…dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e
la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia,
dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita
il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi
il 12 settembre 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 11 del Protocollo
stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli
articoli 5 e 7 del Protocollo di cui all’articolo 1, valutati in euro
2.260 a decorrere dall’anno 2013, e dalle rimanenti spese di cui agli
articoli 3 e 8 del medesimo Protocollo, pari a euro 2.313.000 a
decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 5 e
7 del Protocollo di cui all’articolo 1 della presente legge, il
Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare provvedono al monitoraggio dei
relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1,
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle
spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e,
comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si
intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un
ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui
all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 9 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonino, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.