prima area, occupata in virtù di decreto emesso il 21 gennaio 1988, era stata espropriata con decreto del 26 aprile 1989, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto edificabili entrambi i suoli, ed ha quindi liquidato l’indennità di espropriazione secondo i criteri di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, e l’indennità di occupazione in misura pari agl’interessi legali sulla somma così determinata, assumendo come valore di mercato dei suoli l’importo di L. 40.000 al mq.
A tal fine, ha disatteso la valutazione compiuta dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale aveva escluso la possibilità di far ricorso al metodo sintetico-comparativo, in considerazione della disomogeneità ed inattendibilità dei valori risultanti dagli atti di vendita esaminati, osservando che da tali atti poteva comunque desumersi una quotazione media di L. 21.000 al mq. ed escludendo pertanto la possibilità di adottare il metodo analitico-deduttivo.
Ha peraltro ritenuto che. poichè il prezzo dichiarato negli atti di vendita è solitamente inferiore a quello effettivo, per evidenti ragioni fiscali, il predetto valore dovesse essere corretto ed integrato tenendo conto da un lato della banda di oscillazione dei prezzi accertali, compresa tra L. 11.900 e L. 28/30.000 al mq. dall’altro del valore delle aree desumibile dal costo di trasformazione, pari a L. 67.000 al mq.
2. – Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi, L.B. e L.G., in qualità di eredi della C., deceduta nel corso del giudizio.
Il Comune resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., della L. 23 giugno 1865, n. 2359 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la Corte d’Appello si è discostata dalle risultanze della c.t.u. e delle consulenze di parte, senza motivare adeguatamente e senza disporre la rinnovazione delle indagini. Nella valutazione delle aree, essa ha infatti adottato un metodo empirico misto, ispirato a criteri equitativi non applicabili in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, omettendo di motivarne compiutamente la scelta e trascurando i dati risultanti dagli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, nonchè le variazioni dei prezzi di vendila dovute alle diverse caratteristiche degli immobili presi in considerazione.
2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di valutare o ha valutato insufficientemente le risultanze processuali, discostandosi in particolare dalla relazione del c.t.u., il quale aveva determinato il valore delle aree sia con il metodo sintetico-comparativo che con quello analitico- deduttivo.
3. – – Le censure sono infondate.
Com’è noto, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale, ove intenda discettarsene, non è tenuto a disporre la rinnovazione delle indagini, purchè proceda ad una valutazione critica dell’operato del consulente, ancorata alle risultanze processuali nonchè congruamente e logicamente motivata, indicando in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatoria i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici in base ai quali ha ritenuto di dover addivenire ad una decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr. Cass., Sez. 1. 3 marzo 2011, n. 5148; 17 dicembre 2010, n. 25569; Cass., Sez. lav. 3 agosto 2004. n. 14849;
Cass, Sez. 3 26 settembre 2006, n. 20820; con specifico riferimento all’opposizione alla stima. Cass. Sez. 1, 15 marzo 2001, n. 3748).
Tale onere di motivazione nella specie risulta adeguatamente adempiuto, avendo la Corte d’Appello dato ampiamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover disattendere le conclusioni del c.t.u.. nonchè degli elementi in base ai quali è pervenuta all’individuazione del valore venale del fondo espropriato. Essa infatti, ha ritenuto che i dati emersi dalle indagini di mercato svolte dal consulente non risultassero disomogenei ed inattendibili, come affermato da quest’ultimo, al punto da escludere la possibilità del ricorso al metodo sintetico-comparativo. e li ha pertanto utilizzati, con le rettifiche rese opportune dal carattere prudenziale della stima, confrontando poi il valore ottenuto con quello di trasformazione calcolato dal c.t.u. sulla base del metodo analitico-ricostruttivo, e giungendo per tale via ad un valore intermedio da essa ritenuto sostanzialmente adeguato alle quotazioni effettive di mercato.
Il ricorrente contesta lo stesso presupposto che ha indotto la Corte territoriale a disattendere le conclusioni del c.t.u., sostenendo che i prezzi di mercato individuati da quest’ultimo non costituivano dati utili ai fini della stima, in quanto si riferivano ad immobili aventi caratteristiche non omogenee e non confrontabili con quelle dei fondi occupati. La censura è tuttavia inammissibile, per tale profilo, non essendo corredata dalla trascrizione dei passi della relazione di consulenza dai quali si evincerebbero le predette caratteristiche, la cui indicazione risulta indispensabile, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai fini della deduzione del vizio di motivazione in ordine alla sentenza che abbia disatteso le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non essendo altrimenti possibile alcun controllo in ordine alla decisività degli clementi non valutati ed alla fondatezza delle critiche sollevate (cfr. Cass., Sez. 3, 18 aprile 2007, n. 9245: 30 agosto 2004, n. 17369; Cass., Sez. lav. 9 gennaio 2006. n. 79).
Il ricorrente, inoltre, censura l’apprezzamento emergente dalla sentenza impugnata sia sotto il profilo metodologico che sotto quello contenutistico, negando da un lato la validità scientifica del criterio misto adottato per la valutazione dei fondi, ed invocando dall’altro il prezzo di mercato, a lui più favorevole, emergente da un accertamento di valore effettuato dall’Agenzia delle Entrate e segnalato dal c.t.u. la Corte d’Appello ha tuttavia rilevato che l’accertamento in questione si riferiva ad atti di compravendita successivi di ben undici anni all’emissione del decreto di espropriazione – ed ha correttamente escluso che i relativi valori potessero essere tenuti in conto ai fini della stima, precisando che quest’ultima doveva essere effettuata con riferimento all’epoca della conclusione della vicenda ablatoria.
