Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe il Sig.L.D.N. ha impugnato, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt.23 L.1293/1957 e 54 d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 nonché difetto di motivazione e di istruttoria, il provvedimento n. 867/2009 di aggregazione alternata del patentino n. 303005 alle rivendite di generi di monopolio n. 4 in Qualiano (Na) alla via Campana 102 (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno) e n. 44 alla via S.Francesco a Patria 16 di Qualiano (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno).
L’amministrazione si è costituita in giudizio per contrastare il ricorso e nella pubblica udienza del 12 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’AAMSMinistero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’aggregazione alternata del patentino n. 303005 alle rivendite di generi di monopolio n. 4 in Qualiano (Na) alla via Campana 102 (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno) e n. 44 alla via S.Francesco a Patria 16 di Qualiano (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno).
In punto di fatto, giova evidenziare l’erroneità della rappresentazione di parte ricorrente.
Come evidenziato nella memoria depositata in data 11.09.2009, infatti, a seguito del rilascio del patentino n. 303005 al Bar Caffetteria Antica Roma, intestato alla Sig.ra Ciccarelli Giovanna, l’amministrazione – in rigorosa applicazione del criterio della distanza- ne aveva disposto l’aggregazione esclusiva alla rivendita n.44 di Giugliano, intestata al Sig.D.N..
Tuttavia, a seguito dell’istruttoria espletata a riscontro dell’istanza inoltrata dalla Sig.ra Boscaglia Antonietta, titolare della rivendita n.4 di Qualiano (che aveva denunziato un notevole calo delle vendite, unitamente alla circostanza che la propria rivendita si sarebbe trovata in posizione di maggior vicinanza con il patentino), l’amministrazione perveniva alla determinazione di disporre l’aggregazione alternata del patentino in epigrafe.
Orbene, tenendo conto dell’esclusivo criterio della distanza, non c’è dubbio che la rivendita n.44 si trovi in posizione più vicina, seppure di poche decine di metri, all’esercizio titolare di patentino rispetto a quella n.4.
Infatti, risulta dal rapporto informativo della Guardia di Finanza prot.10092 del 12.06.2008 che la distanza tra l’esercizio del patentino, ovvero il Bar Caffetteria Antica Roma (sito in Villaricca, alla via della Libertà 790/A) e le rivendite n.44 di Giugliano e n.4 di Qualiano è, rispettivamente, di mt.630 e mt.720 – con una vicinanza di 90 mt a favore della rivendita n.44 (distanza che nel successivo accertamento del 25.08.2009 vene calcolata, per quanto riguarda tale rivendita, in mt.670, con una maggiore vicinanza rispetto alla rivendita n.4 di soli mt.30).
Tuttavia, la normativa vigente, in particolare, l’art.23 della Legge 22/12/1957 n. 1293, al comma 3, stabilisce che "La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest’ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione". Circa l’interpretazione di tale norma, essa implica che la rete distributiva dei generi di monopolio può essere potenziata in base ad una decisione discrezionale della p.a., nell’esercizio della quale l’Amministrazione non può assumere un atteggiamento di tipo protezionistico rispetto all’esistente, ma deve premurarsi esclusivamente di soddisfare il pubblico interesse all’accrescimento della offerta dei generi di monopolio (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 2141).
A sua volta, l’art. 54 del d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074- che costituisce regolamento attuativo della predetta legge- non prevede affatto come criterio esclusivo per l’aggregazione del patentino quello della distanza (rectius: maggior vicinanza) ma al contrario, nell’esercizio di un ampio potere discrezionale finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico, ne consente la deroga che, in quanto capace di pregiudicare gli interessi dei privati – ed in particolare del titolare delle rivendita ordinaria più vicina- deve essere motivata (Consiglio Stato, sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5300).
Ai sensi degli art. 23 l. 22 dicembre 1957 n. 1293 e 54 d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074, quindi, deve riconoscersi all’amministrazione finanziaria un’ampia discrezionalità ai fini della valutazione della situazione di fatto che giustifichi il rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio, atteso che esso impone l’attenta valutazione dell’eventuale maggiore utilità economica che potrebbe derivare alla stessa amministrazione dall’attivazione di un nuovo esercizio di vendita, non disgiunta dalla considerazione del beneficio derivante ai consumatori dalla diffusione degli esercizio e del più agevole approvvigionamento (Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3965).
Orbene, la motivazione della deroga al criterio della maggior vicinanza è stata ravvisata, nel caso in esame, nella circostanza che a seguito dell’aggregazione esclusiva della rivendita n.44 al Bar Caffetteria Antica Roma (con un prelevamento di tabacchi che per il primo semestre ammontava a Kg.833,400, pari a 150.000 euro) la rivendita n.4 aveva subito un notevole calo delle vendite di tabacchi. La finalità di interesse pubblico perseguita con la deroga al suindicato criterio è stata quindi esplicitata dall’amministrazione in quella di "eliminare l’evidente alterazione dell’assetto di vendita creatasi per effetto del patentino istituito nel 2006",in considerazione anche della esigua distanza tra le due rivendite, tale da ritenere più equa la disposta aggregazione alternata.
Tale motivazione, in particolare (esplicitata nella memoria difensiva dell’11.09.2009), risulta dal verbale della Guardia di Finanza n 9442/12929/G del 5.06.2008 richiamato per relationem nella motivazione del provvedimento impugnato, in cui oltre alla distanza tra le 2 rivendite e l’esercizio titolare del patentino, si da atto del notevole aumento di vendite di tabacchi lavorati nazionali nel periodo gennaiogiugno 2008.
Pertanto, devono ritenersi infondate anche le dedotte censure di difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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