Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte d’appello di Napoli in parziale riforma della sentenza di primo grado assolveva F.G. per i reati di sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona, mentre confermava la condanna per i delitti di favoreggiamento e induzione alla prostituzione, lesioni e incendio. Osservava che la teste principale di accusa, K.P., aveva raccontato della sua relazione con l’imputato e del fatto che costui le procurava i clienti e voleva denaro, ricorrendo anche alle percosse, che aveva varie ragazze che si prostituivano per lui. Tale ultima condotta aveva riscontro in servizi di osservazione di P.G. che procedevano anche a fotografare la situazione; inoltre era emerso che venivano pubblicati annunci di chiara offerta sessuale con recapiti telefonici intestati all’imputato; venivano intercettate telefonate nelle quali l’imputato si interessava delle loro condizioni di salute. Stante la presenza di numerosi elementi di riscontro appariva superflua la rinnovazione del dibattimento richiesta e riguardante l’audizione della altre ragazze, visto che stante il clima di omertà non avrebbero mai raccontato la verità.
La tesi difensiva dell’imputato, secondo il quale tali denunce erano frutto di rancore della K., per motivi di gelosia, apparivano infondate dati i riscontri rinvenuti, tra i quali doveva aggiungersi che due delle ragazze erano ospitate in un appartamento che si trovava nella sua disponibilità. Parimenti provate risultavano le lesioni subite dalla K., tenuto conto dei certificati medici e delle fotografie allegate.
Non risultavano invece acquisiti sufficienti elementi di prova per l’accusa di sfruttamento della prostituzione della K. e di sequestro di persona, mancando elementi di riscontro alle sue dichiarazioni.
La pena seppur ridotta per le due assoluzioni doveva mantenersi elevata tenuto conto della gravità dei fatti commessi.
Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la K. era stata ritenuta in parte attendibile per le accuse di induzione e favoreggiamento della prostituzione di alcune ragazze straniere e poi inattendibile per l’accusa di sfruttamento della sua prostituzione. I riscontri individuati dalla corte erano inesistenti, visto che non corrispondeva al vero che le due ragazze erano da lui ospitate, che le lesioni erano provate solo da certificati medici che potevano riferirsi ad altri episodi. Deduceva poi nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva e cioè l’escussione delle ragazze, sulla base dell’affermazione che tanto avrebbero negato ogni cosa. Infine veniva dedotto l’eccessività del trattamento sanzionatorio, tenuto conto delle condizioni di salute dell’imputato affetto da distrofia muscolare.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto consiste nella mera rivalutazione di elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito o nella proposizione di questioni in modo generico o apodittico.
La valutazione di attendibilità della teste K. era stata effettuata dalla corte con scrupolo e coerenza, utilizzando solo quelle propalazioni riscontrate da altri elementi oggettivi, proprio per la particolarità dei rapporti che la legavano all’imputato. La reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento volta ad ascoltare le altre ragazze si fondava sul fatto che l’attività di favoreggiamento della prostituzione era provata addirittura prove documentali, cioè fotografie, nonchè su esiti di intercettazioni e di accertamenti di P.G. Le condizioni di salute dell’imputato erano state dedotte in modo generico e comunque ininfluenti sul trattamento punitivo, visto che le stesse non gli avevano di centro impedito di tenere quei comportamenti.
Il trattamento punitivo è stato motivato in modo adeguato per la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
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