Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Risulta agli atti che i Carabinieri della Stazione di Monte Compatri, alle ore 20.45 del 19 marzo 2011, hanno proceduto all’arresto provvisorio ai fini della consegna di I.N., cittadino romeno, in quanto colpito da mandato di arresto europeo n. 16/2008, emesso in data 22.07.2008 dal Tribunale di Onesti (Romania), in relazione all’ordine di carcerazione n. 721 del 03.09.2007 dello stesso Tribunale.
Lo I. è stato condannato con sentenza penale, definitiva, n. 721 del 3 settembre 2007, alla pena di anni tre di reclusione per il reato di furto aggravato (previsto e punito dagli artt. 208 e 209 c.p. rumeno), che ha avuto oggetto macchinari per la produzione del pane, custoditi in un magazzino, nel quale l’imputato è entrato passando da una finestra ed aprendo l’ingresso a due correi. Il materiale sottratto è stato scomposto e i pezzi venduti ad un centro di raccolta di rifiuti metallici.
Motivi della decisione
I.N., nel proporre personalmente ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha disposto la sua consegna allo Stato della Romania, in quanto colpito da mandato di arresto europeo n. 16/2008, emesso in data 22.07.2008 dal Tribunale di Onesti (Romania), ha dichiarato testualmente di riservare la redazione dei relativi motivi all’avv. Mario Cappelletti del foro di Roma, nulla pertanto deducendo circa i vizi della decisione impugnata.
L’impugnazione pertanto, pur proposta da soggetto legittimato, è inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto non sono state osservate le disposizioni dell’art. 581 cod. proc. pen. ed in particolare la previsione della lett. c) della stessa norma la quale prevede che nell’atto scritto dell’impugnazione siano enunciati i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
Il ricorso quindi, nella palese verificata assenza dei requisiti formali richiesti, va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
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