T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 13-06-2011, n. 5222 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il ricorrente è imputato nel procedimento penale n. 848/2007 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Siena ed, allo stato, in fase di dibattimento (la cui prima udienza si è tenuta in data 20 ottobre u.s.) e con calendarizzazione parziale alle successive udienze del 17 dicembre 2010 e del 21 gennaio 2011.

Con riferimento a detto procedimento penale, il Consiglio Superiore della Magistratura, con un primo provvedimento del 14 ottobre 2010, ha disposto l’applicazione extradistrettuale, ex art. 107 della Circolare n. P 21241 del 1° agosto 2008 (circolare per la formazione delle tabelle di organizzazione per gli uffici giudiziari triennio 20092011), della d.ssa Alessandra Chiavegatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

Con il citato provvedimento, il CSM ha altresì invitato il Presidente del Tribunale di Siena, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, "a tenere in debita considerazione le esigenze manifestate dalla d.ssa Chiavegatti nella calendarizzazione delle prossime udienze, al fine di consentirle di proseguire la propria attività presso l’ufficio di provenienza".

Il provvedimento in contestazione si fonda su una specifica richiesta all’uopo avanzata dal Procuratore della Repubblica di Siena al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, in considerazione della complessità del procedimento in esame "completamente istruito dal predetto magistrato, che ha curato anche le udienze davanti al GUP".

Secondo il capo della Procura di Siena "inviare in dibattimento un altro sostituto che non conosce il procedimento, comporterebbe notevole aggravio di lavoro per l’Ufficio, che ha un organico ridottissimo stante il recente trasferimento di due sostituti".

Analogamente, il Procuratore Generale di Firenze, ha fatto presente al CSM che "si tratta di procedimento per omicidio assai complesso che ha visto lunga e difficile indagine che è stata costantemente seguita dalla d.ssa Chiavegatti".

Il C.S.M. ha ritenuto di acquisire anche il parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania in ordine alla suddetta applicazione extradistrettuale.

Questi si è espresso, però, in senso "assolutamente contrario", stante le vacanze in organico fatte registrare dalla suddetta Procura.

Ciononostante, conformemente alla proposta della VII Commissione, il C.S.M. ha disposto la qui contestata applicazione.

Parte ricorrente ritiene che tale provvedimento comporti grave pregiudizio al corretto svolgimento del dibattimento, ed in particolare all’attività dei difensori, costretti ad organizzare la propria attività in funzione delle esigenze del PM applicato.

All’uopo, deduce:

1) Violazione di legge (art. 110 r.d. n.12 del 1941). Eccesso di potere per violazione di circolare (artt. 95 e 107 della circolare n. P 21241 del 1° agosto 2008, delibera del 17 luglio 2008 e successive modifiche del 21 gennaio 2010). Eccesso di potere carenza dei presupposti, carenza e difetto di istruttoria.

L’applicazione extradistrettuale è istituto di carattere eccezionale e sussidiario, da disporsi solo in presenza di comprovate esigenze di servizio.

Nel caso di specie, non risultano carenze di organico significative presso la Procura della Repubblica di Siena. Essa, peraltro, annovera magistrati di notoria esperienza, con la conseguenza che, anche in rapporto al carico di lavoro, appare difficilmente giustificabile la paventata impossibilità di prendere in carico la trattazione dibattimentale del processo in cui è imputato il ricorrente.

Non sono state comunque palesate le ragioni di "prevalenza" rispetto alle esigenze della Procura di Repubblica presso il Tribunale di Catania, la quale presenta una ben più significativa scopertura di organico.

2) Eccesso di potere per violazione di circolare (art. 107 della Circolare n. P 21241 del 1° agosto 2008, delibera del 17 luglio 2008 e successive modifiche del 21 gennaio 2010). Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria.

L’art. 107 della circolare in rubrica, consente l’applicazione extradistrettuale all’ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede "per la definizione di un processo già incardinato".

Secondo parte ricorrente la disposizione si riferisce ad un processo in cui l’istruttoria dibattimentale sia già conclusa o sia in procinto di concludersi.

Nel caso di specie, invece, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, la fase dibattimentale non era nemmeno iniziata.

Non è chiaro, inoltre, per quale ragione, proprio la d.ssa Chiavegatti e non il magistrato già subentrato a Siena, debba dirigere e curare l’iter istruttorio fino alla definizione del giudizio.

3) Eccesso di potere per violazione di circolare (art. 107 della Circolare n. P 21241 del 1° agosto 2008, delibera del 17 luglio 2008 e successive modifiche del 21 gennaio 2010). Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria.

Il procedimento penale di cui trattasi concerne peraltro un fattispecie non particolarmente complessa ed è tale, quindi, da non richiedere una specifica esperienza professionale da parte del P.M.. Ad ogni buon conto, la fase delle indagini è orma conclusa, di talché i risultati con essa acquisiti dovrebbero di per sé fondare e indirizzare la posizione della pubblica accusa.

4) Eccesso di potere per violazione di circolare (art. 107 della Circolare n. P 21241 del 1° agosto 2008, delibera del 17 luglio 2008 e successive modifiche del 21 gennaio 2010). Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Nelle loro richieste, il Procuratore di Siena e il Procuratore generale, non hanno specificato che il processo di cui trattasi riguarda un omicidio colposo, di talché deve ritenersi che il C.S.M. abbia adottato le proprie determinazioni in assenza di una compiuta istruttoria.

