Cassazione civile 7257/2010 Pegno di cosa futura: tra le parti non serve la forma scritta!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di validità dei pegni di titoli di credito per complessive L. 800.000.000 costituiti da D.C.A. e P.A. a garanzia di un contratto di leasing stipulato dalla Etruria Leasing s.p.a. con la Skv Fin s.r.l, e avente a oggetto macchinari acquistati presso la Cosmo Impianti di Paradiso & C. s. a. s..

Hanno ritenuto i giudici del merito che tra le parti fu validamente costituito un pegno di cosa futura, che, convenuto con scritture private a effetti meramente obbligatori, si perfezionò con la sottoscrizione di due polizze di pegno, la n. (OMISSIS) e la n. (OMISSIS), il cui specifico riferimento ai titoli acquistati dai garanti può desumersi dal prospetto a esse allegato, benché non sottoscritto. E la consegna dei titoli, iscritti dalla banca nel registro dei titoli in garanzia, fu sufficiente alla costituzione del pegno, arche in mancanza di una data certa, richiesta solo per l’opponibilità del pegno ai terzi, e anche in mancanza della notifica alla Sky fin s.r.l. Contro la sentenza d’appello ricorre ora per Cassazione D.C.A. e propone un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, la Etruria Leasing s.p.a., proponendo altresì ricorso incidentale condizionato. Non hanno invece spiegato difese P.A. e la Cosmo Impianti di Paradiso & C. s. a. s..
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata nella sua memoria dalla resistente, che ha denunciato la tardiva proposizione dell’impugnazione. In realtà il ricorso risulta notificato il 21 aprile 2005, data della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, e quindi tempestivamente, essendo stata notificata il 22 febbraio 2005 la sentenza impugnata.

2. Con l’unico complesso motivo del ricorso principale D.C. A. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2786 e 2787 c.c. riproponendo l’eccezione di invalidità degli atti costituitivi dei quattro pegni controversi.

Sostiene che le discusse garanzie sono nulle e inefficaci, per due ragioni:

a) perché non furono mai consegnati alla Etruria Leasing s.p.a. i titoli e i valori costituiti in pegno;

b) perché nelle scritture costitutive dei pegni non vennero individuati neppure per la loro natura i titoli e i valori dati in garanzia, ma se ne precisarono genericamente solo gli importi di L. 400.000.000, di L. 250.000.000, di L. 80.000.000 e di L. 70.000.000.

La corte d’appello afferma che si trattò di un pegno di cosa futura.

Ma mancano nel caso in esame i requisiti della data certa e della sufficiente specificazione dei credito garantito, che gli stessi giudici, del merito considerano indispensabili per la validità della garanzia. Né il contratto di pegno può considerarsi perfezionato con la sottoscrizione da parte del ricorrente e di P. A. delle polizze n. (OMISSIS), prive di qualsiasi descrizione dei titoli che ne costituirebbero l’oggetto, perché non risulta invece sottoscritto il prospetto movimento titoli allegato alle polizze.

Inoltre alcuni titoli elencati nel prospetto allegato alle polizze risultano acquistati successivamente alla data di sottoscrizione; e non v’è alcun richiamo alle precedenti scritture private.

Quanto agli ordini di acquisto dei CCT, fu la banca mandataria ad aggiungervi di sua iniziativa l’annotazione di trasferimento al conto titoli in garanzia, posto che la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio è società collegata alla Etruria Leasing s. p. a..

Infine la costituzione del pegno non fu mai comunicata alla Sky fin s.r.l., debitore garantito, come avrebbe richiesto l’art. 2800 c.c., che i giudici del merito hanno ritenuto inapplicabile nell’erroneo presupposto dell’intervenuta consegna dei titoli al creditore garantito.

3. Il ricorso è infondato.

Come risulta dalla incensurabile ricostruzione esibita nella sentenza impugnata, D.C.A. e P.A., dopo essersi impegnati a garantire con un pegno le obbligazioni assunte dalla Sky fin s.r.l. nei confronti della Etruria Leasing s.p.a., acquistarono i titoli oggetto della garanzia, sottoscrissero le note di pegno nelle quali i titoli venivano individuati con la data di scadenza, il numero di serie e l’importo, e li consegnarono alla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, che li iscrisse nel registro dei titoli in garanzia.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, pertanto, risultò nella necessaria forma scritta l’indicazione specifica del credito garantito e della cosa offerta in garanzia (Cass., sez. 1^, 28 ottobre 2005, n. 21084, m. 584649, Cass., sez. 1^, 19 marzo 2004, n. 5561, m. 571336).

La giurisprudenza e la dottrina prevalenti, invero, costruiscono il pegno di cosa futura come una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine dall’accordo delle parti (accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data e la sufficiente specificazione del credito garantito) avente meri effetti obbligatori e si perfeziona con la venuta a esistenza della cosa e con la consegna di essa al creditore, precisando che "in tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nei momento in cui nell’accordo sono determinati sia il credito da garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre l’elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad esistenza della cosa) nella consegna di questa al creditore" (Cass., sez. 1^, 24 luglio 2000, n. 9696, m. 538736, Cass., sez. 1^, 27 agosto 1998, n. 8517, m. 518412, Cass., sez. 1^, 1 agosto 1996, n. 6969, m. 498929) ovvero a un terzo designato dalle parti, come espressamente prevede l’art. 2786 c.c., comma 2 (Cass., sez. 1^, 18 giugno 1987, n. 5353, m. 453938).

D’altro canto è indiscusso in giurisprudenza che "ai sensi dell’art. 2786 c.c., comma 1, e dell’art. 2787 c.c., comma 3, il pegno, nel rapporto tra le parti, non è subordinato ad alcuna formalità e si costituisce con la sola consegna della cosa, mentre l’atto scritto di data certa contenente l’identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia è richiesto ai soli fini della prelazione, ossia per rendere opponibile la garanzia agli altri creditori del soggetto datore di pegno" (Cass., sez. 1^, 23 novembre 2001, n. 14869, m. 550550, Cass., sez. 1^, 19 novembre 2002, n. 16261, m. 558576).

Indiscusso è infine che "l’art. 2800 c.c. il quale condiziona l’esistenza della prelazione, nel pegno di credito, alla notificazione della costituzione del pegno medesimo al debitore ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell’ipotesi del pegno di titoli di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove per la costituzione del vincolo pignoratizio sono sufficienti, ai sensi degli artt. 1997 e 2786 c.c. la consegna del titolo (nella specie, certificato di deposito al portatore) al creditore pignoratizio ed il correlativo spossessamento del debitore" (Cass., sez. 1^, 25 marzo 2009, n. 7214, m. 607386).

4. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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