Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
della nota depositata in data 3 maggio 2011, con la quale l’appellato ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione del ricorso originariamente proposto;
Ritenuto che tale dichiarazione deve essere intesa quale rinuncia all’originario ricorso e ad avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza qui impugnata dall’Amministrazione, con conseguente necessità di annullamento senza rinvio di detta sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, nr. 7000; Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2007, nr. 4681; Cons. Stato, sez. IV, 17 aprile 2002, nr. 2031);
Ritenuto altresì che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, stante la definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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