CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 28 aprile 2010, n.10194 L’ASSICURATORE PUÒ ECCEPIRE L’INESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO PER RIFIUTARE IL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. – Sono articolate le seguenti censure:

a) col primo motivo (pagine da 31 a 43 del ricorso) insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1370 e 1892 c.c.;

b) col secondo (pagine da 44 a 50) insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1693 c.c. e 116 c.p.c.;

c) col terzo (pagine da 50 a 56), insufficiente e contraddittoria motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 164 c.p.c.;

d) col quarto (pagine da 57 a 63), insufficiente e contraddittoria motivazione, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c.;

e) col quinto (pagine da 63 a 65) insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 1891 c.c.;

f) col sesto (pagine da 65 a 67) insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 1901 c.c. in relazione all’art. 269, comma 1, n. 3, c.p.c.;

g) col settimo (pagine 67 e 68) violazione e falsa applicazione degli artt. 1892 c.c. e 244 c.p.c..

2.1. – Sul primo motivo.

La corte d’appello ha affermato (a pagina 11 della sentenza) che l’esistenza della copertura assicurativa per il furgone targato RM 4G9841 era stata provata con l’esibizione dell’appendice di polizza emessa il 27.6.1994 dal rappresentante per l’Italia dei Lloyd’s di Londra. La sentenza non è specificamente censurata nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che la polizza era stata emessa dal “rappresentante” dell’assicuratore. Ne consegue l’irrilevanza di quanto dedotto in questa sede dal ricorrente in ordine alla non approvazione da parte dei sottoscrittori dell’appendice di polizza e del predicato non adeguamento del premio in relazione al proclamato aumento del rischio garantito, giacché il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (art. 1387 c.c.). In tale senso la corte d’appello ha evidentemente fatto riferimento alla rappresentanza, mentre il ricorrente non deduce in ricorso che la rappresentanza del Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia è quella cui ha invece fatto riferimento Cass., sez. un., n. 785 del 1999.

La censura è per contro fondata nella parte in cui il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto inapplicabile l’art. 1892 per non avere l’assicuratore esercitato l’impugnazione prevista nel termine di tre mesi dalla scoperta dell’affermata inesattezza delle dichiarazioni rese dall’assicurato in sede di stipula della polizza.

Costituisce principio consolidato – da ribadirsi anche in quest’occasione – che, in tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere imposto dall’art. 1892 cod. civ. all’istituto assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullabilità per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato non sussiste qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più qualora si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione (ex plurimis, Cass., nn. 2815/99, 15401/02, 17505/03, 27728/05, 5437/06, 11/2010).

Con l’ultima delle sentenze citate s’è in particolare affermato che, “per giurisprudenza assolutamente pacifica, per effetto del combinato disposto dell’art. 1892 c.c., commi 2 e 3, se, a seguito del verificarsi dell’evento oggetto di assicurazione, l’assicuratore viene a conoscenza di dichiarazioni inesatte dell’assicurato, ascrivibili a sua dolosa preordinazione o a grave errore di valutazione o di apprezzamento, ed influenti sulla valutazione del rischio e perciò sul consenso dell’assicuratore secondo il giudizio di merito, può limitarsi a rifiutare l’indennità eccependo la violazione dell’onere dell’assicurato (art. 1892 c.c., commi 1 e 3)”.

Nella specie il ricorrente Sindacato intendeva sottrarsi al pagamento del premio per avere la SIS asseritamente rilasciato dichiarazioni false nella proposta di assicurazione e successivamente, assumendo che esso ricorrente tanto aveva appreso nei mesi immediatamente successivi alla rapina.

La corte d’appello avrebbe dunque dovuto pronunciarsi nel merito sul relativo motivo di gravame, che non ha invece analizzato in ragione di un’erronea applicazione della disposizione citata.

Non valeva ad esonerarla dal farlo il rilievo (di cui alle pagine 11 e 12 della sentenza) che, in ordine alla asseritamente omessa adozione da parte di SIS delle misure di sicurezza elencate nella perizia preventiva della Graham Miller Security Consultant Ltd, l’appellante (odierno ricorrente) non aveva “provato e neppure semplicemente chiarito” in quale modo esse avessero inciso sull’evento dannoso, “consistito non nella semplice sottrazione dei beni trasportati, ma in una rapina; reato in cui l’apprensione dei suddetti beni è conseguita mediante la collaborazione dello stesso custode, la cui resistenza viene annullata con la violenza o la minaccia”.

Tanto alla luce del principio secondo il quale “qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso, e quindi – ove l’evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza – non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l’assicuratore debba comunque corrispondere l’indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell’assicurato all’indennizzo all’adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso” (Cass., nn. 12190/98).

Se, in concreto, quella subordinazione vi fosse stata, costituisce un apprezzamento demandato al giudice del merito, che tuttavia non avrebbe potuto sottrarvisi sulla base delle ragioni addotte.

2.2. – Il secondo motivo è infondato in quanto l’affermazione del giudice del merito che non era stato mai posto in dubbio che la rapina fosse realmente intervenuta, sicché non v’era bisogno di prova sul punto (il che costituisce corretta applicazione del principio di non contestazione), è apoditticamente contrastata (a pagina 44 del ricorso, infine) senza alcuna specifica indicazione, in violazione del principio di autosufficienza, della sede e del contenuto delle opposte affermazioni che si assumono fatte in sede di merito.

Né, d’altronde, appare revocabile in dubbio, che le eccezioni formulate dal ricorrente Sindacato in ordine all’inoperatività della garanzia assicurativa per ragioni connesse al contenuto del contratto ed al rischio assicurato integrino argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dell’evento (rapina di valori).

