T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 30-06-2011, n. 577

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’atto notificato a mezzo servizio postale in data 4 aprile 2011 e previamente depositato il giorno 1, con cui la società C.N.P.S. s.r.l. – titolare in Formia loc. Largo Marina di un cantiere navale per la costruzione e riparazione di imbarcazioni da pesca – ha proposto ricorso ai sensi degli articoli. 117 e 31 D.L.vo 104/10 per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Formia di provvedere sul progetto di ampliamento e riqualificazione dell’area del cantiere ripresentato in data 25.5.2009 ai sensi della L.R. 22/97, a seguito delle indicazioni scaturite dalla conferenza di servizi del 10.7.2008;

Visto, l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia depositato il 9 giugno 2011, con allegata copia del provvedimento datato 19.5.2011 di rigetto dell’istanza della ricorrente;

Considerato, che alla camera di consiglio del 9.6.2011 la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere e chiesto la condanna alle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 330/11, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Formia alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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