Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 24-06-2011, n. 25481

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Hanno proposto ricorso per cassazione P.F. e P.R. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 4 maggio 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per il reato di falsità in scrittura privata ex art. 485 c.p..

I ricorrenti – figlia e genitore – erano stati accusati di avere, in concorso, falsificato il modulo di constatazione amichevole di incidente che, a seguito di un sinistro stradale tra la stessa P.F. e M.S., questi ultimi avevano concordemente sottoscritto l’8 novembre 2003.

Il M., il quale nel grafico del detto modulo risultava avere investito la vettura della P., sopraggiungendo da tergo, mentre questa svoltava a sinistra, aveva presentato il modulo alla propria compagnia assicuratrice esattamente come avevano fatto i P..

Tuttavia questi ultimi erano stati risarciti mentre il M. si era vista respingere la richiesta sul presupposto che il detto modulo recasse, oltre al grafico, anche la barratura di due caselle che stavano ad indicare la ammissione di colpa in ordine a precise condotte in violazione del codice della strada (invasione della corsia opposta in fase di sorpasso).

Il M., sostenendo che la barratura di quelle due caselle fosse opera esclusiva della controparte, come del resto poteva ricavarsi dalla copia del modulo rimasta in suo possesso, priva dei segni grafici in questione, aveva denunciato l’accaduto. I giudici del merito avevano confermato l’assunto accusatorio, anche in considerazione dell’interesse alla falsificazione da parte dei ricorrenti e della impossibilità logica di ipotizzare che la alterazione del modulo utilizzato dai P. fosse opera della persona offesa o frutto di altre serie causali.

Hanno dedotto il vizio di motivazione.

La motivazione della sentenza si baserebbe su una interpretazione delle prove non convincente sul piano logico.

Non era stata affatto considerata, in tale prospettiva, la versione degli imputati i quali avevano escluso che fosse stata realizzata una alterazione del modello CID in loro possesso, mediante lo sbarramento delle menzionate caselle (la n. 11 e la n. 15). Gli imputati e la difesa avevano cioè sostenuto che la differenza, sul punto, tra l’originale in possesso dei P. e la copia del M. era dovuta non certo ad una alterazione del documento ma ad un mal funzionamento della carta copiativa.

Si era fatto notare a tale proposito che la copia del M. recava comunque segni (relativi al grafico dell’incidente) non presenti sul grafico originale, ma la Corte di appello nulla aveva replicato al riguardo.

Era stato poi fatto notare che il grafico stesso, presente sull’originale, già era indicativo del torto avuto dal M. nell’incidente e la Corte aveva liquidato tale argomento con generiche affermazioni.

Infine, sulla non attendibilità del M., si era fatto notare come lo stesso, in dibattimento, avesse parlato per la prima volta di una telefonata nel corso della quale la P. lo avrebbe invitato a barrare le due caselle sulla sua copia: e ciò nonostante che di detta telefonata non vi fosse traccia nella denuncia, nella quale, al contrario, egli aveva affermato di non avere avuto più contatti con la donna dopo l’incidente.

In data 21 aprile 2001 è pervenuto il verbale, redatto il 19 precedente, ed attestante la remissione della querela da parte del procuratore speciale del M. e la accettazione degli imputati.

Tanto premesso deve darsi atto della estinzione del reato per remissione di querela, non ricorrendo gli estremi per il proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., alla luce degli elementi evidenziati nella sentenza impugnata, contestati dalle parti nel ricorso con argomenti che peraltro rasentano i limiti della inammissibilità. La sentenza della Corte di appello ha proposto infatti una ricostruzione dei fatti oggetto del processo completa e rispettosa dei canoni della logica, diversamente da quanto esposto dalla difesa dei ricorrenti.

Rispetto alle logiche rilevazioni dei giudici, le parti ricorrenti hanno lamentato invero presunte mancanze o illogicità di motivazione che, dunque, si risolvono in una sollecitazione ad una diversa ricostruzione del fatto, evenienza non consentita nella sede della legittimità.

A tale conclusione si perviene osservando che la tesi sostenuta dai ricorrenti è basata tutta su una alternativa ricostruzione delle emergenze di causa e se ne richiede l’accreditamento sul presupposto di una operazione interpretativa che è incompatibile con quella operata dal giudice del merito e che è basata su circostanze di fatto diverse da quelle valorizzate come decisive dalla Corte territoriale oltre che frutto di una percezione del tutto di parte ed opinabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il reato è estinto per remissione della querela. Condanna i querelati ciascuno al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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