Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
alla stregua del fondante e pur avanzato motivo di ricorso, la altrimenti questione di fondo verte, in sostanza, sulla riconducibilità (o meno) del particolare tipo di reato – come definitivamente all’interessato ascritto in ragione della accertata inosservanza in sede penale di un ordine di espulsioneallontanamento dal territorio nazionale (art. 14 comma 5 ter dec. leg.vo 286/98) – a quelli, in seguito all’esito finale di cui sopra, per i quali non risulterebbe poi consentita la c.d. emersione per un inserimento lavorativo inerente a specifiche e particolari categorie di prestatori di lavoro subordinato ex lege n. 102 del 2009;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia Sez. I del 28.4.2011 in C. 61/11 PPU e le sentenze della A.P. del C.d.S. n. 7 ed 8 del 10.5.2011 e ritenute le controdeduzioni dell’Avvocatura erariale;
Ritenuto altrimenti di adeguarsi a tali statuizioni della A.P. e perciò di accogliere il presente ricorso che, verte, soprattutto ed in modo assorbente nell’esito, su quanto già sopra brevemente descritto;
– Ritenuto che, in relazione alle note oscillazioni giurisprudenziali, sia opportuno compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti dedotti, salvi gli ulteriori atti della P.A.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.