Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. I.M. ricorre contro ordinanza del Tribunale di Bari, che ne ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per partecipazione ad associazione di spaccio di stupefacenti, del tipo cocaina ed hashish in (OMISSIS) e zone limitrofe dal mese di (OMISSIS). Gli indizi gravi sono tratti da riprese filmate, sequestri ed esiti di intercettazioni.
Il ricorso (Avv. S. Altarnura) deduce: 1 – violazione di legge, il Tribunale ha ritenuto gravi indizi a carico del ricorrente per avere egli ricoperto i ruoli "di stretto collaboratore di G. (uno dei dirigenti dell’associazione capeggiata da L.E.) nella fornitura di ricetrasmittenti da consegnare ai pusher, mezzi indispensabili per la sussistenza e l’operatività del sodalizio" e di "soggetto addetto al confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente". Ma vi è differenza rispetto all’ordinanza del GIP, viepiù che non è contestato alcuno specifico comportamento delittuoso e la presenza di leva in compagnia di G. è stata verificata solo due volte nel periodo suindicato, mentre non era presente nell’appartamento della signora C. (moglie di altro associato), quando venivano sequestrati gli apparecchi radiotrasmittenti. Inoltre in imputazione non gli si attribuisce la confezione di dosi entro l’aprile 2009. L’episodio relativo che ha condotto al suo arresto con altri difatti si colloca in data (OMISSIS) e non può intendersi elemento indiziario, assenti elementi che lo collochino nel luogo nel periodo precedente. Così pure è ininfluente la presenza filmata dell’indagato nel (OMISSIS), inteso epicentro dello spaccio; 2 – Manca poi la motivazione della sussistenza dell’elemento psicologico del reato associativo.
2. Il ricorso è infondato, in quanto fa del tutto grazia della sintesi motivazionale.
L’ordinanza spiega che l’indagato è stato ripreso mentre con G. e Q. si recava a casa della C. per prelevare le ricetrasmittenti, di seguito sequestrate, per portarle al (OMISSIS). L’insieme (è dunque gratuita l’analisi separata dei dati offerta nel ricorso) offre al Giudice di riesame l’univoco perchè dell’obiettivo comune ai rapporti di leva con G. e con il locale pubblico. E trova conferma evidente nella sottolineatura del consecutivo tenore di conversazioni, che hanno a che fare con il pericolo che può derivare dal suo fermo e da quello di G., in rapporto al sequestro di batterie per le ricetrasmittenti.
Da questi dati, l’ordinanza (v. il secondo punto di pg. 10) induce l’affectio societatls, di talchè l’ulteriore specificazione del 2 motivo di ricorso risulta accademica.
Ma prima ancora il ricorso travisa che il Tribunale ha collocato l’attività del ricorrente nella fase preparatoria dello spaccio.
Perciò, all’evidenza, ha tratto valenza concorde da fatti coevi o di poco successivi al termine indicato nell’imputazione, ma cospiranti per l’attribuzione del ruolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
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