Non può condividersi, in proposito, l’affermazione del ricorrente, secondo cui il predetto valore avrebbe potuto essere adeguato ai prezzi correnti all’epoca dell’espropriazione mediante l’applicazione degli indici di rivalutazione monetaria: questi ultimi, infatti, riflettendo le variazioni dei prezzi al consumo, non sono in grado di esprimere l’andamento del mercato immobiliare, il cui accertamento richiede specifiche indagini di settore, risentendo di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta (cfr.
Cass. Sez. 1. 22 novembre 2006, n. 24857; 13 aprile 2006, n. 8706; 25 ottobre 2000. n. 14031).
Quanto alla scelta del metodo da seguire ai fini della valutazione, si osserva che per effetto del venir meno del rilievo preminente dell’edificabilità di fatto, utilizzata fino all’entrata in vigore del D.L. n. 333 del 1992 quale nozione idonea ad esprimere il valore di un determinato terreno in relazione alle possibilità di sfruttamento edilizio connesse alla sua localizzazione, indipendentemente dalle indicazioni emergenti dallo strumento urbanistico, non è più possibile stabilire una gerarchia tra i criteri di stima, restando affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta tra i diversi metodi suggeriti dalla migliore scienza ed esperienza in materia estimativa, nei limiti segnati da dovere di adottare un metodo improntato a criteri di effettività e di motivare adeguatamente la decisione (cfr. Cass. Sez. 1, 19 gennaio 2007. n. 1161; 7 marzo 2006. n. 4885; 15 febbraio 2005, n. 3034). Non è quindi di per sè censurabile la scelta di adottare il metodo sintetico-comparativo anzichè quello analitico- ricostruttivo ovvero di combinare i due metodi, mettendo a confronto, come è accaduto nella specie, il valore ricavato dall’individuazione dei prezzi correnti per immobili aventi caratteristiche analoghe a quello che costituisce oggetto della stima con quello risultante dalla differenza tra il valore dell’edificato ed il costo di costruzione determinati in relazione alle caratteristiche specifiche dell’area ed alla sua qualificazione urbanistica, comprensiva dell’entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione.
4. – Nel corso del giudizio, è peraltro intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007. con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei primi due commi del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, in quanto l’importo liquidato ai sensi delle predette disposizioni, oscillante nella pratica tra il 50 ed il 30 per cento de valore di mercato del bene ed ulteriormente ridotto per effetto dell’imposizione fiscale, risultava privo di un ragionevole legame con il valore venale del bene, e quindi inidoneo ad assicurare anche quel serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, praticamente vanificando l’oggetto del diritto di proprietà.
Ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3 la dichiarazione d’illegittimità costituzionale delle predette disposizioni ne esclude l’applicabilità con effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi legittimamente considerare esauriti, peraltro, i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato o si sia verificato un altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero si siano verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (cfr. Cass., Sez. 3 20 aprile 2010. n. 9329: 19 luglio 2005. n. 1 5200; Cass., Sez. 1. 18 luglio 2006. n. 16450).
La predetta sentenza spiega pertanto efficacia anche in riferimento ai giudizi, come quello in esame, pendenti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rendendo inapplicabili i criteri di liquidazione dell’indennità previsti per l’espropriazione delle aree edificabili dalle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, con la conseguente reviviscenza del criterio del valore venale di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40. A tale criterio fa peraltro riferimento anche il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37 nel testo modificato proprio a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, il quale non è tuttavia applicabile nella specie, riguardando, ai sensi dell’art. 57 del medesimo D.P.R., come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 307, le sole procedure espropriativi per le quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente al 30 giugno 2003, nonchè, ai sensi del art. 2 cit., comma 90 gli altri procedimenti espropriativi in corso, ma non anche i giudizi, come quello in esame, relativi a procedimenti già conclusi (cfr. Cass. Sez. 1. 8 maggio 2008. n. 11480; 28 novembre 2008, n. 28431; 14 dicembre 2007, n. 26275).
5. – In applicazione dello jus superveniens. la sentenza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la determinazione dell’indennità di espropriazione in misura pari al valore di mercato del fondo espropriato, così come accertato nella sentenza impugnata, e delle indennità di occupazione in misura pari agl’interessi legali sul medesimo importo e su quello corrispondente al valore di mercato dell’area occupata e non espropriata.
6. – L’accoglimento del ricorso per effetto della sopravvenuta modifica del quadro normativo giustifica la dichiarazione di parziale compensazione delle spese del giudizio di merito, che per il residuo vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come dal dispositivo, nonchè la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, determina in Euro 13.531.17 l’indennità di espropriazione ed in Euro 741,43 ed Euro 5.453,78 le indennità di occupazione: condanna il Comune di Rapolla al pagamento in favore di L.B. e L.G. della metà delle spese del giudizio di merito, che si liquidano per la frazione in complessivi Euro 3.438,96 ivi compresi Euro 2.000,00 per onorari. Euro 900,00 per diritti ed Euro 538,96 per esborsi, dichiarando interamente compensate tra le parti le residue spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità.
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