T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 1064 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con ricorso notificato il 23 novembre 2009 e depositato in segreteria il 27 novembre successivo, il signor M.G. ha chiesto l’annullamento del decreto, in epigrafe indicato, con il quale il Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Treviso ha disposto la revisione della patente di guida di cat. B "mediante nuovo esame di idoneità tecnica", e ciò sul rilievo del tempo trascorso dall’ultimo rinnovo, superiore a tre anni, il che, si legge nel decreto, "fa sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida".

Il ricorrente espone, in particolare:

di essere stato colto, dai Carabinieri, in stato di ebbrezza, alla guida di un’autovettura, in data 27.6.2006, e che il Prefetto di Treviso, con provvedimento in data 10.7.2006, notificato il 29.7.2006, ha decretato la sospensione della patente di cat. B per tre mesi;

di essersi recato all’estero per ragioni di lavoro per un certo periodo di tempo e, rientrato in Italia, di essersi sottoposto, con esito favorevole, a visita medico -legale presso la Commissione Medica Locale patenti (CML) di Verona, conseguendo, nell’agosto del 2009, un documento provvisorio di abilitazione alla guida;

di avere ricevuto, in data 27.8.2009, un avviso di avvio del procedimento diretto alla revisione della patente e di avere -inutilmente- inviato, alla Motorizzazione Civile di Treviso, una memoria difensiva chiedendo la conferma della validità della patente.

Avverso e per l’annullamento del decreto di revisione tecnica, adottato ai sensi dell’art. 128 del d. lgs. 285/1992, il G. ha dedotto due articolati motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere. Nel ricorso si legge in particolare che il termine triennale di cui si parla nel provvedimento impugnato è sconosciuto al codice della strada; la revisione tecnica, pur scaturendo da valutazioni discrezionali, dev’essere ancorata a una motivazione solida; nella specie l’atto impugnato riguarda un soggetto che ha positivamente superato il giudizio di idoneità psico -fisica da parte della CML; è illogica ed erronea l’affermazione secondo la quale sarebbero trascorsi più di tre anni dall’ultimo rinnovo, giacchè la patente di guida di cui il G. è titolare è stata rilasciata per la prima volta nel febbraio del 2002 e ha validità fino al febbraio del 2012, allorché dovrà essere rinnovata per altri dieci anni; né, durante il periodo decennale di validità dell’abilitazione, sono richieste verifiche ulteriori: di qui, l’erroneità della ricostruzione dei fatti dalla quale ha preso le mosse la Motorizzazione di Treviso, nonostante l’avvenuta presentazione di una memoria in sede procedimentale da parte del G., alla quale era stata allegata un’attestazione del punteggio della patente, ammontante a 22 punti, e due dichiarazioni confermative della capacità del G. di condurre autoveicoli; qualora il periodo di tempo triennale, al quale si fa cenno nel provvedimento impugnato, dovesse farsi decorrere dalla data della emanazione (10.7.2006) del provvedimento prefettizio di sospensione della patente per tre mesi, andrebbe osservato che il ricorrente ha ripreso a guidare dal 21.7.2009, vale a dire dalla data del giudizio della CML, reso tre anni e undici giorni dopo l’avvenuta sospensione; il termine triennale suddetto appare arbitrario, non essendo ancorato a elementi oggettivi; va ribadito che nel provvedimento impugnato il termine triennale viene fatto decorrere dall’ "ultimo rinnovo", rinnovo in realtà mai avvenuto; da quando ha ripreso a guidare il G. non ha commesso alcuna infrazione al codice della strada.

Benché ritualmente intimata, l’Amministrazione dei trasporti non si è costituita.

L’istanza di sospensiva è stata accolta con l’ordinanza n. 1124/09, sul rilievo della incongruità della motivazione addotta a sostegno della disposta revisione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 9.6.2011.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto con riferimento ai profili di censura relativi alla illogicità e al difetto di motivazione, puntualmente rilevati nel ricorso.

In via preliminare e generale appare opportuno rammentare che l’applicazione della misura della revisione della patente di guida prevista dall’art. 128 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ai fini del controllo della persistenza del requisito -per quanto qui più interessa- della idoneità tecnica alla guida, ha natura ampiamente discrezionale e si presenta come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale; il suddetto potere va tuttavia sempre correlato all’esistenza di elementi di giudizio sufficienti e idonei a porre in dubbio l’idoneità tecnica alla guida del conducente. In altri termini la revisione va disposta nell’interesse della sicurezza della circolazione stradale in relazione a qualsiasi comportamento irregolare di guida che, per le sue modalità concrete, dia luogo a dubbi circa l’idoneità tecnica del conducente alla guida di veicoli a motore.

L’ampia discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone in materia non la esime peraltro dall’osservanza del dovere motivazionale previsto dall’art. 3 della l. n. 241/90.

In altre parole, l’espressione contenuta nel citato art. 128 cod. strad. "qualora sorgano dubbi sulla persistenza…della idoneità tecnica" impone all’Amministrazione, anche alla luce di quanto stabilisce il citato art. 3 della l. n. 241/90, di adottare una motivazione adeguatamente approfondita delle ragioni poste a sostegno del provvedimento impugnato (giurisprudenza pacifica, il che esime da citazioni specifiche).

Non pare inutile aggiungere che con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dipartimento per i Trasporti e i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, del 26 gennaio 2009, avente a oggetto "chiarimenti in merito alla circolare M.C.T.C. n. 16/1971" (in tema di patente di guida rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo ultra triennale), è stato previsto che la revisione non vada disposta obbligatoriamente ogniqualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, stabilendo che la valutazione vada fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.

In questa prospettiva, e venendo al caso di specie, occorre considerare, con la difesa del ricorrente:

prima di tutto, che appare erronea e comunque illogica l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale sarebbero trascorsi più di tre anni dall’ultimo rinnovo della patente, giacché la patente di guida di cui il G. è titolare è stata rilasciata per la prima volta nel febbraio del 2002 e ha validità fino al febbraio del 2012 (doc. 5 fasc. ric), né, durante il periodo decennale di validità dell’abilitazione, sono state richieste verifiche ulteriori, a parte il giudizio di idoneità psico -fisica favorevolmente reso dalla CML di Verona nel luglio del 2009: di qui l’erroneità della ricostruzione in fatto sulla quale si fonda l’atto impugnato;

in secondo luogo, e in ogni caso, anche a voler ritenere che il periodo di tempo triennale, al quale si fa cenno nel provvedimento impugnato, debba farsi decorrere dalla data della emanazione (10.7.2006) del provvedimento prefettizio di sospensione della patente per tre mesi, va osservato: a) che l’UMC ha omesso di fornire qualsivoglia motivazione specifica alla propria decisione, limitandosi a richiamare in maniera generica "il comportamento di guida" che avrebbe fatto sorgere dubbi circa la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica; e b) che il ricorrente ha ripreso a guidare dal 21.7.2009, vale a dire dalla data del giudizio della CML, reso tre anni e undici giorni dopo l’avvenuta sospensione, e che da quando ha ripreso a condurre veicoli il G. non ha commesso alcuna infrazione al codice della strada.

Per le considerazioni su esposte, assorbito ogni altro profilo di censura non esplicitamente esaminato, il ricorso va accolto e il decreto impugnato annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro "pro tempore", a rimborsare al ricorrente le spese e gli onorari della controversia, che si liquidano nella complessiva misura di Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre a IVA e a CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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