Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Sig. F.F., odierno ricorrente, era titolare della concessione demaniale marittima n. 9 registro concessioni anno 2002 e n. 23814 di repertorio, con scadenza il 31 dicembre 2007, avente ad oggetto una zona demaniale marittima di mq. 50,07, situata nel Comune di Viareggio e precisamente in darsena Lucca, "allo scopo di mantenervi un manufatto (ex caserma VV.FF.) di proprietà dello Stato e un box prefabbricato per uso deposito materiale inerente la professione di palombaro".
Nel provvedimento concessorio era previsto espressamente che: "nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a propria cura e spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’amministrazione comunale, salvo che questa consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza".
Entro la citata data di scadenza non veniva prodotta la prescritta domanda di rinnovo.
A seguito di sopralluogo effettuato in data 7 febbraio 2008 veniva accertato che i beni demaniali marittimi oggetto della concessione continuavano ad essere occupati. Dal sopralluogo non era possibile accertare la presenza di attrezzature da palombaro all’interno dei locali di proprietà dello Stato in quanto gli stessi erano chiusi. Inoltre, da verifica effettuata con visura della C.C.I.A.A. la ditta individuale del Sig. F. risultava aver cessato l’attività in data 31 maggio 2007.
Con nota del 7 marzo 2008 veniva comunicato alla parte, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla riduzione in pristino stato del pubblico demanio marittimo occupato sine titulo, con il contestuale invito a far pervenire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell’atto, proprie osservazioni in merito alla procedura avviata; contestualmente veniva, altresì, eccepito il mancato utilizzo della concessione demaniale marittima per la cessazione dell’attività economica svolta dal concessionario.
In data 2 aprile 2008 (prot. gen. N. 28242 – 1094/att. port.) veniva tardivamente presentata istanza su modello D2 per chiedere il rinnovo della concessione demaniale marittima in argomento.
In data 10 aprile 2008 (prot. gen. 30397 – 1184/att. port.) il Sig. F. sostanzialmente confermava che negli ultimi anni non aveva potuto esercitare l’attività oggetto della concessione a causa di gravi problemi di salute.
Con provvedimento comunale prot. gen. n. 33837/Attività Portuali del 23 aprile 2008, il Dirigente del Settore Attività Portuali del Comune di Viraggio, richiamato l’art. 25 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione secondo cui "scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora" e l’art. 47, lett. B) del Cod. Nav., ingiungeva al Sig. F. di "liberare e quindi sgomberare l’area demaniale ed il suo sovrastante manufatto di proprietà dello Stato, già oggetto della concessione demaniale marittima scaduta il 31.12.2007, da persone e/o cose entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica…".
Con il ricorso in esame il Sig. F. ha, quindi, impugnato il suindicato ordine di sgombero.
Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:
1) l’Amministrazione prima di emettere il provvedimento impugnato avrebbe dovuto effettuare una disamina complessiva della posizione del concessionario, valutando le ragioni giustificative dedotte a motivo della mancata tempestiva istanza di rinnovo, e non già ingiungere lo sgombero sul rilievo del mero dato formale costituito dal ritardo nella presentazione del modello ministeriale D2, che avrebbe determinato automaticamente la perdita del titolo; una volta presentata la domanda di rinnovo, l’Amministrazione non avrebbe potuto emettere l’ordinanza di sgombero prima che si fosse pronunciata sulla predetta istanza; in altre parole, a fronte dell’istanza di rinnovo del ricorrente, l’Autorità marittima avrebbe avuto l’obbligo di valutare preventivamente la possibilità di attivare e concludere un formale procedimento di rilascio di concessione;
2) sarebbe riscontrabile una disparità di trattamento rispetto ad altri concessionari in relazione ai quali, tenuto conto che le istanze di rinnovo erano state presentate oltre i termini previsti, con determinazione n. 1255 del 29 maggio 2008, il Dirigente del Settore Attività Portuali avrebbe ritenuto tali istanze "manifestazioni di volontà espresse nel voler proseguire l’attività originariamente svolta in ambito demaniale" e, conseguentemente, avrebbe provveduto all’espletamento delle ulteriori fasi procedimentali previste ex lege, attualmente in corso di definizione;
3) dall’esame della determina impugnata sembrerebbe di poter evincere che con l’ingiunzione di sgombero il Comune di Viareggio avrebbe inteso dichiarare la decadenza della concessione demaniale marittima a suo tempo rilasciata al Sig. F., per non uso continuato della stessa, senza peraltro svolgere correttamente l’iter amministrativo – che avrebbe, quantomeno, dovuto concludersi con un decreto di decadenza – né concretamente accertare il non uso continuato della concessione.
