T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 856 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo

A.S., cittadino del Regno del Marocco, impugna il provvedimento, meglio individuato in epigrafe e notificato il 28 settembre 2007, che gli ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno stante la reiezione della presupposta domanda di legalizzazione (v. doc. 6 amministrazione, copia del provvedimento impugnato, corredato di relazione di notifica, prodotta in allegato alla relazione 7 dicembre 2007). A.S., infatti, già irregolarmente presente in Italia, aveva a suo tempo domandato la sanatoria della propria posizione, avvalendosi delle disposizioni in materia di cd. legalizzazione contenute nel d.l. 9 settembre 2002 n°195, convertito nella l. 9 ottobre 2002 n°222, e a fronte di ciò aveva ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno con scadenza 23 febbraio 2004; la domanda di legalizzazione era stata però respinta con un primo provvedimento del Prefetto di Milano 10 novembre 2003, e successivamente con altro provvedimento della stessa Autorità di data 10 febbraio 2004, che aveva rettificato la motivazione del precedente nel senso che il datore di lavoro il quale la sanatoria aveva richiesto, certo A.M., non aveva mai svolto attività e aveva istituito un’impresa al solo scopo di presentare istanze similari. In data 25 maggio 2004, all’odierno ricorrente erano stati notificati tanto il provvedimento prefettizio in questione, quanto l’avviso di avvio del procedimento volto alla revoca del permesso di soggiorno già rilasciato; era poi seguito il diniego impugnato in questa sede (gli estremi e la durata del primo permesso di soggiorno risultano dalla citata copia del provvedimento impugnato; copia, con indicazione delle date di notifica, tanto dell’avviso di inizio del procedimento di revoca quanto del provvedimento prefettizio 10 febbraio 2004 sono state prodotte dalla p.a. sempre in data 7 dicembre 2007 come doc. ti 1 e 2; da quest’ultimo si evincono i termini del precedente diniego di legalizzazione).

Avverso il diniego di cui in epigrafe, A.S. propone impugnazione con ricorso articolato in quattro motivi:

– con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n°241, per omissione dell’avviso di inizio del procedimento. A suo dire, la violazione consisterebbe nell’avere contestualmente notificato il 25 maggio 2004 tanto una comunicazione di avvio quanto un rigetto (p. 3 ricorso, ultime due righe e prime righe di p. 4);

– con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, perché, sempre a suo dire, il diniego sarebbe non adeguatamente motivato;

– con il terzo motivo, deduce eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in quanto il ricorrente sarebbe stato raggirato dal citato Manfredi, il quale sarebbe uno dei tanti criminali che sulla legalizzazione di cui si è detto hanno speculato presentando dietro pagamento richieste di legalizzazione per attività inesistenti. A dire del ricorrente, il fenomeno sarebbe stato in certo senso riconosciuto dalle autorità, nel senso che (v. ricorso p. 7 dalla sesta riga) la Prefettura di Milano avrebbe disposto una sorta di sanatoria sulle domande di emersione proposte da datori di lavoro truffaldini, rilasciando agli interessati il permesso di soggiorno a condizione che a loro carico non risultasse la commissione di reati;

– con il quarto motivo, deduce infine ulteriore eccesso di potere per irragionevolezza, per essere egli ormai integrato nella realtà italiana.

Ha resistito l’amministrazione, con atto 16 ottobre 2007 e relazione del successivo 8 novembre 2007, ed ha domandato la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 8 novembre 2007 n°120, la Sezione ha disposto istruttoria ed acquisito all’esito la relazione 7 dicembre 2007; ha poi respinto l’istanza cautelare con ordinanza 17 febbraio 2008 n°57 e da ultimo alla udienza del giorno 25 maggio 2011 ha trattenuto il ricorso in decisione
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di cui appresso.