5)Violazione di legge ( artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 53 c.p.p.; principi desumibili). Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Per effetto dell’avversata applicazione, le parti del processo penale non si trovano su un piano di perfetta parità essendo prevalse, ai fini della calendarizzazione delle udienze dibattimentali, le esigenze del P.M..

Si sono costituiti, per resistere, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia.

Con motivi aggiunti depositati il 14.2.2011 e quindi il 7.4.2011, parte ricorrente ha impugnato tutti i successivi provvedimenti di applicazione della d.ssa Chiavegatti sino ad oggi adottati.

Resistono, anche ai motivi aggiunti, le amministrazioni intimate.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso, e i motivi aggiunti, sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza dell’11maggio 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.

Difetta, in particolare, in capo al dr. V., la titolarità di una posizione soggettiva di interesse legittimo tutelabile innanzi al giudice amministrativo.

All’uopo, vale evidenziare quanto segue.

1.1. Gli atti relativi al funzionamento interno degli organi giudiziari, quali la ripartizione degli affari tra le sezione di un tribunale, il calendario delle udienze, più in generale, gli atti organizzativi relativi all’esercizio della funzione, sono "ontologicamente privi di autonomia strutturale e funzionale" rispetto al processo cui accedono, rimanendo pertanto "attratti al regime giuridico dell’attività giurisdizionale" (così Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471).

Rispetto ad essi, non sono pertanto configurabili posizioni giuridiche qualificate di terzi.

Diverso è il caso dei soggetti appartenenti al medesimo Ordine giurisdizionale della cui struttura si tratta. In tale ipotesi, infatti, l’attività organizzativa viene ad incidere su interessi legittimi del magistrato autonomi e ben distinti da quello (astratto e diffuso) relativo al corretto esercizio della funzione giurisdizionale, nonché qualificati dallo status stessodi appartenente a quell’Ordine.

1.2. Nel caso di specie, il dr. V. asserisce di volere tutelare la certezza dei tempi del processo e il corretto svolgimento del giudizio nel quale egli è imputato e che, pertanto, l’interesse che sorregge l’azione costituisce una estrinsecazione del proprio diritto di difesa.

E’ facile però rilevare che:

– l’interesse al buon funzionamento della giustizia è, come già accennato, un interesse diffuso, o adespota, tutelabile, in quanto tale, non già in sede di sindacato generale di legittimità quale disciplinato dal codice del processo amministrativo bensì attraverso l’innovativo strumento di tutela introdotto dal d.lgs. 20 dicembre 2009 n. 198 (recante "attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici") ed azionabile sia da singoli "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" sia da "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati" comunque appartenenti alla pluralità citata;

– l’interesse, personale e concreto, alla legalità nonché legittimità dell’attività organizzativa del C.S.M., di cui nella fattispecie si verte, è configurabile in capo ai soli magistrati ordinari, essendo, detto interesse, per quanto in precedenza evidenziato, sufficientemente differenziato, nonché qualificato e normativamente protetto;

– il diritto soggettivo di difesa nell’ambito del processo penale si esercita attraverso gli strumenti propri di quel processo, senza che, a tale fine, possa essere impropriamente utilizzata, in forma di "supplenza", la giustizia amministrativa.

Al riguardo, parte ricorrente ha ritenuto di cogliere, nelle difese dell’Avvocatura dello Stato, una contraddizione laddove la stessa ha prima eccepito il difetto di interesse del dr. Volteranni e poi affermato detto interesse può comunque essere fatto valere, nel processo penale, attraverso l’eccezione di nullità.

Alcuna contraddizione può tuttavia rinvenirsi ove si consideri che non è qui in discussione l’interesse ad agire inteso quale utilità, concreta e giuridicamente apprezzabile, ricavabile dal processo bensì l’esistenza stessa di una situazione giuridica soggettiva sostanziale tutelabile innanzi al giudice amministrativo.

Nello specifico, il dr. V. sostiene che, nel processo penale, non esistono strumenti volti a far valere l’illegittimità degli atti relativi all’organizzazione dell’Ufficio del P.M. e all’assegnazione degli affari della Procura.

La tesi è in realtà smentita dalla piana lettura degli artt. 178, 179 e 180 c.p.p., richiamati dalla difesa erariale, secondo cui, da un lato, "E’ sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti (…) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento", dall’altro, le nullità in questione sono "insanabili" e "rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento".

Osserva peraltro il Collegio che, anche nell’ipotesi in cui l’imputato, nel processo penale, non abbia effettivamente modo alcuno per contestare la violazione delle norme relative all’organizzazione dell’Ufficio del P.M., tale eventuale lacuna potrebbe comunque essere fatta valere all’interno dello stesso processo penale con lo strumento, comune a tutte le giurisdizioni, dell’eccezione di incostituzionalità.

Giammai, invece, potrebbe avallarsi un uso distorto della giustizia amministrativa, sull’assunto di una pretesa "incompletezza" del sistema processuale penale, che spetta al solo legislatore colmare, eventualmente, anche su impulso del Giudice delle Leggi.

2. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso e i motivi aggiunti debbono essere dichiarati inammissibili.

Le spese, seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti di cui in premessa, li dichiara inammissibili.

Condanna il ricorrente, alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano, complessivamente, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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