Successivamente, la società I. s.r.l., con istanza presentata in data 24 maggio 2008, chiedeva il rilascio di una concessione demaniale marittima per la medesima area già in concessione fino al 31 dicembre 2007 al Sig. F. – di cui all’ordinanza di sgombero impugnata con l’atto introduttivo del presente giudizio – allo scopo di realizzare un manufatto di facile rimozione ad uso deposito materiale, il tutto collegato al ciclo produttivo cantieristico.
A fronte della esecutorietà del provvedimento di sgombero e della conseguente disponibilità dell’area demaniale marittima, veniva pubblicata ex lege la suindicata istanza della società I., e a ciò seguiva la presentazione di domande in concorrenza da parte del Sig. Lenci Daniele, per lo svolgimento di attività di lavorazioni subacquee collegate con la cantieristica, e del medesimo ricorrente F.F., allo scopo di posizionare e mantenere un box, il tutto ad uso deposito dell’attività di lavori subacquei, costruzioni di moli e banchine, dragaggio e manutenzione di apparecchiature portuali, svolta dalla ditta individuale denominata "FAL SUB di F.F.". Alla pubblicazione delle predette domande seguivano le rispettive opposizioni di I., F. e Lenci.
Successivamente al rigetto della istanza cautelare di sospensione del provvedimento amministrativo di ingiunzione di sgombero – ordinanza TAR Toscana, III, n. 801 del 4 settembre 2008 – in data 16 settembre 2008 veniva effettuata la presa di possesso, da parte dell’Amministrazione Comunale quale Ente gestore del Demanio Marittimo Portuale, del manufatto di proprietà dello Stato posto presso la darsena Lucca, a fronte della mancata ottemperanza al provvedimento n. 33837/Attività Portuali del 23 aprile 2008 da parte dello stesso F..
Con nota del 6 febbraio 2009, il Settore Urbanistica del Comune di Viareggio, interessato con foglio n. 24/Attività Portuali del 7 gennaio 2009, relativamente alle istanze presentate dai Sigg.ri Lenci Daniele e F.F. comunicava che "le sottozone di tipo C e, in particolare, la sottozona C12 in oggetto, sono destinate dal piano regolatore portuale ad attività strettamente legate alla produzione e servizi dell’area cantieristica (…). Nello specifico, gli scopi indicati nella concessione demaniale in oggetto e riportati nella richiesta di parere riguardano "attività di lavori subacquei" non previsti nella sottozona C12".
Con determinazione n. 271 del 19 febbraio 2009 il settore "Attività Portuali" del Comune di Viareggio riteneva "sussistenti ragioni di preferenza dell’istanza presentata dalla società I. s.r.l., in quanto propone un uso della concessione conforme alle previsioni del vigente piano regolatore portuale, ed è in possesso di adeguate capacità tecnico economiche come rilevabile dal certificato camerale allegato all’istanza del 24 maggio 2008. Il tutto in grado di consentire un utilizzo della concessione demaniale marittima in questione per un uso, ad avviso della scrivente, di interesse pubblico", dando atto al contempo che "sull’istanza della società I. verranno comunque esperiti gli ulteriori necessari approfondimenti istruttori prima del rilascio della concessione demaniale marittima".
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 7 maggio 2009, il Sig. F. ha, quindi, impugnato il suindicato provvedimento n. 271 del 19 febbraio 2002.
Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:
1) illegittimità derivata dalla illegittimità dell’ordinanza di sgombero del 23 aprile 2008, impugnata con l’atto introduttivo del presente giudizio;
2) asserita impossibilità di dar corso alla procedura comparativa perché l’area risulterebbe, di fatto, occupata;
3) tenuto conto che il provvedimento impugnato si baserebbe sulla supposta incompatibilità tra l’uso "magazzino" per "deposito materiali e generi vari" (codice 43, Tabella S: scopi, di cui al quadro "US" del "Modello D1), richiesto da F. e la funzione impressa all’area in questione dalle previsioni urbanistiche, l’Amministrazione sarebbe incorsa in un vistoso errore di interpretazione e/o di applicazione della norma invocata a sostegno del provvedimento impugnato, ovvero dell’art. 9.8.2.1 delle n.t.a. del Piano regolatore portuale, in quanto se con la citata disposizione si fossero volute ammettere soltanto le destinazioni d’uso connesse con l’attività cantieristica, risulterebbe difficile se non impossibile individuare nel "Commerciale" le attività compatibili con la destinazione di zona; l’irragionevolezza di tale prospettazione indurrebbe, pertanto, a una diversa interpretazione, secondo la quale la destinazione a magazzino per "ricovero materiali" sarebbe ammessa indipendentemente dal "rapporto" con l’attività cantieristica; l’Amministrazione sarebbe incorsa in un ulteriore errore, consistente nel ritenere che le richiamate disposizioni di piano si applichino retroattivamente anche alle situazioni già esistenti e pregresse, oltretutto regolarmente assentite sotto il profilo urbanisticoedilizio;
4) l’A.C., dopo aver pubblicato le domande dei vari concorrenti, avrebbe richiesto parere unicamente alla Capitaneria di Porto di Viareggio, la quale si sarebbe espressa in modo favorevole relativamente a tutte le domane; nessun parere, invece, sarebbe stato richiesto all’Agenzia del Demanio, né sarebbero stati acquisiti i pareri di cui agli artt. 12 (Genio civile opere marittime) e 14 (Agenzia delle dogane) reg. att. cod. nav.;
5) ancorchè la comparazione ex art. 37 del cod. nav. sia diretta ad individuare, in presenza di più soggetti richiedenti, quello che "offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico", l’unico elemento preso in considerazione, ai fini di formulare la valutazione c.d. di affidabilità, sarebbe stato quello rappresentato dalle risultanze della certificazione camerale, nella quale è indicato l’esercizio di attività conformi alle previsioni di piano e la sussistenza di "adeguate capacità tecnico economiche"; in presenza di identità di scopo – in quanto entrambe le istanze richiamerebbero nel quadro "US" del modello "D1" il codice 43 "deposito materiale e generi vari" – ed uso (magazzino) delle domande concorrenti, la P.A. avrebbe avuto l’obbligo di dare contezza delle motivazioni che, con riferimento alle "maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale", hanno indotto il Dirigente ad accogliere la richiesta dalla I. s.r.l.; al contrario, l’Amministrazione non avrebbe operato alcuna valutazione in merito alla "proficua utilizzazione" del bene demaniale, richiamando il certificato camerale anche a sostegno della asserita rispondenza dell’uso all’interesse pubblico.
2. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato.
Oggetto dell’impugnativa è il provvedimento comunale n. 33837/Attività Portuali del 23 aprile 2008, con il quale è stato ingiunto al ricorrente (Sig. F.) lo sgombero del manufatto di proprietà dello Stato e dell’area demaniale marittima occupata sine titulo a seguito della scadenza della concessione, fissata al 31 dicembre 2007, di cui lo stesso era titolare. La predetta ingiunzione seguiva, tra l’altro, all’accertata mancata presentazione nei termini dell’istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima in questione, nonché all’accertata occupazione dell’area oltre il termine di scadenza fissato al 31 dicembre 2007. Infatti, nel titolo concessorio era espressamente previsto che "nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a propria cura e spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’amministrazione comunale, salvo che questa consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza". Il provvedimento concessorio imponeva, quindi, che l’istanza di rinnovo venisse presentata prima che la concessione pervenisse alla sua naturale scadenza, e, ove il rinnovo non fosse stato tempestivamente richiesto, come avvenuto nel caso di specie, la concessione demaniale doveva ritenersi irrimediabilmente scaduta, e, quindi, ai sensi dell’art. 25 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, cessata di diritto senza che occorresse alcuna diffida o costituzione in mora. A fronte di ciò, il provvedimento impugnato si configura, quindi, come un atto avente un valore meramente ricognitivo dell’avvenuta scadenza del termine di efficacia della concessione demaniale marittima per cui è causa, automaticamente verificatasi per effetto della mancata presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, scadenza che è idonea, da sola – ancorchè nel provvedimento impugnato si faccia riferimento anche all’accertato non uso della concessione, confermato dalle visure camerali prodotte in atti – a fondare – determinando una caducazione del concessionario da qualsiasi diritto di utilizzo dell’area demaniale – l’ingiunzione di sgombero impartita nell’esercizio dei poteri di autotutela dei beni demaniali ex art. 54 cod. nav..
Secondo il delineato schema procedimentale la P.A. non aveva, conseguentemente, alcun obbligo, prima di emettere il provvedimento impugnato, di pronunciarsi sulla tardiva domanda di rinnovo del ricorrente che va sostanzialmente qualificata, essendo intervenuta dopo la scadenza della concessione e, quindi, quando sussisteva una abusiva occupazione dell’area demaniale, alla stregua di un’istanza di rinnovo in sanatoria della concessione stessa (cfr., TAR Lazio, Roma, sez. II, 30 agosto 2010 n. 31953; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 dicembre 2010 n. 3020).
Per quanto riguarda, poi, l’omessa considerazione della posizione complessiva del ricorrente e delle ragioni giustificative dallo stesso addotte a motivo della mancata tempestiva istanza di rinnovo, è sufficiente rilevare, che il ricorrente ben avrebbe potuto motivatamente chiedere – facoltà della quale invece non risulta essersi avvalso – una proroga della concessione (ex art. 47, 2° comma, cod. nav.) per non uso continuato della stessa.
Quanto, inoltre, alla lamentata disparità di trattamento, di cui al secondo motivo di ricorso, va rilevato che se da un lato non vi è dubbio che la presentazione di un’istanza di rinnovo prima della scadenza della originaria concessione costituisca pur sempre un onere a carico del privato, dall’altro lato non è comunque preclusa all’Amministrazione – per il principio di economia dei mezzi giuridici che assume particolare rilievo nel campo del diritto pubblico – la facoltà di esaminare favorevolmente una istanza di rinnovo ancorchè presentata oltre il termine previsto dal provvedimento concessorio (cfr., TAR Puglia, Lecce, 3 dicembre 2009 n. 2989). E di tale facoltà risulta essersi avvalsa l’Amministrazione nei casi citati dal ricorrente, in relazione ai quali è stata avviata la procedura di pubblicazione ex lege delle istanze tardivamente proposte al fine di consentire a terzi di presentare osservazioni o opposizioni, nonché domande concorrenti e, accertata la mancata presentazione di domande in concorrenza, osservazioni o opposizioni, è stata adottata la determina n. 1255 del 29 maggio 2008 citata dal ricorrente, con la quale le domande di rinnovo tardivamente proposte sono state ritenute "manifestazioni di volontà di voler proseguire l’attività originariamente svolta in ambito demaniale". Peraltro, in relazione ai casi succitati, il ricorrente non ha offerto nemmeno un principio di prova che si tratti di situazioni assimilabili a quella per cui è causa, e, quindi, a quest’ultima comparabili; viceversa, l’Amministrazione ha escluso tale assimilabilità, asserendo che nelle situazioni suindicate, a differenza di quanto riscontrabile nella fattispecie in esame, alla tardiva presentazione della domanda di rinnovo non si accompagnava il non uso della concessione.
Non mette conto, infine, sulla scorta delle argomentazioni innanzi svolte, di esaminare le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso.
3. Il ricorso introduttivo del presente giudizio va, pertanto, respinto.
4. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato il 7 maggio 2009, si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dello stesso – sollevata dalla controinteressata per insussistenza di elementi di connessione con il provvedimento impugnato con il ricorso principale – stante l’infondatezza del ricorso nel merito.
Oggetto dell’impugnativa è la determina n. 271 del 19 febbraio 2009, con la quale il Dirigente del Settore Attività Portuali del Comune di Viareggio, in esito alla procedura di comparazione finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima della medesima area portuale, con sovrastante manufatto di proprietà dello Stato (ex caserma VV.FF.), di cui era stato concessionario il Sig. F. sino al 31 dicembre 2007, in relazione alla quale era stata emessa l’ingiunzione di sgombero impugnata con l’atto introduttivo del presente giudizio, ha disposto l’assegnazione della medesima alla società I. s.r.l., ritenendo "sussistenti ragioni di preferenza dell’istanza presentata dalla società I. s.r.l., in quanto propone un uso della concessione conforme alle previsioni del vigente piano regolatore portuale, ed è in possesso di adeguate capacità tecnico economiche come rilevabile dal certificato camerale allegato all’istanza del 24 maggio 2008. Il tutto in grado di consentire un utilizzo della concessione demaniale marittima in questione per un uso, ad avviso della scrivente, di interesse pubblico", dando atto al contempo che "sull’istanza della società I. verranno comunque esperiti gli ulteriori necessari approfondimenti istruttori prima del rilascio della concessione demaniale marittima". Con il medesimo provvedimento, il Dirigente del Settore Attività Portuali ha ritenuto, invece, che la richiesta di rilascio della concessione demaniale presentata dal ricorrente contrasti, per quanto riguarda l’utilizzo dell’area dichiarato nella domanda, con le previsioni del Piano regolatore portuale di Viareggio.
Il primo motivo di ricorso – con il quale si deduce l’illegittimità derivata dall’ingiunzione di sgombero impugnata con l’atto introduttivo del presente giudizio – è infondato, per le ragioni innanzi indicate sub punto 2.
Per quanto riguarda le censure a contenuto procedimentale (mancata liberazione dell’area, mancanza dei pareri, etc.), di cui al secondo e al quarto motivo di ricorso, le stesse risultano inammissibili per carenza di interesse, così come rilevato dall’Amministrazione resistente. Tali doglianze, infatti, afferenti la procedura di rilascio della concessione demaniale marittima, potranno essere fatte valere in sede di eventuale impugnazione del provvedimento definitivo di assegnazione della nuova concessione per effetto della procedura di comparazione per cui è causa alla quale il F. ha partecipato e che non risulta ad oggi ancora definita.
Infondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce, in sostanza che l’Amministrazione sarebbe incorsa in un vistoso errore di interpretazione e/o di applicazione della norma invocata a sostegno del provvedimento impugnato, ovvero dell’art. 9.8.2.1 delle n.t.a. del Piano regolatore portuale.
In realtà, le norme di attuazione del piano regolatore portuale, per quanto attiene il caso di specie, sono chiare. Esse, infatti, relativamente alle zone identificate con la lettera "C" dal piano regolatore portuale di Viareggio, dispongono, all’art. 9, che "Trattasi di aree da destinare a funzioni legate alla cantieristica sia relativamente alla produzione che ai servizi ad essa connessi". All’interno di tale zona vengono individuate 13 sottozone, "soggette a specifica normativa" (art. 9.1.1), e per ognuna di esse vengono definite le destinazioni d’uso ammissibili, la superficie, gli indici urbanistici, gli interventi di nuova edificazione e/o quelli consentiti sul patrimonio edilizio esistente, le modalità di intervento (concessione diretta, concessione convenzionata, progetto di opera pubblica). L’art. 9.8.2.1 prende in considerazione le destinazioni d’uso ammesse all’interno di alcune sottozone, tra cui – per quanto qui interessa – la sottozona "C12", disponendo che sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: costruzione, manutenzione e trasformazione di imbarcazioni; rimessaggio di imbarcazioni; laboratori artigianali connessi con la cantieristica; magazzini; direzionale; commerciale; impianti tecnologici; aree di stoccaggio.
Risulta che la ditta "Fal Sub di F.F." eserciti la seguente attività, come da certificato camerale del 5 maggio 2009, "lavori subacquei in genere, manutenzione di apparecchiature portuali, pulizia acque portuali, lavori idraulici di qualsiasi genere, quali acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti, oleodotti, sea lines".
Non può, quindi, non convenirsi con l’Amministrazione resistente nel ritenere che sia evidente che la ditta sopracitata svolga un’attività di servizio al porto che non è in alcun modo collegata all’attività cantieristica, ma eventualmente alla manutenzione ed esecuzione delle opere portuali la cui area preposta dal P.R.P. è individuata nella sottozona F3 come, peraltro, evidenziato dal Settore Urbanistica con nota del 6 febbraio 2009.
Conseguentemente, la destinazione a magazzino per "deposito materiali e generi vari" che il Sig. F. avrebbe voluto imprimere al manufatto di proprietà dello Stato, come dichiarato nella domanda di concessione, non avrebbe potuto che essere strumentale all’esercizio di tale attività.
Per quanto riguarda, poi, l’asserita difficoltà nell’individuare utilizzi compatibili con la destinazione d’uso "commerciale", è semplice rilevare che le imbarcazioni oltre ad essere costruite sono anche commercializzate dai cantieri navali.
Parimenti, anche un’officina meccanica navale oltre a riparare motori marini e le altre componenti delle imbarcazioni ben può provvedere anche alla loro commercializzazione.
Per quanto riguarda, invece, l’asserita irretroattività delle disposizioni di piano regolatore, non può che ribadirsi che la concessione demaniale marittima di cui era titolare il Sig. F. risulta scaduta dal 31 dicembre 2007 a fronte della mancata richiesta di rinnovo nei termini.
Pertanto, trattandosi di nuova concessione, occorre rispettare le destinazioni d’uso dettate dalla normativa di programmazione territoriale.
Ugualmente infondato è, infine, anche il quinto motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 37 cod. nav., in caso di più domande di un bene appartenente al demanio marittimo deve essere preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e propone un uso del bene che, a giudizio discrezionale dell’Amministrazione, risponda maggiormente all’interesse pubblico. Tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità se non per evidenti illogicità e/o travisamento dei fatti, non riscontrabili nella specie.
La società I. s.r.l, infatti, quale unico partecipante alla comparazione che ha richiesto la concessione demaniale marittima per l’esercizio di un’attività conforme alla normativa di piano, è risultata sulla base della documentazione prodotta, idonea a soddisfare l’interesse pubblico a fronte dell’esperienza nel settore sin dal 30 giugno 1969.
5. Il ricorso per motivi aggiunti va, pertanto, respinto.
6. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge sia l’atto introduttivo del presente giudizio che il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente a pagare alle parti resistenti le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA e CPA, da corrispondere per metà a favore dell’Amministrazione Comunale e per l’altra metà a favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.