1. Il primo motivo proposto, incentrato sulla presunta violazione dell’obbligo di avviso dell’inizio del procedimento, è infondato perché si basa su una non corretta ricostruzione dei fatti. E’ senz’altro vero che in data 25 maggio 2004 al ricorrente furono notificati due atti distinti, ovvero una comunicazione di avvio e un provvedimento di rigetto; non è però vero che essi si riferissero direttamente, come pretende il ricorrente, all’oggetto del presente ricorso.

2. Il provvedimento di rigetto, sul quale si tornerà, è infatti rappresentato (v. doc. 2 amministrazione allegato alla relazione 7 dicembre 2007, cit.) come si è detto in premesse dal provvedimento prefettizio di reiezione dell’istanza di legalizzazione da lui a suo tempo presentata, provvedimento ben distinto, ancorché come si vedrà con esso collegato, da quello impugnato nella sede presente. Per altro verso, la comunicazione di avvio si riferisce, come pure accennato in premesse, ad un procedimento di revoca del permesso di soggiorno già rilasciato, ovvero del permesso n° SMI 119240 rilasciato al ricorrente a seguito dell’istanza di legalizzazione in parola: si tratta di un procedimento ben diverso da quello che ha portato al provvedimento impugnato, che si riferisce invece non alla revoca, ma al diniego di rinnovo dello stesso permesso (doc. 1 amministrazione, cit.).

3. Ciò posto, si ignora quale sia stato l’esito del procedimento di revoca di cui all’avviso; verosimilmente, esso non si è concluso, in quanto il permesso di soggiorno n° SMI 119240 (vedi doc. 6 amministrazione, cit.) era già scaduto due giorni prima, ovvero il 23 febbraio 2004, sì che la sua revoca sarebbe stata inutile. Importa però in questa sede far rilevare che nessun obbligo di comunicare avvio di procedimento incombeva sull’amministrazione per respingere l’istanza di rinnovo del medesimo permesso, di cui in questa sede si ragiona, dato che il relativo procedimento è ad istanza di parte: v. in proposito, fra le molte, C.d.S. sez. VI 27 dicembre 2006 n°7957.

4. Ciò posto, è infondato anche il secondo motivo, centrato su un presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che in realtà valorizza un dato indiscutibile. A carico del ricorrente, è infatti intervenuto un diniego della domanda di legalizzazione, mediante il provvedimento di cui si è detto, che il ricorrente ha conosciuto il 25 maggio 2004: esso non consta impugnato nei termini, perché all’evidenza il presente ricorso, anche se ritenuto rivolto avverso il provvedimento stesso come "atto presupposto" ricompreso nella formula di stile di cui all’intestazione, sarebbe in tale parte tardivo. Il ricorrente stesso a causa del diniego di legalizzazione non era allora più presente in modo legittimo sul territorio nazionale, e quindi non poteva ottenere il rilascio di alcun titolo di soggiorno, che quindi correttamente l’amministrazione gli ha negato.

5. Il terzo motivo va a sua volta respinto, perché del tutto generico nel suo contenuto. Al di là di ogni considerazione sull’ormai intervenuta inoppugnabilità del diniego di legalizzazione, non è infatti dato di capire in quali specifiche condotte si sarebbe concretata l’asserita truffa posta in essere da Manfredi ai danni del ricorrente, e quindi nemmeno è possibile dire se le condotte stesse avrebbero o no potuto rilevare ai fini della legittimità del provvedimento impugnato. Va comunque dato atto che la Questura, espressamente interpellata in proposito con l’ordinanza 8 novembre 2007 n°120, nulla ha ritenuto di rispondere in merito a rideterminazioni da essa in via di fatto operate (cfr. ricorso, p. 7).

6. Infondato da ultimo è anche il quarto motivo, perché all’evidenza l’inserimento sociale di uno straniero nella realtà del nostro Paese, a prescindere da ogni considerazione di carattere non giuridico, non vale di per sé a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno a chi non abbia per legge titolo per ottenerlo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente A.S. a rifondere all’intimata Amministrazione dell’Interno le spese del giudizio, spese che liquida in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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