T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 887 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel ricorso in esame, il sig. M. espone che il provvedimento impugnato trova il proprio fondamento nell’effetto preclusivo al rilascio del titolo di polizia ravvisato nel parere espresso dalla Direzione sanitaria – Servizi di Medicina Legale – dell’ASL di Brescia in ordine all’idoneità del richiedente all’uso delle armi.

Invero l’ASL ha in concreto espresso "parere non favorevole", il quale è stato tradotto, dalla Questura, in un giudizio di non idoneità (come si può leggere nella motivazione del provvedimento impugnato).

Secondo il ricorrente il provvedimento adottato sarebbe, quindi, illegittimo, perché conseguenza di un giudizio sommario, incerto e non definitivo, basato su di un parere espresso dall’ASL che, comunque, non avrebbe efficacia vincolante.

La sommarietà della valutazione sarebbe altresì confermata dalla mancata valutazione, sia da parte dell’ASL, che della Questura, del certificato rilasciato dal dott. Luca Monchieri – specializzato in psichiatria clinica, criminologia clinica ad indirizzo psichiatrico forense – attestante che "la terapia in corso, ben tollerata non costituisce controindicazioni all’uso delle armi".

Conseguentemente il provvedimento sarebbe privo di adeguata motivazione, in quanto frutto di una decisione superficiale, che non avrebbe tenuto in debito conto il fatto che il richiedente è un imprenditore da tempo esercente l’attività di Impresario di pompe funebri, senza precedenti penali;
Motivi della decisione

Il provvedimento impugnato, con cui sono stati contestualmente disposti la revoca del porto d’armi per uso caccia ed il rigetto dell’istanza di rilascio della Carta Europea d’Arma da Fuoco è stato motivato, dalla Questura competente, facendo espresso riferimento alla comunicazione dell’ASL che "dichiarava che M. M. non è stato giudicato idoneo al rilascio del certificato d’idoneità sanitaria all’uso delle armi ai sensi del D.M. 28/04/1998".

La documentazione medica prodotta evidenzia il disturbo da cui il richiedente risulta affetto ed attesta che, per tale patologia, esso risulta essere assoggettato ad una specifica cura.

Proprio la presenza di tale patologia è stata indicata quale motivazione del giudizio di non idoneità espresso nel certificato rilasciato dall’ASL in data 16 giugno 2010.

Successivamente il sig. M. ha prodotto un certificato medico che attesta una remissione della sintomatologia (grazie ad un’adeguata terapia farmacologica combinata) e non della malattia e certifica che: "La terapia in corso non costituisce controindicazione all’uso delle armi" e non anche la patologia da cui il ricorrente risulta comunque continuare ad essere affetto.

Tale certificazione non è stata, quindi, ritenuta sufficiente, dal Collegio medico legale competente a pronunciarsi sul ricorso presentato dal sig. M., che, conseguentemente, ha espresso parere "non favorevole".

Il parere così espresso, nel quale si dà puntualmente atto del certificato medico specialistico prodotto dall’odierno ricorrente, non può che essere qualificato, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, come un giudizio di inidoneità: nessun altro significato può essere attribuito all’espressione di un parere non favorevole all’accoglimento del ricorso avverso un giudizio di inidoneità, traducendosi il primo in una conferma del secondo.

La suddetta conferma del giudizio di inidoneità non poteva, quindi, che determinare il provvedimento negativo della Questura, la cui attività è evidentemente vincolata, a fronte di un parere medico definitivo (secondo l’iter all’uopo previsto dalla norma) di segno negativo, rispetto alla validità e serietà del quale è evidentemente preclusa ogni indagine all’autorità amministrativa, priva di una specifica competenza a tal fine. Tant’è che, alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 28.04.1998 n. 744300, il quale attribuisce espressamente la valutazione di idoneità psicofisica, non al questore, ma all’autorità sanitaria ("uffici medico legali", "distretti sanitari delle unità sanitarie locali", "strutture sanitarie militari e della polizia di stato), la valutazione operata dal Questore in merito alla insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia deve ritenersi viziata da incompetenza (cfr T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 27072009, n. 2111).

Il provvedimento della Questura appare, quindi, debitamente motivato mediante il semplice rinvio al parere non favorevole all’accoglimento del ricorso avverso il giudizio di inidoneità rilasciato dall’ASL, sulla scorta di un’istruttoria che si deve presumere adeguata, considerato che in esso si dà conto dell’avvenuta valutazione del certificato medico prodotto dal richiedente.

Ne discende il rigetto del ricorso, salvo disporre la compensazione delle spese del giudizio, con la sola esclusione del contributo unificato dal ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale deve rimanere a carico del medesimo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate, con le precisazioni di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *