T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 30-06-2011, n. 1734 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Al fine di perseguire il risparmio energetico, il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreti ministeriali 20/7/2004 e 21/12/2007, ha indicato i criteri per la determinazioni di obiettivi per tutte le aziende che distribuiscono gas sul territorio nazionale. L’obiettivo di riduzione del consumo di gas naturale viene determinato attraverso il rapporto tra la quantità di gas naturale distribuito ai clienti finali e quella complessivamente distribuita sull’intero territorio nazionale (utilizzando come unità di misura i GJ).

1.1. I progetti di risparmio, che trovano copertura nelle componenti delle tariffe, si articolano nel seguente modo: – in base alla riduzione di consumi certificata, il gestore del mercato emette "Titoli di Efficienza Energetica (TEE)" a favore delle imprese di distribuzione; – l’AEEG, in base ai dati forniti dalle singole aziende, verifica la corrispondenza fra TEE ed obiettivi annui perseguiti, e, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio, irroga sanzioni proporzionali all’entità degli investimenti necessari a compensare le inadempienze; – le aziende distributrici del gas (ai sensi della delibera AEEG n. 344/07) devono trasmettere ogni anno all’Autorità la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nonché devono indicare la quantità di energia di gas naturale distribuita nell’anno precedente.

1.2. Con riferimento alla dichiarazione dell’anno 2008 (riferita a clienti e volumi dell’anno 2007), trasmessa con nota del 2/10/2008, l’AZIENDA MUNICIPALIZZATA PER IL GAS DI BARI SPA (di seguito "AMGAS" o l’"Impresa"), incorrendo in un errore, ha dichiarato GJ 4.106.806.528 anziché GJ 4.106.806,528. A questo punto, l’Autorità (con nota del 17/11/2008) ha segnalato all’Impresa che l’unità di misura del gas distribuito per il 2007 era stata erroneamente indicata in GJ anziché in MJ (infatti GJ 4.106.806,528 equivalgono a MJ 4.106.806.528) e che mancava nell’autocertificazione l’indicazione del numero dei clienti, chiedendo la correzione dell’errore. Sennonché l’AMGAS, nel replicare alla richiesta di chiarimento del 20/11/2008, è incorsa ancora una volta in errore: in particolare, questa volta, ha sì effettuato la conversione da MJ a GJ, ma ha indicato la quantità di 39.156.551 anziché di 3.915.655 (in sostanza, la prima cifra decimale viene spostata prima della virgola e quindi i milioni da 3 diventano 39).

1.3. L’AEEG, con delibera n. 35 del 17/12/2008, presupponendo 39 milioni GJ di gas distribuito ai clienti, ha determinato gli obiettivi specifici dell’Impresa per il 2009 per TEE 50.213 (a fronte di TEE 3711 dell’anno 2008).

1.4. L’Impresa, resasi conto dell’errore compiuto, ha provveduto a trasmettere (con nota del 12/3/2009) i dati corretti relativi agli anni 2006 e 2007 (autocertificazioni 2007 e 2008). L’AEEG, tuttavia, con la impugnata nota dell’8/10/2009, ha replicato: "si prende atto della vostra comunicazione del 12/03/2009 prot. 10900/tec, che riteniamo ininfluente su provvedimenti già consolidati alla data della medesima e segnatamente sulla deliberazione 26/02/2008 n. EEN 1/08 come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 07/07/08, EEN 8/08 e sulla deliberazione 15/12/2008 come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione EEN 02/09". Pure a seguito della nuova istanza dell’Impresa di modificare la delibera AEEG n. 2/2009 ovvero di concordare forme di dilazione nell’annullamento dei TEE, l’Autorità ha confermato le proprie decisioni con nota del 30/11/2009, precisando inoltre che la richiesta dilazione esula dal potere dell’Autorità medesima.

1.5. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 10 febbraio 2010, l’Impresa ha impugnato i provvedimenti in epigrafe. A seguito di istanza di trasposizione dell’AEEG, notificata in data 411 marzo 2010, AMGAS ha trasposto (con atto notificato il 19 marzo 2010) il ricorso straordinario in sede giurisdizionale, chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, in quanto viziati da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 12 maggio 2011.

Motivi della decisione

I. L’Impresa lamenta che l’Autorità avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di modifica del provvedimento che assegnava i TEE per l’anno 2009. Difatti, nell’ambito del procedimento amministrativo, in caso di commissione di errore di una delle parti nella produzione di un documento ovvero nella certificazione di una determinata situazione, l’amministrazione avrebbe l’onere di consentire la regolarizzazione degli errori materiali e delle irregolarità formali. Nella specie, constatato il numero dei clienti finali indicati nella stessa autocertificazione errata, l’AEEG avrebbe dovuto rendersi conto immediatamente che la quantità del gas distribuito era stata indicata in maniera palesemente errata.

Il comportamento dell’amministrazione, inoltre, sarebbe contraddittorio rispetto a quello tenuto in passato, con riferimento alla medesima svista, nei confronti dello stesso odierno ricorrente: in primo luogo, nella autocertificazione dell’anno 2007 (relativa ai dati dell’anno 2006 e finalizzata alla determinazione degli obiettivi di risparmio per l’anno 2008), l’AEEG autonomamente aveva colto l’irregolarità e aveva assegnato gli obiettivi considerando la cifra autocertificata in relazione al gas distribuito come espressa in MJ anziché in GJ; in secondo luogo, proprio con riferimento agli obiettivi di risparmio per l’anno 2009, assegnati con le delibere n. 35/2008 e 2/2009, l’AEEG ha consentito all’azienda ASCOPIAVE di correggere l’errore in cui era incorsa (omessa comunicazione per errato calcolo del numero dei clienti finali).

II. Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto per il concorrere delle seguenti ragioni.

II.1. L’impresa ha impugnato il diniego di correzione di una autocertificazione da lei prodotta nel corso del procedimento di regolazione. Tuttavia, non ha impugnato il provvedimento finale (ovvero la delibera EEN 35/2008, modificata da quella EEN 2/2009) nel quale sono state riversate le risultanze degli accertamenti strumentali che si assumono erronei ed in cui sono stati fissati gli obiettivi energetici di tutte le imprese interessate (il ricorso straordinario trasposto è stato notificato solo in data 4 febbraio 2010).

Orbene, in primo luogo, è noto il principio giurisprudenziale secondo cui, quando la p.a. abbia già provveduto con precedenti atti senza che l’interessato abbia impugnato i provvedimenti lesivi nei termini prescritti, non sussiste alcun obbligo di provvedere in autotutela sulla successiva istanza di modifica dell’interessato; principio che trova il proprio fondamento nell’esigenza di evitare, attraverso di essa, il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza.

Inoltre, se anche il carattere consolidato di un provvedimento non esclude che sia esercitato il potere di riesame, occorre ricordare che tale possibilità non è libera ma è pur sempre orientata dai principi che governano la discrezionalità. Discrezionalità di cui l’AEEG non pare aver fatto uso irragionevole, dal momento che la rideterminazione degli obiettivi del 2009, nel senso voluto dall’Impresa, sarebbe andata senza dubbio a vantaggio della stessa (determinandosi una riduzione della quota degli obiettivi a suo carico), ma avrebbe contestualmente determinato anche un proporzionale aumento degli obiettivi già fissati a carico degli altri distributori obbligati che, sulla consolidazione del quadro regolamentare, ben potevano fare legittimo affidamento (per contro, il citato intervento nel caso di ASCOPIAVE aveva determinato una riduzione degli obiettivi di tutti gli altri distributori).

II.2. Neppure può dirsi violato alcun "dovere di soccorso" da parte dell’Autorità.

La Sezione ha più volte affermato il dovere del regolatore di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l’aspettativa di coerenza dell’amministrazione con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l’interesse dell’amministrato. Sennonché il cosiddetto "dovere di soccorso" (previsto all’art. 6, lett. b, l. n. 241 del 1990 e sovente affermato in giurisprudenza al fine di richiamare le stazioni appaltanti ad una applicazione non meramente formalistica degli oneri e degli obblighi che sono imposti ai soggetti partecipanti ai procedimenti a evidenza pubblica), che impone alle amministrazioni di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall’art. 97 cost.

Ad avviso della Sezione, in particolare, il dovere di soccorso trova precipuo limite nel principio di autoresponsabilità degli amministrati che non possono reputare di poter ritardare obiettivi ed effetti della regolazione, obbligando l’Autorità ad "inseguire" plurimi e ripetuti errori in cui gli stessi siano incorsi nell’attività di autocertificazione. Nella specie, l’AEEG, aveva segnalato all’AMGAS che l’unità di misura del gas distribuito per il 2007 era stata erroneamente indicata in GJ anziché in MJ; sennonché, invitata alla correzione, l’Impresa ha effettuato la conversione da MJ a GJ ma è incorsa in altro inaspettato errore, indicando la quantità sbagliata di 39.156.551 anziché di 3.915.655.

In definitiva, il dovere di soccorso istruttorio è stato rispettato con la prima richiesta di chiarimenti; dopodichè, non poteva imporsi all’Autorità di andare a verificare nuovamente "d’ufficio" la correttezza del dato quantitativo indicatole, non potendo ritenersi certo efficiente ed informato al buon andamento un assetto in cui le opportunità di chiarimento ed integrazione documentale si traducano in continue occasioni di aggiustamento.

La particolarità della vicenda procedimentale appena descritta esclude, con tutta evidenza, la confrontabilità con i casi citati in ricorso per farne derivare un vizio di disparità di trattamento.

III. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso nei termini di cui in motivazione;

CONDANNA la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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