2.3. – Il terzo motivo è infondato poiché la nullità dell’atto di citazione (ex artt. 164 e 163, n. 2, c.p.c.) per incertezza ed indeterminatezza del soggetto convenuto non impedisce che, intervenuto in giudizio il soggetto che si proclami effettivo titolare del rapporto, il processo si svolga utilmente nei suoi confronti, con la conseguente carenza di interesse di quest’ultimo – come correttamente ritenuto dalla corte d’appello – a far valere la nullità dell’originario atto di citazione per indeterminatezza dell’originario convenuto.

2.4. – Il quarto motivo è infondato poiché tale interesse non può dirsi nella specie esistente in quanto lo si afferma correlato alla predicata impossibilità, da parte del soggetto intervenuto, di chiamare a sua volta in causa altri soggetti, non essendo la posizione del soggetto interventore la stessa di quella del convenuto, a favore del quale soltanto l’art. 269, secondo comma, c.p.c. contempla il diritto ad ottenere dal giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163 bis c.p.c..

Le osservazioni svolte da pagina 59 a 62 del ricorso non infirmano l’affermazione della corte territoriale secondo la quale l’appendice di polizza esibita per la copertura assicurativa del furgone targato Roma 4G9481 fu emessa, come riconosciuto dal Sindacato in atto d’appello, dal “Rappresentante Generale per l’Italia dei Loyd’s di Londra” (pagina 15 della sentenza, infine), con conseguente irrilevanza della posizione soggettiva dell’assicuratore rappresentato, ai fini dell’efficacia del contratto nei suoi confronti, in ordine a tutto quanto concerneva i rischi formalmente assunti.

2.5. – Il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione fosse (a) “inammissibile perché riferita a diritto estraneo alla materia del contendere ed appartenente a soggetto che non ha partecipato al presente giudizio” e (b) infondata perché la Y s.r.l. aveva “provato, con l’esibizione di copia del bonifico bancario emesso il 26.6.1995, di avere già provveduto a risarcire la Banca Nazionale dell’Agricoltura, proprietaria dei valori rapinati, del danno subito”.

Si afferma che, essendo pacifico che nella specie si trattava di assicurazione per conto di chi spetta (tanto è riconosciuto dal controricorrente R., per SIS, a pag. 38 del controricorso), soggetto assicurato era la Banca proprietaria del denaro e non SIS, essendo costituito l’oggetto dell’assicurazione dal denaro e non dalla responsabilità del contraente; sicché, non essendo stato il diritto esercitato dall’assicurato nel termine annuale di cui all’art. 2952, esso era prescritto. Tanto alla luce del principio (di cui alla citata Cass. n. 9746/97) secondo il quale, poiché nel caso di assicurazione per conto altrui il contraente non può far valere i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell’assicuratore senza il consenso espresso dell’assicurato (art. 1891 cod. civ.), il giudizio instaurato dal contraente privo della legitimatio ad causam non è idoneo ad impedire la prescrizione di essi ai sensi dell’art. 2952 cod. civ..

Essendo l’enunciato principio corretto in diritto (cfr, ex multis, Cass., nn. 2120/96, 9746/97, 12823/99, 1942/03, 13359/04, 26253/07, 9053/07, l’ultima delle quali relativa alla possibilità che il consenso sia manifestato dall’assicurato allo stesso contraente) la motivazione della sentenza impugnata è del tutto inadeguata a sorreggere la soluzione data alla questione. Non è chiarito, in particolare, perché la corte d’appello abbia considerato rilevante, ai fini della legittimazione di SIS, che Y (mandante di SIS) avesse già risarcito la Banca Nazionale dell’Agricoltura.

La motivazione è del tutto inadeguata sul punto, onde la sentenza va anche per tale ragione cassata col vincolo del giudice del rinvio di attenersi comunque all’enunciato principio di diritto.

2.6. – Infondato è il sesto motivo, col quale la ricorrente si duole che la corte territoriale abbia ritenuto che il decimo motivo d’appello andasse disatteso perché “con l’appendice di polizza in data 14.7.1994, esibita dalla Y s.r.l., l’assicurazione veniva vincolata a favore di tale società” (pagina 16, secondo capoverso, della sentenza).

Escluso che le disposizioni di legge di cui si denuncia la violazione abbiano alcuna attinenza al caso di specie ed all’illustrazione della censura, la motivazione è del tutto congrua in relazione al motivo d’appello, che censurava la sentenza di primo grado per avere il tribunale condizionato il versamento alla firma contestuale dell’attrice, della convenuta e della Y, in relazione al previsto vincolo sull’indennizzo, evidentemente assunto come certo, liquido ed esigibile da parte del giudice che contestualmente ne disponeva il pagamento.

2.7. – La fondatezza del settimo motivo – col quale la sentenza è censurata per non avere la corte ammesso la prova testimoniale “perché riguarda circostanze relative all’impugnazione del contratto ex art. 1892 c.c., dalla quale il Sindacato n. 839 dei Lloyd’s di Londra è decaduto” (così la sentenza impugnata, a cavallo delle pagine 16 e 17) discende da quella del primo, nella parte peraltro specificamente concernente la questione dell’eccezione di cui all’art. 1892 c.c. per la affermata violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

3. – In conclusione, accolti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il primo, il quinto ed il settimo motivo e rigettate le altre doglianze, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie per quanto di ragione il primo, il quinto ed il settimo motivo del ricorso, rigetta le altre censure, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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